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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9828/2021 del 14/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al licenziamento intimato da Aurelia 80 S.p.A.. I motivi di ricorso denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, e 4, comma 9, della L. n. 223/1991: in particolare si censurava il criterio di scelta aziendale che avrebbe collegato il punteggio per esigenze tecnico-organizzative alla mera appartenenza all'ufficio CUP in via di soppressione (la ricorrente lamentava di non aver ricevuto il punteggio aggiuntivo di 30 attribuito ad altri settori) e l'omessa o incompleta indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la ricorrente non avesse interesse concreto ad ottenere l'annullamento: non ha dimostrato che la presunta violazione dei criteri di scelta abbia inciso in modo determinante sulla sua collocazione nella graduatoria di mobilità (ossia che, anche con l'attribuzione del punteggio contestato, sarebbe stata salvata dal licenziamento). Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui eventuali vizi relativi alle comunicazioni o procedure del licenziamento collettivo possono essere sanati mediante accordo sindacale intervenuto nella procedura. È stata rilevata, altresì, la carenza di riproduzione e precisa indicazione di atti/documenti nel ricorso, con conseguente inammissibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in favore della resistente, e sussistono presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223

    art. 4 comma 9; art. 4 comma 12; art. 5 comma 1; art. 5 comma 3 (menzionati nella motivazione)

    La Corte interpreta che l'inefficacia del recesso riguarda i casi di mancata forma scritta o mancato rispetto delle procedure previste; l'annullabilità per violazione dei criteri di scelta (art. 5 comma 1) può essere chiesta solo da quei lavoratori nei cui confronti la violazione ha avuto effettivo rilievo determinante sulla collocazione in mobilità; i vizi della comunicazione alle rappresentanze sindacali (art. 4 comma 2) possono essere sanati da un accordo sindacale intervenuto nella procedura (art. 4 comma 12).

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

    art. 18 (richiamato: primo, quarto e settimo comma)

    La Corte richiama che i diversi tipi di violazione (mancata forma, violazione delle procedure, violazione dei criteri di scelta) comportano regimi sanzionatori distinti previsti dall'art. 18: il rimedio applicabile dipende dalla natura della violazione censurata.

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92

    art. 1 comma 46 (modifica all'art.5 comma III L. n. 223/1991)

    Richiamata per spiegare la disciplina sanzionatoria aggiornata e il richiamo all'art. 18 in caso di violazioni relative alla forma o alle procedure del licenziamento collettivo.

  • Codice di procedura civile

    La Corte richiama il principio di ammissibilità in Cassazione: le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito richiedono la loro riproduzione nel ricorso o indicazioni puntuali sulla loro collocazione; la mancata osservanza porta all'inammissibilità.

  • Codice civile

    Richiamato per distinguere tra nullità e annullabilità: l'invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta si configura come annullabilità, la cui azione può essere esercitata solo da titolari dell'interesse sostanziale (cioè da chi subisce il pregiudizio determinante).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma amministrativa richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente; la Corte ne dà atto e ne ordina l'applicazione se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento collettivo, l'annullamento per violazione dei criteri di scelta può essere chiesto solo dal lavoratore che dimostri che la violazione ha inciso concretamente sulla sua collocazione nella graduatoria di mobilità (ossia che avrebbe evitato il licenziamento).
  • I vizi relativi alla comunicazione e alle procedure del licenziamento collettivo possono essere sanati da un accordo sindacale stipulato nel corso della procedura; la mera contestazione formale non basta se l'accordo ha rimediato il vizio.
  • Le conseguenze sanzionatorie dipendono dalla natura della violazione: mancanza della forma scritta, violazione delle procedure o violazione dei criteri di scelta determinano rimedi differenti ai sensi dell'art. 18 Statuto dei lavoratori.
  • In Cassazione è indispensabile riprodurre nel ricorso gli atti o i documenti del merito di cui ci si duole o indicarne con precisione la collocazione processuale; altrimenti le censure sono inammissibili per vizio formale.
  • Chi impugna la congruità dei criteri di scelta deve fornire elementi probatori specifici circa l'erronea applicazione e il pregiudizio subito (es. simulazione del punteggio e impatto sulla graduatoria); semplici asserzioni non sono sufficienti.
  • Le spese processuali e possibili contributi aggiuntivi (contributo unificato) possono essere posti a carico del ricorrente soccombente; valutarne il rischio prima di proporre ricorso in Cassazione.

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