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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 98 del 22/02/2024

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Garante Privacy98

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante è intervenuto nei confronti dell’Azienda sanitaria locale Vercelli per un episodio di comunicazione indebita di dati personali relativi alla salute: una cartella clinica consegnata a una partoriente conteneva, per errore, un’etichetta nominativa riferita a un’altra paziente. L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione dei principi di esattezza, integrità e riservatezza, nonché delle regole sulla comunicazione di dati sanitari e sulle misure di sicurezza. Pur riconoscendo il carattere isolato dell’evento, la collaborazione del titolare e l’adozione di correttivi, il Garante ha disposto un ammonimento e la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

ASL Vercelli - ammonimento per comunicazione illecita di dati sanitari causata dall'erronea apposizione di un'etichetta nominativa su una cartella clinica

ASL Vercelli - ammonimento per errata apposizione di etichetta su cartella clinica

Il provvedimento riguarda l’Azienda sanitaria locale Vercelli, in relazione a un episodio di comunicazione indebita di dati personali e sanitari avvenuto nella gestione di una cartella clinica ostetrica. Il procedimento origina da una segnalazione dell’interessata e dalla successiva notifica di violazione dei dati personali trasmessa dall’Azienda al Garante.

Fatti e origine della segnalazione

La segnalazione ha riguardato la ricezione, da parte di una partoriente, di una cartella clinica contenente un’etichetta adesiva con dati anagrafici e di reparto riferiti a un’altra paziente. L’Azienda ha spiegato che l’evento si sarebbe verificato in una notte caratterizzata da tre parti ravvicinati, nel contesto della fase iniziale della pandemia, e che l’etichetta si sarebbe accidentalmente staccata da un supporto per aderire al tracciato di un’altra paziente.

Nel corso dell’istruttoria l’Azienda ha descritto il processo interno di compilazione e assemblaggio delle cartelle cliniche, precisando che le etichette stampate dalle ostetriche venivano utilizzate per più supporti documentali e che le etichette residue potevano essere allegate alla cartella o cestinate. Ha inoltre segnalato di aver ricevuto l’interessata presso la Direzione medica per chiarire l’accaduto.

Trattamenti esaminati e dati coinvolti

L’Autorità ha accertato che i dati presenti sull’etichetta comprendevano elementi identificativi della paziente e il reparto di degenza, oltre a riferimenti idonei a rivelare informazioni sulla salute. Il Garante ha richiamato la nozione di dato relativo alla salute di cui all’art. 4, par. 1, n. 15 GDPR e al considerando 35, evidenziando che anche l’informazione relativa a una prestazione sanitaria erogata a una persona specificamente identificata integra un dato sulla salute.

Il caso è stato ricondotto a una comunicazione a terzi di dati sanitari non supportata da un idoneo presupposto giuridico, in un contesto in cui la cartella era stata resa conoscibile a un soggetto non autorizzato.

Valutazioni dell’Ufficio e norme richiamate

Con l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Ufficio ha contestato all’Azienda la violazione dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d) e f), nonché degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR. È stato inoltre richiamato l’art. 9 GDPR, in combinato disposto con l’art. 84 del Codice e con l’art. 22, comma 11, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, quale base normativa che limita la comunicazione dei dati sulla salute a ipotesi giustificate o su indicazione dell’interessato.

Il Garante ha osservato che le circostanze addotte dall’Azienda, pur meritevoli di considerazione, non escludevano l’illiceità del trattamento, e ha ritenuto non pertinente il richiamo dell’Azienda all’art. 3-bis del d.l. n. 44/2021, norma riferita alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante l’emergenza COVID-19.

Difese dell’Azienda e misure correttive interne

L’Azienda ha sostenuto che l’evento fosse un caso accidentale, isolato e privo di dolo, riconducibile a colpa lieve e alla straordinarietà della situazione pandemica. Ha anche sottolineato di aver già adottato misure organizzative e tecniche, tra cui regolamenti interni, nomina del DPO, procedure di gestione dei data breach, formazione del personale e prassi di doppio controllo della cartella clinica.

A seguito dell’evento, l’Azienda ha dichiarato di avere rafforzato le misure mediante:

  • circolare interna di richiamo alla massima attenzione nell’uso delle etichette autoadesive e nella distruzione delle residue;
  • consegna di un distruggi-documenti al reparto di ginecologia e ostetricia;
  • modifica delle impostazioni di stampa per limitare il numero di etichette stampabili;
  • successiva eliminazione della funzione di stampa multipla, con previsione della sola stampa singola.

Esito dell’istruttoria e valutazione finale

Il Garante ha ritenuto che l’evento avesse determinato una comunicazione illecita di dati personali e di dati sulla salute, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. d) e f), 9 e 32 GDPR. Ha però rilevato che la condotta aveva ormai esaurito i propri effetti e che non sussistevano i presupposti per adottare misure correttive ulteriori ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.

Ai fini sanzionatori, l’Autorità ha valorizzato alcuni elementi attenuanti: il carattere isolato del fatto, l’assenza di dolo, la colpa qualificata come lieve, la pronta attivazione dell’Azienda per impedire il ripetersi di episodi analoghi, la collaborazione nel corso del procedimento e l’assenza di precedenti pertinenti. In questa prospettiva, il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

Provvedimento adottato

Il Garante ha quindi:

  • dichiarato, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Azienda sanitaria locale Vercelli;
  • ammonito, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, l’Azienda per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. d) e f), 9 e 32 GDPR;
  • ritenuto applicabile la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019.

Rimedi e impugnazione

Il provvedimento indica la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessata, che ha riferito di aver ricevuto la propria cartella clinica con allegati anche riconducibili a un’altra paziente. L’Azienda, a seguito della richiesta di informazioni del Garante ai sensi dell’art. 157 del Codice e della successiva notifica di data breach ai sensi dell’art. 33 GDPR, ha spiegato che l’errore era avvenuto in sala parto in una notte particolarmente concitata, con più parti ravvicinati e con il trasferimento accidentale di un’etichetta adesiva da un supporto all’altro.

Valutazione del trattamento e norme violate

L’Autorità ha qualificato le informazioni coinvolte come dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15 GDPR e del considerando 35. Ha ritenuto violati i principi di esattezza e di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d) e f) GDPR, oltre all’art. 32 GDPR in tema di sicurezza del trattamento. In ambito sanitario, la comunicazione a terzi di dati sulla salute è consentita solo con idoneo presupposto giuridico o su indicazione/delega dell’interessato; nel caso concreto, la divulgazione dell’etichetta a un soggetto non autorizzato è stata considerata priva di base giuridica, con richiamo anche all’art. 9 GDPR e all’art. 84 Codice privacy.

Difese dell’ASL e misure adottate

L’Azienda ha sostenuto che non vi fosse stato uno scambio di tracciati, ma solo l’adesione accidentale dell’etichetta di un’altra paziente sul tracciato corretto. Ha valorizzato la natura isolata dell’evento, il contesto pandemico, l’assenza di dolo, la limitazione della comunicazione a un solo terzo e l’assenza di precedenti. Ha inoltre rappresentato di avere adottato misure correttive: circolare interna di richiamo all’attenzione nell’uso delle etichette, consegna di un distruggi-documenti al reparto, modifica delle impostazioni di stampa, rimozione della funzione di stampa multipla e rafforzamento dei controlli interni.

Decisione del Garante e conseguenze

Il Garante ha ritenuto che le giustificazioni fornite non superassero i rilievi istruttori e ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’ASL. Pur escludendo la necessità di misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR perché la condotta aveva già esaurito i suoi effetti, ha qualificato il fatto come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e ha ritenuto sufficiente un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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