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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18456/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reato fiscale relativa a fatture emesse da Plast Tools per gli anni d'imposta 2013-2015, contestando: manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p.; errata valutazione e mancata considerazione della ricostruzione difensiva che avrebbe dimostrato la non rilevanza di alcuni indizi (es. coincidenza date DDT/fatture), l'inesistenza soggettiva dell'emittente, pagamenti in contanti effettivamente eseguiti e annotati su fogli poi non conservati, la destinazione dei prelievi in contanti; contraffazione o artifizio documentale rimproverato alla controparte e ritenuto invece inattendibile dal ricorrente; critica alla qualificazione del rapporto tra il ricorrente e Giovanni Tedesi (presunto dominus di Plast Tools) e all'esclusione di una versione alternativa che vedeva Parodi come interlocutore; contestazione della ricostruzione della triangolazione 2015 Plast Tools/Kosmotek/Tentori e della qualificazione soggettiva del dolo (mancanza del dolo specifico), nonché censura sull'applicazione dell'art. 62-bis c.p. e sulla determinazione delle pene e delle pene accessorie. Con motivi aggiunti è stata eccepita la prescrizione delle contestazioni relative al 2013 maturata il 30/9/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello solida e non affetta da vizi di illogicità o contraddittorietà, confermando che Plast Tools era una "cartiera" non operativa e che le 74 fatture erano riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti; ha rilevato incongruenze e carenze documentali rispetto ai presunti pagamenti in contanti (assenza di quietanze o riscontri dall'emittente, annotazioni su fogli volanti non idonee a provare i pagamenti) e la deviazione dei flussi bancari verso Tedesi e suoi familiari, a conferma della gestione occulta. Quanto alla triangolazione 2015, la Corte ha ritenuto coerenti le risultanze che indicavano la fittizietà dell'interposizione (Kosmotek priva delle competenze per i controlli dichiarati). Sulla sussistenza del dolo specifico la Cassazione ha condiviso la valutazione di appello che lo desumeva dalla sistematicità dell'operare e dalla creazione di una documentazione artefatta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante una eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia di appello ai fini dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla partecipazione al reato; utilizzata congiuntamente alla normativa fiscale per inquadrare la condanna penale

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che definisce le fattispecie di reato fiscale (dolo specifico in materia tributaria); la Corte ha interpretato la condotta come diretta e consapevole alla evasione ai sensi di tale disposizione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove documentali e sulla loro valutazione; il ricorrente denunciava violazione ma la Corte ha ritenuto la valutazione documentale di merito adeguata e non viziata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali; il ricorrente contestava l'applicazione/negazione ma la Corte di cassazione ha confermato la valutazione di appello secondo cui non erano sussistenti elementi attenuanti

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali criteri da parte dei giudici di merito fosse adeguata e motivata, tenuto conto della gravità e della sistematicità della frode

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento alle pene accessorie previste per i reati tributari; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione circa la loro applicazione da parte dei giudici di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte nella decisione

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per chiarire che, in assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso, l'inammissibilità determina l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa che escluda l'applicazione

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riconsidera la prova in ordine alla preferenza di una versione probatoria rispetto a un'altra: il sindacato è limitato a vizi formali della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). Per ottenere accoglimento è necessario dedurre errori giuridici o vizi motivazionali evidenti, non una diversa valutazione dei fatti.
  • In casi di fatture emesse da presunte "cartiere" la valutazione della genuinità delle operazioni si fonda su indicatori concreti: anomalie nelle fatture e nei DDT, assenza di struttura operativa dell'emittente, circuiti bancari che dirottano somme verso terzi e mancanza di documentazione che provi pagamenti in contanti (quietanze, ricevute dell'emittente). Annotazioni interne o appunti del compratore hanno scarso valore probatorio se non corroborati da riscontri esterni e dall'emittente.
  • La prova del pagamento in contanti richiede documentazione adeguata (quietanze, attestazioni del fornitore, riscontri esterni): semplici annotazioni su fogli volanti o dichiarazioni unilaterali del contribuente sono deboli se contraddetti da elementi oggettivi.
  • Il dolo specifico in materia fiscale può risultare da un quadro indiziario complessivo e sistematico (modalità operative ripetute, confezionamento di documentazione artefatta, rilievo quantitativo e cronologico delle operazioni) che costituisce il "quid pluris" rispetto al mero fatto materiale della condotta.
  • La circostanza di triangolazioni o interposizioni fittizie va valutata anche sulla base delle competenze e dell'attività effettiva dell'interposta: se la società interposta non è compatibile con le attività dichiarate, ciò rafforza la tesi della fittizietà.
  • Se il giudice di merito motiva in modo congruo e coerente, la Cassazione respingerà censure che chiedano una diversa interpretazione dei fatti; invece, per impugnare efficacemente, il ricorrente deve provare vizi logico-giuridici della motivazione o errori di diritto.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende irrilevanti eventuali prescrizioni intervenute dopo la sentenza impugnata; tuttavia, il difensore deve tempestivamente sollevare questioni di prescrizione già suscettibili di decisione nell'iter processuale e in termini utili.

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