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Circolare

Circolare numero 40 del 18-2-2000

Concessione dell’indennità di mobilità ai dipendenti civili di Organismi militari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 62, comma 3, della legge n. 488/1999, che riconosce il trattamento di mobilità a determinati lavoratori civili dipendenti da organismi militari operanti nell’ambito dell’Alleanza atlantica o di Stati esteri aderenti, licenziati per ristrutturazione o soppressione. Vengono precisate le categorie interessate, le modalità di domanda, i requisiti soggettivi e le condizioni per la prestazione, inclusa la decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2000 e i termini decadenziali per la presentazione. La circolare disciplina inoltre l’iscrizione nelle liste di mobilità, il riconoscimento dei benefici connessi e la gestione del limite di spesa complessivo, con obbligo per le Sedi regionali di comunicare il numero delle domande presentate per consentire eventuali priorità di accoglimento.

Trattamento di mobilità per specifiche categorie di lavoratori civili di organismi militari NATO o esteri

Trattamento di mobilità per lavoratori civili di organismi militari NATO o esteri

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 62, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che introduce per specifiche categorie di lavoratori civili il diritto al trattamento di mobilità previsto dalla legge n. 223/1991. Il documento precisa il perimetro dei destinatari, i requisiti per l’accesso, le modalità di presentazione delle domande e le regole operative per la gestione delle iscrizioni nelle liste di mobilità, tenendo conto dei chiarimenti resi dal Ministero del lavoro.

Ambito soggettivo della disciplina

La disposizione si applica a tre categorie di lavoratori:

  • i dipendenti civili degli organismi militari operanti nell’ambito dell’Alleanza atlantica, o degli organismi dei singoli Stati esteri aderenti, che abbiano titolo a essere ricollocati presso uffici della pubblica amministrazione in base alla legge 9 marzo 1971, n. 98;
  • i cittadini italiani assunti dopo il 30 giugno 1989 che abbiano prestato servizio continuativo come civili, per almeno un anno al 30 giugno 1997, presso tali organismi sul territorio nazionale e che siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999 per ristrutturazione o soppressione;
  • i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili presso i medesimi organismi e siano licenziati per le stesse ragioni anche dopo il 31 dicembre 1999.

La circolare evidenzia che la concessione del trattamento è prevista per la prima volta dalla norma e che, pertanto, è stato necessario richiedere chiarimenti ministeriali per definire l’esatta portata applicativa.

Regime applicabile e coordinamento con la mobilità ordinaria

Poiché il legislatore utilizza l’espressione "accedono al trattamento di mobilità", ai lavoratori interessati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano l’indennità di mobilità per la generalità dei lavoratori dipendenti. Restano escluse le norme incompatibili con la disciplina speciale introdotta dalla legge n. 488/1999.

La prestazione è concessa senza che sia necessaria:

  • l’attivazione della procedura di mobilità di cui alla legge n. 223/1991;
  • il versamento delle somme previste dall’art. 5, comma 4, della medesima legge.

Requisiti soggettivi e condizioni di accesso

Per ottenere l’indennità, l’interessato deve:

  • presentare domanda con il mod. DS 21, oppure, se il modello non è disponibile, con una domanda alla Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza, dalla quale risulti chiaramente la volontà di ottenere la prestazione;
  • allegare, anche successivamente, il mod. DS 22 compilato dall’organismo militare competente;
  • trovarsi per tutta la durata del trattamento in stato di disoccupazione, con cessazione automatica del diritto in caso contrario;
  • avere, alla data del licenziamento, un’anzianità aziendale di 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivo.

La prestazione dà titolo anche all’eventuale assegno per il nucleo familiare e alla contribuzione figurativa utile a pensione, secondo le regole ordinarie di calcolo e liquidazione.

Decorrenza, durata e termini di presentazione

La decorrenza e la durata dell’indennità devono essere determinate applicando le disposizioni vigenti. Tuttavia, la decorrenza non può in alcun caso essere anteriore al 1° gennaio 2000.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza:

  • entro 60 giorni dall’1 gennaio 2000, quindi entro il 1° marzo 2000;
  • oppure, se il lavoratore è stato o viene licenziato dopo l’1 gennaio 2000, entro 68 giorni dalla data del licenziamento.

Iscrizione nelle liste di mobilità e benefici accessori

L’iscrizione nelle liste di mobilità è disposta dai competenti Uffici regionali del lavoro sulla base degli elenchi trasmessi dagli organismi militari che hanno disposto il licenziamento. La motivazione del recesso, cioè ristrutturazione o soppressione della struttura militare, deve risultare dal mod. DS 22.

I lavoratori interessati hanno diritto all’iscrizione nelle liste per tutta la durata della prestazione. Tale iscrizione comporta anche il riconoscimento dei benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991.

Limite di spesa e adempimenti delle Sedi regionali

La norma fissa un limite massimo di spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, con un totale complessivo di 15 miliardi, a carico del Fondo richiamato dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.

Poiché l’ammissibilità delle prestazioni è soggetta a tale tetto, le Sedi regionali devono comunicare alla Direzione Centrale delle Prestazioni, via fax al n. 06-59053814, il numero delle domande presentate alla data del 1° marzo, indicando per ciascuna:

  • la data di presentazione;
  • la data di licenziamento.

La comunicazione serve a consentire, in caso di superamento del limite di spesa, l’individuazione delle domande da accogliere con priorità e di quelle da mantenere in sospeso, facendo riferimento alla data del licenziamento, come precisato dal Ministro del lavoro.

Punti principali

Ambito di applicazione della norma

La disposizione riguarda i lavoratori ammessi ai benefici della legge n. 98/1971, quelli interessati dal comma 3 dell’art. 45 della legge n. 144/1999 e i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili presso organismi militari operanti nell’ambito della NATO o presso organismi dei singoli Stati esteri aderenti, se licenziati per ristrutturazione o soppressione degli organismi medesimi. La circolare estende il chiarimento soprattutto ai lavoratori civili degli organismi militari indicati e precisa che la concessione del trattamento di mobilità è prevista per la prima volta da questa norma.

Requisiti e condizioni per la prestazione

Per accedere all’indennità di mobilità i lavoratori devono trovarsi in stato di disoccupazione per tutta la durata del trattamento; cessato tale stato, cessa automaticamente anche il diritto alla prestazione. Alla data del licenziamento deve risultare un’anzianità aziendale di 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivo. La prestazione dà titolo anche all’eventuale assegno per il nucleo familiare e alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, secondo le regole vigenti.

Domanda, documentazione e termini

L’interessato deve presentare domanda utilizzando il mod. DS 21 oppure, in assenza del modello, una domanda alla Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza, dalla quale risulti chiaramente la volontà di ottenere la prestazione. La domanda deve essere corredata, anche successivamente, del mod. DS 22 compilato dall’organismo militare competente. Il termine di presentazione è, a pena di decadenza, di 60 giorni dall’1 gennaio 2000, quindi entro il 1° marzo 2000, oppure, se il licenziamento è successivo all’1 gennaio 2000, entro 68 giorni dalla data del licenziamento.

Decorrenza, durata e incompatibilità procedurali

La decorrenza e la durata dell’indennità devono essere determinate secondo le disposizioni vigenti, ma in ogni caso la decorrenza non può essere anteriore all’1 gennaio 2000. La circolare precisa inoltre che l’indennità va concessa senza subordinazione all’attivazione della procedura ordinaria di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991 e senza il versamento delle somme di cui all’art. 5, comma 4, della stessa legge.

Iscrizione nelle liste di mobilità e benefici connessi

L’iscrizione nelle liste di mobilità è disposta dagli Uffici regionali del lavoro sulla base degli elenchi trasmessi dall’organismo militare che ha disposto il licenziamento. La motivazione del recesso, cioè ristrutturazione o soppressione della struttura militare, deve risultare dal mod. DS 22. I lavoratori hanno titolo all’iscrizione per tutta la durata della prestazione e tale iscrizione consente di usufruire dei benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991.

Limite di spesa e priorità di esame

La norma prevede un limite massimo di spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, per un totale di 15 miliardi, a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993 convertito dalla legge n. 236/1993. Poiché le prestazioni possono essere concesse entro tali limiti, le Sedi regionali devono comunicare alla Direzione Centrale delle Prestazioni, via fax al n. 06-59053814, il numero delle domande presentate alla data del 1° marzo, indicando per ciascuna la data di presentazione e quella di licenziamento, così da consentire, in caso di insufficienza delle risorse, la priorità di accoglimento in base alla data del licenziamento.

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