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Ordinanza

Ordinanza n. 252/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: - del provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Positano n. 0004148 del 27.2.2026, con il quale è stato denegato il rinnovo della concessione demaniale n. 19/2019 per l’occupazione di m.q. 3,50 di suolo pubblico in Positano, via Rampa Teglia, n. 19, ed avviato il procedimento di rimozione dei manufatti ivi insistenti; - degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove occorra, dell’atto n. 0000726 del 12.1.2026 di comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo della concessione demaniale n. 19/2019.

Giustizia amministrativa202600920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della concessione demaniale per l'occupazione di 3,50 mq di suolo pubblico e avvio del procedimento di rimozione dei manufatti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale con cui è stato negato il rinnovo della concessione demaniale n. 19/2019 ed è stato avviato il procedimento di rimozione dei manufatti insistenti sull'area, nonché gli atti presupposti e conseguenziali, compresa la comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le censure e le questioni sollevate richiedono un più approfondito esame nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che i motivi e le questioni dedotti necessitassero di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. La sospensione è stata disposta per preservare integra la res controversa fino alla definizione del giudizio di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 9 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare disciplinato dall'art. 55 c.p.a.; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in attesa della decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando i motivi di ricorso e le questioni controverse richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato per preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche in funzione conservativa, quando sia necessario evitare che l'esecuzione dell'atto incida irreversibilmente sull'oggetto della controversia prima dell'esame pieno delle censure.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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