L.R. TAA 2/2008
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (B.U. 4 marzo 2008 n. 10)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna alcune norme sulla composizione ed elezione degli organi comunali, con interventi su candidature, ammissione, incompatibilità e voto domiciliare. Per i consiglieri circoscrizionali estende le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali. Le disposizioni su voto domiciliare e testo unico risultano poi abrogate nel 2018; la norma transitoria vale solo dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina regionale sulle elezioni comunali e sui consigli circoscrizionali
Modifiche alla disciplina elettorale comunale regionale
La legge regionale interviene sulla disciplina delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, aggiornando alcune regole su candidature, ammissione, incompatibilità e, originariamente, voto domiciliare e coordinamento normativo.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento modifica disposizioni regionali già vigenti in materia di:
- presentazione delle candidature;
- esame e ammissione delle candidature da parte degli organi elettorali;
- incompatibilità di cariche;
- disciplina dei consiglieri circoscrizionali;
- aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.
Consiglieri circoscrizionali
La legge estende ai consiglieri circoscrizionali, per quanto applicabili, le norme sulla non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali. Inoltre stabilisce che la carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere di un’altra circoscrizione.
Voto domiciliare
Era previsto che, per gli elettori delle comunali affetti da gravi infermità e dipendenti in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali, residenti nel territorio del comune per cui votano, si applicasse la disciplina statale sul voto domiciliare. Questa disposizione è però stata successivamente abrogata.
Norma transitoria
Le disposizioni relative ai consiglieri circoscrizionali si applicano solo a decorrere dal primo procedimento per l’elezione degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della legge.
Testo unico e coordinamento normativo
La legge prevedeva originariamente l’obbligo per il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, di raccogliere e coordinare in un testo unico la normativa regionale in materia di composizione ed elezione degli organi comunali. Anche questa previsione è stata successivamente abrogata.
Stato di attualità
Alcune disposizioni del testo originario risultano oggi abrogate, in particolare quelle sul voto domiciliare e sul testo unico. Rimangono rilevanti, nel quadro storico della disciplina elettorale regionale, le modifiche relative alle candidature, all’incompatibilità e alla disciplina dei consiglieri circoscrizionali, nei limiti della normativa successivamente vigente.
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