Sentenza del 01/07/2022 n. 20955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società San P. Hotels & Resorts s.r.l. aveva chiesto il rimborso di Euro 16.214,11 versati a titolo di imposta di registro, sostenendo che sui locali ad uso abitativo della compravendita la cedente S. Frediano s.r.l. aveva fatturato con IVA (19/12/2013) e che, quindi, l'operazione avrebbe dovuto essere assoggettata ad IVA (con conseguente diverso trattamento della registrazione). L'Agenzia aveva rigettato la richiesta; il processo ha riguardato se la cessione rientrasse nell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, n. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 (cessioni di abitazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita). La CTR aveva ritenuto che la cedente non fosse dimostrata come impresa costruttrice o come impresa che ha per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, e quindi ha disconosciuto il diritto al rimborso. In cassazione la ricorrente ha contestato la valutazione delle prove e la mancata qualificazione della cedente come impresa costruttrice/reseller; la Corte di legittimità ha però ritenuto corretta la valutazione di merito: il contribuente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto al rimborso, e non è d'uopo che il giudice integri l'istruttoria per sopperire a carenze probatorie delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della San P. Hotels & Resorts s.r.l. confermando la decisione della CTR che aveva negato il rimborso dell'imposta di registro. La Corte ha precisato che l'esenzione IVA di cui all'art. 10, n. 8-bis D.P.R. 633/1972 richiede, oltre alla destinazione abitativa, l'assenza della qualità soggettiva di impresa costruttrice o di impresa avente per oggetto esclusivo o principale la rivendita; è stato ribadito che grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti che giustificano il rimborso e che il giudice non deve supplire alle carenze istruttorie delle parti salvo situazioni di oggettiva incertezza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 8-bis
testo applicabile ratione temporis
Stabilisce che le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa sono esenti da IVA quando effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici, da imprese che hanno eseguito interventi qualificati o da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita; l'esenzione richiede un requisito oggettivo (destinazione abitativa) e uno soggettivo (assenza della qualità di impresa costruttrice/reseller).
D.P.R. 14 dicembre 1986, n. 131, art. 40
Prevede che per gli atti relativi a cessioni soggette a IVA l'imposta di registro si applichi in misura fissa e che alcune operazioni siano comunque considerate soggette ad IVA, salvo le esenzioni previste (tra cui l'art.10 n.8-bis).
Codice Civile, art. 2697
Richiama l'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo; in tema di rimborso tributario grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge collega il diritto al rimborso.
Codice Civile, art. 2699
Rilevato in relazione alle contestazioni sulla valutazione delle prove e alla presunta insufficienza di elementi per ricondurre la cedente alla categoria delle imprese esenti dalla esenzione.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
comma 1, nn. 3) e 5) e altri richiamati nel testo
I motivi invocati dalla ricorrente sono stati valutati e ritenuti infondati: la Corte ha rigettato le censure che lamentavano violazioni di legge o mancata valutazione di fatti decisivi, confermando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
Richiamato dalla ricorrente in tema di poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha comunque precisato che il giudice non deve supplire alle carenze probatorie del contribuente se non in presenza di oggettiva incertezza.
Massime di principio
- In materia di rimborsi tributari il contribuente ha l'onere di allegare e provare i fatti da cui deriva il diritto al rimborso: la mera produzione di fatture o di documenti formali può non essere sufficiente se non dimostrano concretamente la qualità soggettiva richiesta (es. impresa costruttrice o impresa con prevalente oggetto di rivendita).
- L'esenzione IVA sulle cessioni di immobili abitativi (art.10 n.8-bis DPR 633/1972) richiede sia il requisito oggettivo (destinazione abitativa) sia il requisito soggettivo (cedente non impresa costruttrice né impresa con prevalente attività di rivendita); l'accertamento del requisito soggettivo si svolge in concreto e privilegia la sostanza rispetto alla mera indicazione statutaria.
- La registrazione di un atto e l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale possono restare valide se non è dimostrato che l'operazione doveva essere assoggettata a IVA: il rimborso dell'imposta di registro esige prova convincente che il regime IVA doveva trovare applicazione.
- Il giudice tributario ha poteri istruttori limitati: non può supplire sistematicamente alle carenze probatorie delle parti, salvo casi di oggettiva incertezza in cui l'integrazione istruttoria sia necessaria per decidere, e non per ribaltare evidenti mancanze della parte che agisce per ottenere il rimborso.
- Nella valutazione della natura dell'impresa (costruttrice o rivenditrice prevalente) occorre considerare elementi sostanziali (attività effettivamente svolta, codice ATECO, fatturato, documentazione probante) e non solo la mera presenza di un oggetto sociale o di atti formali.
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