Sentenza n. 5945/2026 - Napoli, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Relazione AGEA di controllo in loco del 15 giugno 2023, nella parte in cui ha dichiarato non ammissibili spese per € 36.464,07 e rideterminato il saldo del contributo relativo al progetto D.I.V.A.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni finanziatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare dell’azienda agricola, anche quale capofila dell’ATS costituita per il progetto D.I.V.A., ha contestato la relazione di controllo in loco redatta da AGEA nell’ambito del PSR Campania 2014-2020, Misura 16.9.1. Il progetto era stato ammesso a finanziamento per € 164.461,95; dopo un primo stato di avanzamento, era stata richiesta una liquidazione a saldo di € 67.762,60, ma AGEA ha liquidato € 31.298,53, escludendo spese per complessivi € 36.464,07, relative soprattutto a eventi, attività promozionali, materiale informatico e forniture selezionate mediante confronto di preventivi. Il ricorrente ha dedotto: (1) difetto di motivazione, perché la relazione avrebbe richiamato genericamente il D.R.D. Regione Campania n. 31 del 2017 senza indicare le ragioni concrete delle contestazioni; (2) errata applicazione delle regole sulla ragionevolezza dei costi; (3) erronea valutazione dell’autonomia e indipendenza delle offerte; (4) travisamento dei fatti e della documentazione, sostenendo che i preventivi provenissero da imprese giuridicamente distinte e che le procedure comparative fossero regolari. Ha inoltre contestato la riconducibilità di alcuni operatori a un medesimo centro di interessi economici.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione: la controversia riguarda la legittimità delle valutazioni autoritative e tecnico-discrezionali sull’ammissibilità delle spese e sulla determinazione del contributo prima della definitiva attribuzione del beneficio, non l’inadempimento di obblighi sorti in un rapporto contributivo ormai consolidato. Ha riconosciuto la lesività immediata e l’autonoma impugnabilità della relazione, poiché essa individua le spese escluse, quantifica la riduzione e determina l’importo riconoscibile a saldo, costituendo il presupposto diretto della mancata corresponsione di € 36.464,07. Nel merito, ha respinto il primo motivo: la relazione descriveva analiticamente procedure, offerte, operatori e ragioni dell’esclusione; tra gli elementi rilevanti figurava la partecipazione di un medesimo soggetto, titolare del 90% di una società e del 50% di un’altra offerente, ritenuta incompatibile con il requisito di indipendenza previsto dal paragrafo 13.2.2.1 del D.R.D. n. 31/2017. Ha respinto congiuntamente gli altri motivi: le valutazioni tecnico-discrezionali sono sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, errore di fatto o travisamento; AGEA non ha contestato l’effettiva esecuzione delle attività o il sostenimento delle spese, ma la genuinità della comparazione e l’indipendenza degli operatori. La distinta personalità giuridica delle imprese e il mero numero formale dei preventivi non dimostravano l’autonomia imprenditoriale delle offerte né smentivano gli accertamenti sui collegamenti economici. Non sono emersi travisamento, manifesta illogicità o difetto d’istruttoria. Il fatto che alcune spese fossero state ritenute ammissibili in fasi precedenti non impediva una successiva verifica di conformità e l’esclusione di quelle non rispondenti alle condizioni del finanziamento. Ricorso respinto; non luogo a provvedere sulle spese, dato che le amministrazioni resistenti non si erano costituite.
Norme richiamate
paragrafo 13.2.2.1 del D.R.D. Regione Campania n. 31/2017
La disciplina richiamata dall’Amministrazione impone che la selezione del fornitore avvenga attraverso un’effettiva comparazione tra operatori indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza della procedura e la dimostrazione della ragionevolezza della spesa sostenuta.
La selezione e la rendicontazione richiedono un confronto effettivo tra operatori indipendenti; il numero formale dei preventivi non basta quando gli offerenti risultino sostanzialmente collegati e privi della necessaria autonomia imprenditoriale.
disciplina del finanziamento pubblico richiamata in sentenza
La normativa che disciplina l’erogazione dei finanziamenti pubblici consente, infatti, all’autorità di controllo di procedere ad una verifica successiva della conformità delle spese rendicontate e di escludere quelle che risultino non rispondenti alle condizioni previste dal programma di finanziamento.
L’amministrazione può verificare successivamente la conformità delle spese rendicontate e disconoscere quelle che non rispettano le condizioni del programma, anche se erano state ritenute ammissibili in una fase precedente.
Massime di principio
- Quando è contestata la valutazione amministrativa sull’ammissibilità delle spese rendicontate e sulla determinazione del contributo prima della sua definitiva attribuzione, la controversia riguarda l’esercizio di poteri autoritativi e valutativi e ricade nella giurisdizione amministrativa; la giurisdizione ordinaria ricorre invece per controversie sull’inadempimento di obblighi in un rapporto contributivo già definitivamente costituito.
- La relazione di controllo che individua le spese non ammissibili, quantifica la riduzione del contributo e determina l’importo liquidabile a saldo ha immediata lesività ed è autonomamente impugnabile.
- La comparazione dei preventivi è effettiva solo se le offerte provengono da operatori realmente indipendenti: la pluralità formale di preventivi non dimostra la ragionevolezza della spesa quando gli offerenti risultino collegati e privi di autonomia imprenditoriale.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali sull’ammissibilità delle spese sono sindacabili dal giudice amministrativo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, errore di fatto o travisamento dei presupposti.
- L’amministrazione può effettuare un controllo successivo sulla conformità delle spese rendicontate e disconoscere quelle non conformi alle condizioni del finanziamento, anche se precedentemente considerate ammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →