Circolare INAIL n. 9 del 12 febbraio 2008
Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi per gli anni 2004 e 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per il settore agricolo, la copertura degli oneri relativi al danno biologico mediante una specifica addizionale sui contributi assicurativi INAIL. Per gli anni 2004 e 2005 l’addizionale è fissata rispettivamente nel 4,25% e nel 4,10% del contributo dovuto. La gestione operativa dell’applicazione e della riscossione è demandata all’INPS, che incassa in forma unificata premi e contributi agricoli e riversa all’INAIL la quota antinfortunistica.
Copertura assicurativa del danno biologico in agricoltura e addizionale sui contributi 2004-2005
Copertura assicurativa del danno biologico in agricoltura: addizionale sui contributi 2004 e 2005
La circolare illustra la disciplina dell’addizionale prevista per finanziare la copertura degli oneri relativi al danno biologico nel settore agricolo. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e specifica le aliquote applicabili per gli anni 2004 e 2005, indicando anche il soggetto incaricato della gestione operativa della riscossione.
Quadro normativo
La base normativa è individuata nell’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che ha introdotto il danno biologico nel sistema di tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ha previsto una apposita addizionale sui premi e contributi assicurativi. Sono inoltre richiamati il decreto ministeriale 12 luglio 2000, con l’approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo del danno biologico e della tabella dei coefficienti, e il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, che ha determinato l’addizionale per gli anni 2004 e 2005.
Ambito di applicazione
La circolare chiarisce che anche per l’agricoltura si applica la disciplina indennitaria del danno biologico, definito ai soli fini dell’assicurazione obbligatoria come lesione all’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale. La finalità dell’addizionale è quella di coprire gli oneri derivanti da tale tutela.
Misura dell’addizionale
Per gli anni oggetto della circolare, l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli è stabilita come segue:
- anno 2004: 4,25% del contributo assicurativo dovuto;
- anno 2005: 4,10% del contributo assicurativo dovuto.
La circolare riporta inoltre, a titolo di completezza, le misure già fissate per gli anni precedenti:
- anni 2000, 2001 e 2002: 1,42%;
- anno 2003: 3,93%.
Modalità di corresponsione
L’applicazione dell’addizionale è demandata integralmente all’INPS. L’istituto, infatti, gestisce la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo e provvede poi a versare all’INAIL la quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.
Indicazioni operative
Dal contenuto della circolare emerge che per i soggetti del settore agricolo non è prevista una gestione autonoma da parte dell’INAIL nella fase di riscossione dell’addizionale: la procedura segue il canale unificato INPS, che effettua il calcolo e il riversamento secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali richiamati.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si fonda sull’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che introduce il danno biologico nel sistema di indennizzo dell’assicurazione contro infortuni e malattie professionali e prevede una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi. Sono richiamati inoltre il decreto ministeriale 12 luglio 2000, che approva le tabelle tecniche per menomazioni, indennizzo e coefficienti, e il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 di determinazione dell’addizionale per gli anni 2004 e 2005.
Ambito di applicazione nel settore agricolo
La circolare precisa che anche per l’agricoltura trova applicazione la disciplina indennitaria del danno biologico, inteso come lesione all’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale. La copertura degli oneri connessi è assicurata tramite una addizionale sui contributi assicurativi agricoli.
Misura dell’addizionale per gli anni 2004 e 2005
Per l’anno 2004 l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli è pari al 4,25% del contributo assicurativo dovuto. Per l’anno 2005 la misura è pari al 4,10% del contributo assicurativo dovuto. La circolare ricorda, a fini informativi, che l’addizionale era stata pari all’1,42% per gli anni 2000, 2001 e 2002 e al 3,93% per l’anno 2003.
Modalità di corresponsione e gestione
L’applicazione dell’addizionale per il danno biologico in agricoltura è interamente gestita dall’INPS. A tale ente compete la riscossione unificata dei premi e contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo, nonché il successivo versamento all’INAIL della quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.
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