Deliberazione n. 345 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso su Instagram senza consenso. Il provvedimento ordina di impedire la diffusione del contenuto trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie, per 12 mesi, con misure idonee a limitarne l’identificabilità. La decisione viene adottata e ratificata in via d’urgenza ai sensi della disciplina speciale sul contrasto al revenge porn.
Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale segnalato come revenge porn su Instagram
Ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 6 giugno 2024, la determinazione d’urgenza adottata dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, rispetto ai quali la persona interessata temeva una diffusione senza consenso tramite la piattaforma Instagram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina la procedura accelerata per i casi di c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Origine del procedimento
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice e chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Instagram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la disciplina richiamata, determinando l’attivazione del potere urgente previsto dal regolamento interno del Garante.
Misure urgenti adottate il 24 maggio 2024
Con la determinazione n. 229 del 24 maggio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.
Osservazioni e ratifica finale
Il Garante dà atto della trasmissione della determinazione al gestore della piattaforma e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000. Esaminata la documentazione, l’Autorità ratifica il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure immediate di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposto normativo e segnalazione
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La persona interessata ha segnalato la propria situazione chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza la determinazione n. 229 del 24 maggio 2024. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
La determinazione urgente ha anche prescritto alla medesima società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la relativa modalità deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti, ratifica il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma integralmente gli ordini impartiti nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 6 giu 2024Prescrizioni del Garante n. 343 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Prescrizioni del Garante n. 339 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 340 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 338 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 342 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Deliberazione n. 354 del 06/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →