Cassazione Penale, Sentenza n. 01622/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caprilli impugna la condanna per peculato continuato (appropriazioni sistematiche di carburante dall'autovettura di servizio ASL). La difesa ha proposto più motivi: 1) omissione del riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, n.4 c.p.), sostenendo che la valutazione doveva essere fatta su ogni singolo prelievo e non sulla sommatoria; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta inversione dell'onere della prova e per l'affidabilità comparativa delle consulenze sui consumi di carburante; dedotta anche la spiegazione degli episodi (presunto inserimento di carburante errato e prelievo per analisi) e l'apporto di dichiarazioni testimoniali a supporto.
La decisione
La corte ha rigettato le censure sulla responsabilità e sulla valutazione probatoria, ritenendo corretta la preferenza per gli accertamenti del consulente del PM effettuati sul veicolo in uso al ricorrente e confermando la sussistenza degli indizi raccolti. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p., affermando che la tenuità del danno va valutata con riferimento al singolo fatto-reato e non sulla sommatoria delle appropriazioni. Ne è conseguita la rideterminazione della pena: dal minimo edittale di 4 anni si applica la riduzione di 1/3 per l'attenuante (anni 2 e mesi 8), aumento di 6 mesi per continuazione (anni 3 e mesi 2), e ulteriore riduzione per il rito abbreviato con determinazione finale in 2 anni, 1 mese e 10 giorni. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante e alla determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 cod. pen.
L'attenuante della speciale tenuità del danno deve essere valutata con riferimento al singolo fatto-reato (al singolo prelievo), non sulla sommatoria delle condotte consecutive; se il danno del singolo episodio è di modesta entità può operare l'attenuante.
art. 323-bis cod. pen.
Riferita solo a titolo comparativo: altri parametri rilevanti per valutare la gravità complessiva della vicenda possono concorrere all'applicazione di circostanze diverse, ma non incidono sulla valutazione della tenuità del danno ai sensi dell'art. 62, n. 4.
art. 620 cod. proc. pen.
Norma applicata per la rideterminazione della pena in sede di decisione sulla cassazione: la Corte può rideterminare la pena quando accoglie il motivo che incide sulla determinazione della pena stessa.
Massime di principio
- Per l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. la valutazione della tenuità del danno riguarda il singolo fatto-reato: se ogni episodio è di esiguo rilievo economico l'attenuante può essere riconosciuta anche se complessivamente il danno somma a importi maggiori.
- Nel giudizio di merito il giudice può legittimamente preferire una consulenza tecnica svolta sullo stesso veicolo e seguendo il percorso abituale dell'imputato rispetto a una consulenza svolta su un veicolo analogo; ciò non costituisce inversione dell'onere della prova se la motivazione espone le ragioni della preferenza.
- Le spiegazioni fornite dall'imputato devono confrontarsi con elementi oggettivi (scontrini, prossimità dell'officina, carattere dell'attrezzatura usata): se questi smentiscono la giustificazione, la versione difensiva può essere ritenuta falsa.
- La riconoscibilità di un'attenuante che incide sulla pena può comportare la rideterminazione della pena stessa in Cassazione (art. 620 c.p.p.), con conseguente adeguamento degli aumenti per continuazione e delle riduzioni previste per riti speciali.
- In reati di tipo continuato occorre distinguere tra la valutazione della gravità complessiva della vicenda (rilevante per altre circostanze) e la valutazione del danno patrimoniale con riferimento al singolo episodio quando si discute della tenuità del danno.
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