Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 6283 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notifica - Modalità a mezzo posta - Termine di prescrizione - Ordinario decennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava le modalità di notificazione della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento e sosteneva, inoltre, che il credito fosse prescritto. La questione riguardava sia la sufficienza della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte di un soggetto abilitato, sia la durata del termine prescrizionale applicabile a crediti erariali, tra cui IRPEF, IVA e IRAP.

La decisione

La notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è ritenuta valida quando il plico chiuso contiene la cartella e l’avviso indica la qualifica del soggetto ricevente e l’attività svolta dall’agente postale. La sottoscrizione dell’avviso di ricevimento perfeziona la notificazione, mentre le attestazioni dell’agente postale hanno natura di atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso. Quanto alla prescrizione, il credito risultante dal ruolo notificato, ormai cristallizzato e avente natura di titolo esecutivo, è soggetto al termine ordinario decennale. Per i crediti erariali, compresa l’IVA derivante da accertamento definitivo, non si applica il termine breve previsto per le prestazioni periodiche, poiché ogni annualità tributaria costituisce un’obbligazione autonoma. L’agente della riscossione può quindi procedere coattivamente entro dieci anni dalla notifica della cartella, salvo eventuali atti interruttivi o diverse disposizioni speciali.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica tramite servizio postale è valida con l’invio di un plico chiuso contenente la cartella e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte di una persona abilitata; non è necessaria una distinta relata di notifica ulteriore rispetto alle attestazioni contenute nell’avviso.

  • Art. 2946 del codice civile

    Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    Ai crediti erariali risultanti da una cartella notificata e non impugnata si applica il termine ordinario decennale, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine diverso.

  • Cassazione civile, sentenze n. 4338/2014 e n. 17877/2011

    Confermano che il credito definitivamente portato dalla cartella, quale titolo esecutivo, è soggetto alla prescrizione decennale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 13080/2011

    Ha chiarito che il credito IVA derivante da accertamento definitivo è soggetto al termine decennale, poiché le obbligazioni tributarie relative ai singoli periodi d’imposta sono autonome e non costituiscono una prestazione periodica.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento: la sottoscrizione dell’avviso da parte di un soggetto abilitato è normalmente sufficiente, purché risultino la qualifica del ricevente e l’attività svolta dall’agente postale.
  • Le attestazioni dell’agente postale contenute nell’avviso di ricevimento hanno efficacia probatoria privilegiata e possono essere contestate, quanto ai fatti attestati, mediante querela di falso.
  • Una volta notificata e non tempestivamente impugnata, la cartella consolida il credito e consente all’agente della riscossione di procedere coattivamente, in linea generale, entro il termine ordinario di dieci anni.
  • Per i crediti erariali come IRPEF, IVA e IRAP, il termine applicabile è normalmente decennale, salvo che una specifica norma stabilisca un diverso termine di prescrizione.
  • La scadenza dei dieci anni deve essere verificata considerando la data di notifica della cartella e gli eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione, come intimazioni di pagamento o atti esecutivi validamente notificati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.