Sentenza n. 901/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 872/2024 emessa dal Tribunale di Modena, pubblicata in data 27/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 872/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 872/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata il 27 novembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, constatando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del presente giudizio. Per l'ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivare su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e per disporre la nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata esistenza di un giudicato, la sua notificazione all'Amministrazione e la perdurante mancata esecuzione legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine prefissato.
- Nel disporre l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può includere nell'ordine di esecuzione anche le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte interessata, attribuendogli i poteri sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato.
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