Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23697/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica della rendita catastale relativo a un parco eolico: la società contestava l'inclusione della torre/palo eolico nella determinazione della rendita catastale (Docfa) sostenendo che la torre sia impianto/macchinario funzionale al processo produttivo e quindi escluso dalla stima catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che l'art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano infissi al suolo. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva ritenuto automaticamente computabile la torre eolica tra le 'costruzioni' e ha rinviato alla CTR della Basilicata per un nuovo esame in cui il giudice di merito dovrà accertare se la torre, oltre a svolgere funzione di semplice sostegno, sia componente attiva ed essenziale del processo di produzione di energia (nel qual caso va esclusa dalla rendita). Gli altri motivi (contestazioni su terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore e presunta carenza/omessa pronuncia) sono stati respinti come infondati o inammissibili; la Corte ha ritenuto che non sussista vizio di motivazione o omissione tale da giustificare l'annullamento su quei punti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma dispone una stima diretta che considera suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi ma esclude i macchinari/impianti funzionali al processo produttivo; la rilevanza catastale non dipende dall'essere infissi al suolo ma dalla strumentalità al processo produttivo.

  • art. 1 quinquies del D.L. 44/2005, conv. L. 88/2005

    Disciplina precedente sulla rilevanza catastale delle centrali e degli impianti che ha contribuito al quadro normativo sul quale si è poi innestata la disposizione del 2015; usata per interpretare la natura degli immobili speciali.

  • art. 4 R.D.L. 652/1939 (nozione di immobile urbano)

    Richiama la nozione normativa di immobile urbano e il quadro giuridico catastale entro cui valutare se un elemento sia qualificabile come costruzione o come impianto escluso.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (art. 2 co. 3 - definizione di unita' immobiliare)

    Rilevante per la definizione tecnico-giuridica delle unita' immobiliari censibili e per stabilire i criteri di classificazione catastale degli impianti/edifici.

  • art. 28, comma 2, Regolamento catastale

    Norma applicata per la metodologia di stima diretta e per la determinazione del costo di costruzione a nuovo; la CTR ha ritenuto ammissibile l'uso di dati pubblici e prezziari ufficiali per la stima.

Massime di principio

  • La mera infissione o stabilita' al suolo di una torre eolica non basta a qualificare automaticamente la torre come 'costruzione' rilevante ai fini della rendita catastale: occorre valutare la sua strumentalita' al processo produttivo.
  • Ai fini catastali conta la funzione rispetto al processo produttivo: se la torre svolge una funzione attiva ed essenziale nella produzione di energia (non solo mero supporto), puo' essere considerata impianto escluso dalla stima.
  • Spetta al giudice di merito, con accertamento tecnico, stabilire la natura funzionale della torre; la Cassazione valuta i profili di diritto e rinvia per una nuova valutazione di merito se necessario.
  • Le circolari e prassi amministrative non possono sovvertire il dettato della legge: l'interpretazione normativa prevale sulla prassi se incompatibile con la norma primaria.
  • In contestazioni di rendita catastale e stima diretta e' determinante produrre elementi tecnici e comparativi (progetti, relazioni tecniche, prezziari, dati di mercato) per dimostrare la natura impiantistica o il difetto di proporzionalita' nei valori attribuiti.
  • In sede di cassazione non e' possibile ottenere la riforma sulla base di una rivalutazione dei fatti o dei criteri di stima: la Corte interviene su questioni di diritto, vizi di motivazione o omissioni manifeste; le valutazioni tecnico-estimative restano di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.