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Sentenza

Sentenza n. 2437/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 3/2024 emessa dal Tribunale di Varese, sezione lavoro all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 593/2023, pubblicata in data 09/01/2024, notificata in data 05/03/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Varese, sezione lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per le annualità dal 2017/2018 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 3/2024 del Tribunale di Varese, passata in giudicato, con la quale era stato condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità dal 2017/2018 al 2022/2023. Il ricorrente ha documentato la definitività della sentenza e la spettanza degli importi; il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito ha accolto la domanda, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'accredito degli importi riconosciuti dalla sentenza del giudice ordinario, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e concluda l'incarico entro i successivi 60 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato che riconosca somme determinate o determinabili a carico di una pubblica amministrazione, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento; ove non deduca né provi di aver eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, al commissario ad acta non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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