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Risoluzione

Risoluzione n. 15 del 4/03/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la revisione periodica obbligatoria e il controllo delle emissioni degli impianti di riscaldamento in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata rientrano nella manutenzione ordinaria e scontano l’IVA al 10%. Esclude però l’agevolazione per contratti con prestazioni ulteriori non distintamente corrisposte e disciplina le modalità di eventuale rimborso dell’IVA indebitamente addebitata.

Aliquota IVA 10% per revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento

Aliquota IVA per la revisione degli impianti di riscaldamento

La risoluzione affronta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle prestazioni di revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Il documento chiarisce i presupposti normativi dell’agevolazione e individua i limiti operativi per la sua applicazione.

Quesito posto dal contribuente

ALFA s.r.l. svolge servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento, in particolare caldaie a gas. L’attività prevalente consiste nella revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e nel controllo delle emissioni. La società chiede se tali prestazioni, prescritte dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, possano beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su fabbricati abitativi privati.

Posizione dell’istante

La società ritiene che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni costituiscano manutenzione ordinaria, in quanto attività periodiche con termini fissati dalla legge e senza incrementi della resa o del valore originario dell’impianto. Nonostante ciò, osserva che, trattandosi di impianti privati e non condominiali, tali interventi dovrebbero essere assoggettati all’IVA ordinaria del 21%.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457 del 1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Viene inoltre precisato che:

  • l’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 è stato trasfuso nell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
  • il Testo Unico edilizia costituisce oggi la normativa di riferimento per l’individuazione delle tipologie di intervento agevolato;
  • l’agevolazione, dopo varie proroghe, è divenuta stabile per effetto dell’articolo 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Inquadramento della manutenzione ordinaria

Tra gli interventi agevolabili rientrano quelli di manutenzione ordinaria, cioè:

  • opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
  • opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tale definizione corrisponde all’articolo 31, primo comma, lettera a), della legge n. 457 del 1978, oggi articolo 3, lettera a), del DPR n. 380 del 2001.

Orientamento amministrativo richiamato

L’Agenzia richiama la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, secondo cui il beneficio si applica anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento. Tali prestazioni consistono in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione di parti di ricambio in caso di usura, a fronte di canoni annui.

Soluzione della risoluzione

La risoluzione conclude che:

  • la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, sia condominiali sia ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
  • il controllo delle emissioni degli stessi; sono prestazioni riconducibili alla manutenzione ordinaria e, pertanto, soggette a IVA con aliquota del 10%.

Limiti all’agevolazione

L’agevolazione non si applica ai contratti che comprendano, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto. È espressamente richiamato l’esempio della copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi.

Rimborso dell’IVA indebitamente addebitata

Se l’IVA è stata addebitata agli utenti in misura superiore al 10%, il rimborso può essere richiesto entro il termine biennale previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria.

Il rimborso è ammesso solo se il prestatore dimostra:

  • l’effettiva restituzione del tributo agli utenti;
  • il limite della somma effettivamente restituita.

La risoluzione precisa inoltre che, per ottenere tale rimborso, non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture previsti dall’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.

Vigilanza amministrativa

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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