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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30911/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità del termine apposto ai suoi incarichi come "lettore di scambio" e la conversione del rapporto a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni e contributi. Denunciava inoltre discriminazione per nazionalità e contestava l'applicabilità delle norme sui contratti a termine (D.Lgs. 368/2001, D.L. 120/1995 conv. L. 236/1995, e artt. della L. 230/1962), richiamando anche pronunce della Corte di Giustizia (tra cui causa C-276/2007 DELAY) che a suo avviso avrebbero imposto pari trattamento rispetto ai lettori nazionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i "lettori di scambio" siano disciplinati in via specifica dall'art. 24 della L. 24 febbraio 1967 n. 62 e che il loro rapporto abbia natura pubblicistica; pertanto non è applicabile la disciplina privatistica sui contratti a termine né il meccanismo di conversione previsto da talune norme richiamate dal ricorrente. La Corte ha inoltre richiamato le Sezioni Unite (sent. 21 settembre 2017 n. 21972) che hanno confermato la distinzione tra lettori di scambio e lettori di madrelingua/collaboratori linguistici e hanno escluso la conversione dei rapporti a termine instaurati con l'Amministrazione pubblica. Spese compensate; annotazione sul contributo unificato dovuto dal ricorrente ai sensi dell'art.13 co.1 quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge 24 febbraio 1967 n. 62, art. 24

    Disciplina specifica dei lettori di scambio; costituisce il parametro di riferimento che conferisce natura pubblicistica al rapporto e legittima la predeterminazione della durata degli incarichi.

  • DPR 23 luglio 1980 n. 382, art. 28

    Regolava i lettori di madrelingua straniera in ambito privatistico; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non si applicasse ai lettori di scambio.

  • D.L. 120/1995 conv. L. 236/1995 (art.4)

    Norma relativa ai collaboratori ed esperti linguistici; non assorbiva la figura dei lettori di scambio secondo la Corte.

  • D.Lgs. 23 marzo 2001 n. 368 (art.1, art.5)

    Disciplina dei contratti a termine privatistici; la Corte ha escluso la sua applicabilità ai lettori di scambio, essendo il loro rapporto regolato dalla L. 62/1967.

  • Legge 11 maggio 1962 n. 230

    Richiamata dalle pronunce europee come parametro per la conversione dei contratti a termine nei casi privatistici; non pertinente se il rapporto è di natura pubblicistica.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art.45

    Divieto di discriminazione per nazionalità; la Corte ha osservato che la tutela comunitaria evocata dal ricorrente non si applica ove il rapporto sia pubblico e regolato da norme speciali che escludono la conversione dei contratti.

  • D.L. 112/2008 (abrogazione)

    Ha abrogato la L. 62/1967 solo successivamente ai fatti di causa; ciò non incide sulla qualificazione giuridica dei rapporti oggetto di causa.

  • Legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 32

    Richiamata dal ricorrente per chiedere il risarcimento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché fondata sull'applicabilità di norme che la sentenza impugnata aveva escluso.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-276/2007 (DELAY)

    La sentenza europea afferma che, ove il rapporto di lettore sia qualificato come privatistico e vi sia continuità di mansioni con posizione indeterminata successiva, il giudice nazionale deve verificare il trattamento comparabile tra nazionali e stranieri; la Corte di Cassazione ha ritenuto il presupposto europeo (natura privatistica) non verificato per i lettori di scambio.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. 21 settembre 2017 n. 21972

    Ha chiarito che i lettori di scambio sono regolati dall'art. 24 L. 62/1967 e hanno natura pubblicistica; ha escluso la conversione dei rapporti a termine instaurati con la pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Verificare sempre la natura giuridica dell'incarico (pubblicistica vs privatistica): se il rapporto è disciplinato da norma speciale pubblicistica (es. L. 62/1967 per lettori di scambio) non si applicano automaticamente le regole privatistiche sui contratti a termine.
  • La conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato prevista per contratti privatistici a termine non è normalmente applicabile ai rapporti instaurati con Pubbliche Amministrazioni o soggetti pubblici quando esiste normativa speciale.
  • Le tutele comunitarie contro la discriminazione per nazionalità richiedono un termine di comparazione: occorre che lavoratori nazionali in situazione analoga godano di una diversa tutela; se il parametro invocato è la disciplina privatistica (es. L. 230/1962) e questa non trova applicazione, il ricorso alla giurisprudenza UE può essere inefficace.
  • Nei ricorsi per conversione o nullità del termine è essenziale dimostrare l'assenza di ragioni temporanee giustificative e la sussistenza di continuità di prestazione; tuttavia, quando il rapporto è soggetto a disciplina speciale, anche la prova dell'assenza di esigenze temporanee può non comportare conversione.
  • Prima di agire in giudizio, accertare attentamente la fonte normativa dell'incarico (bandi, decreti rettorali, accordi internazionali) e produrre documentazione che dimostri la natura dell'incarico e le eventuali continuità di servizio.
  • Nel contenzioso con la P.A. considerare la giurisprudenza consolidata (tra cui pronunce delle Sezioni Unite) che può escludere rimedi tipici del diritto del lavoro privatistico; pianificare le impugnazioni in funzione della qualificazione giuridica del rapporto.

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