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Risoluzione

Risoluzione n. 17 del 18/03/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che gli oli e grassi di origine animale e vegetale classificati nei codici NC da 1507 a 1518, se impiegati come combustibile per produrre energia elettrica con potenza installata superiore a 1 kW, sono equiparabili ai prodotti del n. 104 della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972 e scontano l’IVA al 10%. È inoltre confermata la possibilità di emettere note di variazione per operazioni precedentemente fatturate con aliquota ordinaria, entro i termini di legge, restando fermo il corretto inquadramento doganale dei prodotti.

Aliquota IVA ridotta per oli e grassi animali e vegetali usati come combustibile per energia elettrica

Aliquota IVA per oli e grassi animali e vegetali impiegati per la produzione di energia elettrica

La risoluzione affronta il tema dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli e grassi di origine animale e vegetale compresi nei codici di Nomenclatura Combinata da NC 1507 a NC 1518, quando tali prodotti siano destinati a essere utilizzati come combustibile per generare energia elettrica. L’Amministrazione finanziaria, sulla base del coordinamento con la disciplina doganale e accisaria, riconosce l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, nei limiti previsti dal numero 104 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA SPA opera nella fornitura di oli e grassi di origine animale e vegetale ricompresi nei codici NC da 1507 a 1518, destinati a essere impiegati come combustibile per produrre energia elettrica, direttamente o indirettamente, in impianti con potenza installata superiore a 1 kW. La società segnala di applicare già l’aliquota IVA ridotta del 10% all’“olio di palma” (NC 1511), secondo la risoluzione n. 217/E del 12 agosto 2009, mentre per i “grassi ed oli animali o vegetali” (NC 1518) applica l’aliquota ordinaria del 21%.

La società chiede quindi se tutti i prodotti compresi nei codici NC da 1507 a 1518 possano essere equiparati agli oli combustibili di cui al n. 104 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, al fine di applicare sempre l’IVA al 10%.

Posizione del contribuente

La società istante richiama il precedente orientamento dell’Agenzia delle Dogane, espresso nella nota n. 95159 del 17 luglio 2009 e recepito nella risoluzione n. 217/E del 12 agosto 2009 in tema di olio di palma. Sulla base di tale impostazione, ritiene che analoghe considerazioni debbano valere anche per gli altri prodotti ricompresi nei codici NC da 1507 a 1518, in quanto espressamente richiamati dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 504/1995.

Secondo la società:

  • le cessioni di oli e grassi vegetali non modificati chimicamente, compresi tra NC 1507 e NC 1515;
  • nonché i grassi e oli animali o vegetali delle classi NC 1516-1518;

se destinati a essere usati come combustibile per produrre energia elettrica in impianti con potenza installata superiore a 1 kW, previa dichiarazione del cliente, dovrebbero essere fatturati con aliquota IVA del 10%.

La società ritiene inoltre possibile, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 633/1972, emettere note di variazione per correggere l’IVA versata sulle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama il numero 104 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, che prevede l’aliquota IVA del 10% per la cessione di “oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw”.

Viene inoltre richiamata la disciplina accise introdotta dal recepimento della direttiva 2003/96/CE, con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, che ha modificato il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare:

  • l’espressione “oli minerali” è stata sostituita con “prodotti energetici”;
  • l’art. 21 del TUA elenca i prodotti energetici soggetti ad accisa;
  • alla lettera a) dell’art. 21 sono ricompresi i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  • il comma 9 dell’art. 21 stabilisce che i prodotti energetici, se usati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con applicazione delle aliquote della tabella A.

Motivazione e parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 217/E del 2009, che aveva già riconosciuto per l’olio di palma (NC 1511), utilizzato come olio combustibile per produrre energia elettrica in un impianto con potenza installata superiore a 1 kW, l’equiparazione agli oli di cui al numero 104 della Tabella A, parte III, con conseguente applicazione dell’IVA al 10%.

Tale conclusione era fondata sul parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane nella nota n. 95159 del 17 luglio 2009, secondo cui, per effetto della normativa sui prodotti energetici, l’olio di palma assume, sotto il profilo dell’accisa, il trattamento fiscale previsto per l’olio minerale a cui si sostituisce nell’uso di carburazione o combustione.

Poiché la questione posta dalla società riguarda l’estensione di tale principio ad altri prodotti compresi nei codici NC da 1507 a 1518, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito un nuovo parere dell’Agenzia delle Dogane, espresso con nota prot. 145006/RU del 21 gennaio 2013. Tale parere conferma che le considerazioni già svolte nel 2009 possono applicarsi in modo analogo a tutti gli oli e grassi di origine animale e vegetale rientranti nei codici NC indicati, se destinati a essere utilizzati come combustibili o carburanti, inclusa la produzione di energia elettrica mediante carburazione o combustione di un prodotto energetico.

Conclusione operativa

Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate conclude che gli oli e grassi di origine animale e vegetale classificati nei codici NC da 1507 a 1518, se destinati a essere utilizzati come combustibile per produrre direttamente o indirettamente energia elettrica in impianti con potenza installata superiore a 1 kW, sono equiparabili agli oli indicati nel numero 104 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972. Pertanto, alle relative cessioni si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Note di variazione IVA

La risoluzione precisa che, qualora in via prudenziale sia stata applicata l’aliquota ordinaria, è consentita l’emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 633/1972, entro un anno dall’emissione del documento originario. In conseguenza della variazione in diminuzione, il cessionario o committente deve ridurre in pari misura la detrazione già operata e riversare l’imposta all’Erario, secondo il richiamo alla risoluzione n. 161/E del 17 ottobre 2001.

Limiti e condizione di efficacia

I chiarimenti restano subordinati all’effettivo inquadramento dei prodotti forniti nei codici della nomenclatura combinata da NC 1507 a NC 1518, sulla base dell’esame delle caratteristiche dei prodotti da parte della competente amministrazione doganale. In altri termini, l’applicazione dell’aliquota agevolata presuppone la corretta classificazione doganale del bene.

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