Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33570/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare: l'acquirente, dopo oltre due anni dall'immissione nel possesso, aveva ricevuto un'ordinanza comunale di inagibilità dell'appartamento per una grave crepa nella struttura portante e nelle parti comuni del fabbricato. Secondo la sua prospettazione, il bene non era idoneo all'uso abitativo e la vendita integrava un aliud pro alio; chiedeva quindi la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni, in via subordinata il rimborso delle spese di consolidamento. La venditrice eccepiva invece il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per effetto di una clausola compromissoria contenuta nell'atto di vendita. Nel corso del giudizio di primo grado l'attrice depositava rinuncia agli atti; la convenuta accettava la rinuncia ma chiedeva la condanna della rinunciante alle spese ex art. 306 c.p.c. Il Tribunale dichiarava l'estinzione e compensava integralmente le spese. Contro tale statuizione la parte venditrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 306 c.p.c. e 111, comma 7, Cost. per avere il Tribunale compensato le spese pur dovendo al più ridurle, non escluderle; 2) violazione degli artt. 306 e 92 c.p.c. e 111, comma 7, Cost. per aver compensato le spese al di fuori dei presupposti di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, pur pronunciata in sede di estinzione per rinuncia agli atti, non fosse un provvedimento direttamente ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché il giudice di primo grado non si era limitato a liquidare le spese nel perimetro dell'art. 306, quarto comma, c.p.c., ma aveva invece provveduto sulle stesse, compensandole, così eccedendo la fattispecie prevista dalla norma. In tale ipotesi il rimedio corretto è l'appello, ovvero un'actio nullitatis, non il ricorso per cassazione. La Corte ha anche richiamato il principio dell'apparenza per cui la qualificazione del provvedimento ai fini dell'impugnazione si desume da come esso è stato strutturato dal giudice. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità per mancanza di attività difensiva della parte intimata, ma ha applicato la sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di 1.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori adempimenti contributivi di legge.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    ultimo comma; quarto comma

    la disciplina delle spese in caso di rinuncia agli atti è speciale: se il giudice si limita alla liquidazione secondo la previsione normativa il provvedimento è inoppugnabile; se invece eccede e provvede sulle spese in modo diverso, esorbita dalla fattispecie tipica e non è ricorribile direttamente per cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla compensazione delle spese, ma la Corte lo utilizza solo per escludere che il provvedimento impugnato potesse essere sindacato con ricorso per cassazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti decisori e definitivi; qui non lo è perché il mezzo corretto era l'appello contro la statuizione sulle spese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per chiarire che il consigliere delegato può far parte del collegio senza incompatibilità.

  • art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.

    esclusa l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 52 c.p.c.

    esclusa l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 306 c.p.c., la statuizione sulle spese conseguente a rinuncia agli atti è impugnabile in cassazione solo se il giudice si mantiene entro la fattispecie tipica e adotta una decisione decisoria e definitiva sulle spese; se invece provvede in modo diverso, ad esempio compensandole, il provvedimento esorbita dal modello legale e il mezzo corretto è l'appello o, nei casi ammessi, l'actio nullitatis.
  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione opera il principio dell'apparenza: conta la qualificazione e la struttura del provvedimento come resa dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza giuridica.
  • Un provvedimento che, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non si limiti a liquidare le spese secondo l'art. 306 c.p.c. ma le compensi o le ponga a carico di una parte fuori dai presupposti normativi, non è direttamente ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può applicare la condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. oltre agli ulteriori oneri contributivi di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.