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Regolamento

R.R. TAA 1/2008

Nuovo regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito Internet istituzionale e all'albo dei provvedimenti

Normativa regionaleR.R. TAA 1/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, nella Regione interessata, la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito Internet istituzionale e all’albo dei provvedimenti, nel rispetto della normativa privacy e dell’accesso agli atti. Prevede tempi di pubblicazione, limiti per dati sensibili e casi di esclusione, e abroga il precedente DPReg. 12 dicembre 2007, n. 10/L.

Regolamento sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito istituzionale e all’albo

Regolamento sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale

Il regolamento disciplina, per la Regione interessata, le modalità di pubblicità e diffusione delle deliberazioni della Giunta regionale tramite sito Internet istituzionale, albo dei provvedimenti e altri canali di comunicazione istituzionale. L’intervento è impostato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dell’accesso agli atti amministrativi.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda la pubblicazione e diffusione delle deliberazioni della Giunta regionale, con l’obiettivo di assicurare piena conoscibilità e trasparenza dell’attività amministrativa. La pubblicazione online è quindi uno strumento di pubblicità dell’azione regionale, ma opera entro i limiti fissati dalla normativa di settore.

Rapporti con la pubblicità legale e con l’accesso agli atti

La pubblicazione sul sito Internet non sostituisce le altre forme di pubblicità previste dalla legge e non incide sul diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13. Il testo pubblicato online è espressamente qualificato come non ufficiale: l’unico testo definitivo resta quello cartaceo conservato dall’ente e reso disponibile secondo le modalità e i limiti di legge.

Pubblicazione sul sito istituzionale

Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate e diffuse sul sito Internet della Regione, salvo i casi esclusi dal regolamento. La pubblicazione deve avvenire entro 5 giorni dalla data della seduta della Giunta regionale.

Pubblicazione all’albo dei provvedimenti

All’albo dei provvedimenti viene pubblicato l’elenco degli oggetti delle deliberazioni, con l’indicazione dell’ufficio presso cui può essere visionato il testo integrale dell’atto. L’elenco deve rimanere esposto per almeno 15 giorni.

Limiti alla diffusione dei dati

Non devono essere diffusi dati sensibili e giudiziari. Inoltre, non sono pubblicate sul sito e all’albo le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso. Per i testi contenenti dati stipendiali o relativi a compensi, indennità, trattamenti economici o emolumenti corrisposti al personale regionale, la pubblicazione deve avvenire con modalità tali da non consentire l’identificazione della persona.

Albo, sito e Bollettino Ufficiale

La Regione rende noti gli atti a contenuto generale anche tramite il Bollettino Ufficiale della Regione, quale strumento di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, secondo la legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 e nel rispetto della normativa privacy. Il Bollettino è inoltre diffuso anche tramite il sito Internet della Regione.

Diffusione di dati prevista da norme di legge

La Regione garantisce la diffusione, anche di dati personali, mediante pubblicazione sul sito e all’albo quando ciò sia imposto da disposizioni di legge. In tali casi resta fermo il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali.

Misure organizzative

L’attuazione del regolamento è demandata alle misure organizzative adottate dai dirigenti dei settori competenti, coordinati dal Segretario della Giunta regionale.

Abrogazione

È abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2007, n. 10/L.

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