Cassazione Civile, Sentenza n. 6837/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colombo aveva proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Fratelli Costanzo per un credito di € 566.403,21 acquistato dalla Consonda S.p.A., sostenendo che tale credito era stato ammesso (o era stato fatto oggetto di istanza di ammissione) nell'ambito dell'amministrazione straordinaria (A.S.) antecedente al fallimento, con conseguente interruzione della prescrizione. Il Tribunale di Catania rigettò l'opposizione per intervenuta prescrizione ritenendo che la sola istanza ex art. 208 l.fall., non seguita dal deposito dello stato passivo e dalle formalità ex art. 209 l.fall., non fosse idonea di per sé a produrre l'effetto interruttivo permanente della prescrizione; inoltre dichiarò inammissibili documenti prodotti oltre i termini istruttori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale (assorbendo i primi due e il ricorso incidentale), ritenendo che la domanda di ammissione al passivo proposta nel corso dell'amministrazione straordinaria determini l'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale (applicando analogia e precedente giurisprudenziale, incluse le Sezioni Unite). Perciò ha cassato il decreto del Tribunale di Catania e ha rinviato per un nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate alla decisione nel nuovo esame.
Norme richiamate
Legge 23 marzo 1990, n. 95 (convert. D.L. n. 30/1979) - disciplina amministrazione straordinaria
art. 1, comma 4 (richiamo alla legge fallimentare per quanto non diversamente stabilito)
La disciplina dell'amministrazione straordinaria richiama le norme della legge fallimentare applicabili; pertanto la procedura di verifica dei crediti in A.S. è normativa compatibile con i principi dell'articolato fallimentare richiamato.
Legge Fallimentare
art. 94; artt. 195 e ss.; art. 201; art. 207; art. 208; art. 209
Art. 94: nel fallimento la domanda di ammissione al passivo interrompe permanentemente la prescrizione per tutta la durata della procedura. Artt. 207-209: nel contesto della liquidazione coatta amministrativa/A.S. il commissario comunica i crediti, i creditori possono presentare osservazioni o istanze (art.207), i creditori pretermessi possono chiedere riconoscimento ex art.208, e il deposito dell'elenco dei creditori (art.209) rende esecutivo lo stato passivo. La Corte ha ritenuto applicabile, per analogia e in base alla giurisprudenza e alle Sezioni Unite, l'effetto interruttivo permanente anche all'istanza ex art.208 nell'ambito dell'amministrazione straordinaria.
Codice Civile
art. 2946; art. 2945, comma 2; art. 2935
Art. 2946: termine di prescrizione decennale per obbligazioni contrattuali, rilevante per valutare se il credito si sia prescritto. Artt. 2945, 2935 (richiamati nei motivi): principi sull'interruzione e sospensione della prescrizione e sulle modalità di esercizio dell'azione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. Unite
Le Sezioni Unite hanno affermato che la formazione dello stato passivo nella liquidation coatta amministrativa (e, per estensione, nell'amministrazione straordinaria) è diversa dalla verifica fallimentare ma che le istanze ex art. 208 o la comunicazione ex art. 207 producono, al momento opportuno (domanda o esecutività dell'elenco), l'effetto interruttivo permanente della prescrizione; la Corte ha richiamato e seguito tale orientamento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, la domanda/istanza del creditore rivolta al commissario (ex art. 208 l.fall.) produce, ai fini della prescrizione, lo stesso effetto interruttivo permanente che la domanda produce nel fallimento, valevole per tutta la durata della procedura.
- L'effetto interruttivo può farsi decorrere dalla data della domanda rivolta al commissario o, quando rilevante, dalla data in cui lo stato passivo diventa esecutivo con il deposito di cui all'art. 209; non è necessario che vi sia immediatamente una pronuncia giudiziale per ottenere l'interruzione permanente.
- In giudizio il creditore deve documentare la tempestiva presentazione dell'istanza/di comunicazioni rilevanti e possedere documentazione che dimostri gli atti della procedura (comunicazioni del commissario, elenco creditori, pagamenti effettuati dall'organo della procedura) per opporre efficacemente una eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela.
- La produzione tardiva di documenti può essere dichiarata inammissibile per violazione delle preclusioni istruttorie; pertanto, rispettare i termini processuali è fondamentale per preservare la prova dell'interruzione della prescrizione.
- Quando si prospetta una continuità tra una procedura di amministrazione straordinaria e un successivo fallimento, gli effetti interruttivi già prodotti nella fase antecedente (A.S.) devono essere considerati anche nella successiva procedura concorsuale.
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