Cassazione Civile, Sentenza n. 6816/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contribuente ha richiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate per gli anni 2002-2006 sui compensi erogati dall'ASL a titolo di rimborso spese di viaggio (indennità di trasferta). L'Agenzia ha impugnato la decisione favorevole al contribuente sostenendo: 1) decadenza della richiesta per le ritenute del 2002 in base agli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973 (termine di 48 mesi), e 2) errata qualificazione fiscale delle somme come non imponibili, invocando l'applicazione dell'art. 51, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 917/1986 in materia di indennità di trasferta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia su entrambi i motivi. Primo, ha ritenuto che le richieste di rimborso relative alle ritenute operate nel 2002 fossero decadute perché il termine di decadenza di 48 mesi decorre dalla data del versamento o dell'effettuazione delle ritenute, indipendentemente da un successivo parere del SISAC. Secondo, ha rilevato che la CTR non ha verificato la natura del rimborso (se analitico/documentato o forfettario) con riferimento all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, che prevede un regime di imponibilità ridotta o nulla per le trasferte fuori dal comune; pertanto la sentenza è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale di Sicilia - sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38
il termine di decadenza per la presentazione delle richieste di rimborso decorre dalla data del versamento, o dalla data di effettuazione delle ritenute ... termine di quattro anni (48 mesi)
La Corte interpreta l'art. 38 nel senso che il dies a quo della decadenza è la data del versamento o dell'effettuazione della ritenuta; pertanto la domanda di rimborso per ritenute operate nel 2002 era tardiva al momento della presentazione.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, commi 1 e 5
l'art. 51, comma 5, prevede una imponibilità ridotta (ovvero nulla per i rimborsi spese a piè di lista), per le indennità percepite per le trasferte o missioni che il lavoratore compie al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro
La Corte richiama la distinzione tra rimborso analitico/documentato (esente) e rimborso forfettario (imponibile per la parte eccedente i limiti); la CTR doveva accertare la tipologia del rimborso e applicare l'esenzione o la tassazione ridotta prevista.
Accordo collettivo nazionale 23 maggio 2005, art. 86
previsione delle spese di viaggio come spese di trasferta per recarsi dal luogo di residenza a quello di svolgimento dell'attività
Richiamato per qualificare l'erogazione come rimborso spese di viaggio ai fini dell'applicazione dell'art. 51 del TUIR, ma la concreta natura (analitica o forfettaria) dev'essere accertata.
codice di procedura civile, art. 155
Richiamato in ordine ai principi processuali contestati dall'Agenzia; la censura è stata valutata insieme alla normativa tributaria di merito.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 (motivi di cassazione)
Articolazione della doglianza in cassazione per violatione di norme di diritto e false applicazioni, specificando la base giuridica del gravame in Cassazione.
Massime di principio
- Le richieste di rimborso relative a ritenute fiscali sono soggette a decadenza: il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento o dall'effettuazione della ritenuta; pareri successivi (es. SISAC) non sospendono né spostano tale decorrenza.
- Per i rimborsi spese di trasferta va sempre accertata la natura del rimborso: se analitico/documentato (esente da tassazione se comprovato) o forfettario (imponibile per la parte eccedente i limiti previsti). La mancata determinazione della tipologia può comportare l'annullamento della decisione di merito.
- Le indennità di trasferta percepite per spostamenti al di fuori del territorio comunale sono soggette al regime speciale di cui all'art. 51, comma 5, TUIR (imponibilità ridotta o nulla se documentate a piè di lista); dunque valutare luogo e modalità della trasferta.
- In contenziosi tributari, la Corte di legittimità verifica sia la corretta applicazione dei termini di decadenza sia l'adeguata valutazione dei fatti di merito (es. natura del rimborso); omissioni su questi punti comportano spesso rinvio in diversa composizione.
- Chi intende richiedere rimborsi di ritenute deve agire tempestivamente entro i termini di legge e conservare documentazione che permetta di dimostrare la natura analitica delle spese rimborsate per beneficiare dell'esenzione.
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