Cassazione Penale, Sentenza n. 18456/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reato fiscale relativa a fatture emesse da Plast Tools per gli anni d'imposta 2013-2015, contestando: manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p.; errata valutazione e mancata considerazione della ricostruzione difensiva che avrebbe dimostrato la non rilevanza di alcuni indizi (es. coincidenza date DDT/fatture), l'inesistenza soggettiva dell'emittente, pagamenti in contanti effettivamente eseguiti e annotati su fogli poi non conservati, la destinazione dei prelievi in contanti; contraffazione o artifizio documentale rimproverato alla controparte e ritenuto invece inattendibile dal ricorrente; critica alla qualificazione del rapporto tra il ricorrente e Giovanni Tedesi (presunto dominus di Plast Tools) e all'esclusione di una versione alternativa che vedeva Parodi come interlocutore; contestazione della ricostruzione della triangolazione 2015 Plast Tools/Kosmotek/Tentori e della qualificazione soggettiva del dolo (mancanza del dolo specifico), nonché censura sull'applicazione dell'art. 62-bis c.p. e sulla determinazione delle pene e delle pene accessorie. Con motivi aggiunti è stata eccepita la prescrizione delle contestazioni relative al 2013 maturata il 30/9/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello solida e non affetta da vizi di illogicità o contraddittorietà, confermando che Plast Tools era una "cartiera" non operativa e che le 74 fatture erano riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti; ha rilevato incongruenze e carenze documentali rispetto ai presunti pagamenti in contanti (assenza di quietanze o riscontri dall'emittente, annotazioni su fogli volanti non idonee a provare i pagamenti) e la deviazione dei flussi bancari verso Tedesi e suoi familiari, a conferma della gestione occulta. Quanto alla triangolazione 2015, la Corte ha ritenuto coerenti le risultanze che indicavano la fittizietà dell'interposizione (Kosmotek priva delle competenze per i controlli dichiarati). Sulla sussistenza del dolo specifico la Cassazione ha condiviso la valutazione di appello che lo desumeva dalla sistematicità dell'operare e dalla creazione di una documentazione artefatta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante una eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia di appello ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamata in relazione alla partecipazione al reato; utilizzata congiuntamente alla normativa fiscale per inquadrare la condanna penale
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che definisce le fattispecie di reato fiscale (dolo specifico in materia tributaria); la Corte ha interpretato la condotta come diretta e consapevole alla evasione ai sensi di tale disposizione
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulle prove documentali e sulla loro valutazione; il ricorrente denunciava violazione ma la Corte ha ritenuto la valutazione documentale di merito adeguata e non viziata
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali; il ricorrente contestava l'applicazione/negazione ma la Corte di cassazione ha confermato la valutazione di appello secondo cui non erano sussistenti elementi attenuanti
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali criteri da parte dei giudici di merito fosse adeguata e motivata, tenuto conto della gravità e della sistematicità della frode
art. 12 d.lgs. n. 74/2000
Riferimento alle pene accessorie previste per i reati tributari; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione circa la loro applicazione da parte dei giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte nella decisione
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per chiarire che, in assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso, l'inammissibilità determina l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa che escluda l'applicazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riconsidera la prova in ordine alla preferenza di una versione probatoria rispetto a un'altra: il sindacato è limitato a vizi formali della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). Per ottenere accoglimento è necessario dedurre errori giuridici o vizi motivazionali evidenti, non una diversa valutazione dei fatti.
- In casi di fatture emesse da presunte "cartiere" la valutazione della genuinità delle operazioni si fonda su indicatori concreti: anomalie nelle fatture e nei DDT, assenza di struttura operativa dell'emittente, circuiti bancari che dirottano somme verso terzi e mancanza di documentazione che provi pagamenti in contanti (quietanze, ricevute dell'emittente). Annotazioni interne o appunti del compratore hanno scarso valore probatorio se non corroborati da riscontri esterni e dall'emittente.
- La prova del pagamento in contanti richiede documentazione adeguata (quietanze, attestazioni del fornitore, riscontri esterni): semplici annotazioni su fogli volanti o dichiarazioni unilaterali del contribuente sono deboli se contraddetti da elementi oggettivi.
- Il dolo specifico in materia fiscale può risultare da un quadro indiziario complessivo e sistematico (modalità operative ripetute, confezionamento di documentazione artefatta, rilievo quantitativo e cronologico delle operazioni) che costituisce il "quid pluris" rispetto al mero fatto materiale della condotta.
- La circostanza di triangolazioni o interposizioni fittizie va valutata anche sulla base delle competenze e dell'attività effettiva dell'interposta: se la società interposta non è compatibile con le attività dichiarate, ciò rafforza la tesi della fittizietà.
- Se il giudice di merito motiva in modo congruo e coerente, la Cassazione respingerà censure che chiedano una diversa interpretazione dei fatti; invece, per impugnare efficacemente, il ricorrente deve provare vizi logico-giuridici della motivazione o errori di diritto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende irrilevanti eventuali prescrizioni intervenute dopo la sentenza impugnata; tuttavia, il difensore deve tempestivamente sollevare questioni di prescrizione già suscettibili di decisione nell'iter processuale e in termini utili.
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