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Sentenza

Sentenza n. 12171/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 9583/2025 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott.Pascarella, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 14088/2025, pubblicata in data 30/09/2025, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dal ricorrente, così disponendo: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, per le ragioni di cui alla parte motiva, al pagamento dell'importo di euro 2.215,18 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dalla ricorrente prima della cessazione dei suoi rapporti di lavoro con l'amministrazione convenuta, oltre interessi legali

Giustizia amministrativa202601475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che lo aveva condannato al pagamento di euro 2.215,18 per ferie maturate e non godute, oltre interessi legali, nonché delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice di sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 9583/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.215,18 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese di lite, rigettando invece le pretese relative alle festività soppresse. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta inerte, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né indicato circostanze sopravvenute ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione, poiché questa non ha dimostrato di avere eseguito il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, né ha allegato sopravvenienze o altri impedimenti. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, il direttore generale competente dell'Amministrazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che il ritardo non fosse ancora significativo di una volontà dell'Amministrazione di non adempiere. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, ma liquidate tenendo conto della parziale soccombenza reciproca sulla domanda di astreinte.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Il giudice richiama la regola sull'onere della prova, ritenendo che l'Amministrazione dovesse dimostrare l'adempimento del comando giurisdizionale o l'esistenza di circostanze ostative.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato e deciso come giudizio di ottemperanza, con ordine di esecuzione e nomina preventiva del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento del comando giudiziale oppure allegare e provare eventuali sopravvenienze o circostanze ostative; in mancanza, il ricorso deve essere accolto.
  • Quando l'Amministrazione non esegue una sentenza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire allo spirare infruttuoso del termine assegnato.
  • La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento: può essere negata quando il ritardo, valutato in concreto, non sia ancora significativo di una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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