Cassazione Civile, Ordinanza n. 33371/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle entrate e della relativa accettazione da parte della contribuente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, un contratto qualificato dalle parti come affitto stipulato tra la società contribuente, in qualità di concedente, e un'altra società, in qualità di affittuaria, ritenendo che dovesse invece essere considerato una concessione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La CTR del Lazio aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo disposto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso tale decisione, ma in seguito ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, accettata dalla contribuente.
Norme richiamate
art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
La norma era richiamata come base della riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue e la Corte non esamina i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, se così disposto nella decisione.
- La riqualificazione di un atto ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 può essere oggetto di contenzioso tributario, ma in presenza di estinzione del giudizio non si forma alcun principio decisorio sul merito.
Come è indicizzato
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