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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04250/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società è stata destinataria di tre avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018, fondati sull’asserita utilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e su un’evasione IVA di rilevante importo. I giudici di merito hanno confermato gli accertamenti, ritenendo provata la partecipazione della società a un meccanismo fraudolento con società 'missing traders' e la consapevolezza, o comunque la consapevole accettazione, dell’anomalia delle operazioni. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la norma processuale sulla prova avrebbe dovuto applicarsi anche al giudizio per ragioni temporali e che il compendio probatorio favorevole era stato ignorato; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo il principio di libertà dell’impresa nella scelta delle strutture organizzative e contrattuali e la non sindacabilità, da parte del Fisco, di scelte lecite; con il terzo ha contestato l’esclusione dell’applicazione dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la norma dovesse governare la fattispecie e che la decisione di merito ne avesse errato l’ambito applicativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non ha natura endoprocedimentale ma sostanziale e si applica solo dal 16 settembre 2022; per il resto il motivo è stato giudicato inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 non si applica alle operazioni inesistenti, oggetto della controversia, essendo norma relativa a cessioni effettive ma a prezzo inferiore al valore normale e all’obbligazione solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando la ricorrente alle spese e, in ragione della definizione accelerata, anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla detrazione IVA, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione difensiva, ritenendo decisive le operazioni soggettivamente inesistenti accertate in fatto.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della censura perché volta alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 13 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di scelta organizzativa e contrattuale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché chiede una nuova valutazione del merito.

  • art. 14 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte richiama la norma nel distinguere le operazioni realmente effettuate, che possono porre il tema del valore normale di cessione, dalle operazioni inesistenti.

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    Non si applica alle operazioni soggettivamente inesistenti; disciplina invece il caso di cessioni effettive a prezzo inferiore al valore normale, con obbligazione solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione non ha natura endoprocedimentale ma sostanziale, sicché si applica solo dal 16 settembre 2022 e non retroattivamente alle controversie anteriori.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal giudice di merito per dichiarare inammissibile la questione sull’art. 60-bis perché proposta per la prima volta in appello in violazione del divieto di ius novorum.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché essa tende alla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ritiene il motivo in parte inammissibile per la sua natura fattuale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulle presunzioni semplici; la censura è stata trattata come richiesta di riesame del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della decisione accelerata e la giurisprudenza che collega la mancata adesione alla proposta confermata in decisione a un’ipotesi di abuso del processo ai fini delle condanne aggravate.

  • art. 96 c.p.c.

    Utilizzato per la condanna aggravata del ricorrente: somma ulteriore in favore della controparte e somma da versare alla cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in chiusura per gli effetti sul contributo unificato, in coerenza con il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in richieste di nuova valutazione del fatto e delle prove: quando il motivo mira sostanzialmente a ottenere un diverso apprezzamento del compendio istruttorio, esso è inammissibile.
  • L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale e non processuale-endoprocedimentale; pertanto non si applica retroattivamente a controversie anteriori alla sua entrata in vigore.
  • L’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 disciplina la solidarietà nel pagamento dell’IVA in ipotesi di cessioni effettive a prezzo inferiore al valore normale, e non è la norma applicabile alle operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali resta centrale il tema della detrazione IVA e della partecipazione alla frode.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria accerta un sistema fraudolento basato su soggetti fittizi e il giudice di merito ritiene provata la consapevolezza del contribuente, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli elementi indiziari.
  • La proposizione in sede di legittimità di questioni che presuppongono un nuovo esame della dinamica economica delle operazioni o della loro convenienza imprenditoriale è preclusa, perché estranea al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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