Sentenza del 13/07/2016 n. 6283 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notifica - Modalità a mezzo posta - Termine di prescrizione - Ordinario decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava le modalità di notificazione della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento e sosteneva, inoltre, che il credito fosse prescritto. La questione riguardava sia la sufficienza della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte di un soggetto abilitato, sia la durata del termine prescrizionale applicabile a crediti erariali, tra cui IRPEF, IVA e IRAP.
La decisione
La notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è ritenuta valida quando il plico chiuso contiene la cartella e l’avviso indica la qualifica del soggetto ricevente e l’attività svolta dall’agente postale. La sottoscrizione dell’avviso di ricevimento perfeziona la notificazione, mentre le attestazioni dell’agente postale hanno natura di atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso. Quanto alla prescrizione, il credito risultante dal ruolo notificato, ormai cristallizzato e avente natura di titolo esecutivo, è soggetto al termine ordinario decennale. Per i crediti erariali, compresa l’IVA derivante da accertamento definitivo, non si applica il termine breve previsto per le prestazioni periodiche, poiché ogni annualità tributaria costituisce un’obbligazione autonoma. L’agente della riscossione può quindi procedere coattivamente entro dieci anni dalla notifica della cartella, salvo eventuali atti interruttivi o diverse disposizioni speciali.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica tramite servizio postale è valida con l’invio di un plico chiuso contenente la cartella e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte di una persona abilitata; non è necessaria una distinta relata di notifica ulteriore rispetto alle attestazioni contenute nell’avviso.
Art. 2946 del codice civile
Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Ai crediti erariali risultanti da una cartella notificata e non impugnata si applica il termine ordinario decennale, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine diverso.
Cassazione civile, sentenze n. 4338/2014 e n. 17877/2011
Confermano che il credito definitivamente portato dalla cartella, quale titolo esecutivo, è soggetto alla prescrizione decennale.
Cassazione civile, sentenza n. 13080/2011
Ha chiarito che il credito IVA derivante da accertamento definitivo è soggetto al termine decennale, poiché le obbligazioni tributarie relative ai singoli periodi d’imposta sono autonome e non costituiscono una prestazione periodica.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento: la sottoscrizione dell’avviso da parte di un soggetto abilitato è normalmente sufficiente, purché risultino la qualifica del ricevente e l’attività svolta dall’agente postale.
- Le attestazioni dell’agente postale contenute nell’avviso di ricevimento hanno efficacia probatoria privilegiata e possono essere contestate, quanto ai fatti attestati, mediante querela di falso.
- Una volta notificata e non tempestivamente impugnata, la cartella consolida il credito e consente all’agente della riscossione di procedere coattivamente, in linea generale, entro il termine ordinario di dieci anni.
- Per i crediti erariali come IRPEF, IVA e IRAP, il termine applicabile è normalmente decennale, salvo che una specifica norma stabilisca un diverso termine di prescrizione.
- La scadenza dei dieci anni deve essere verificata considerando la data di notifica della cartella e gli eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione, come intimazioni di pagamento o atti esecutivi validamente notificati.
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