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Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2013

Modificazioni di leggi regionali concernenti il settore dei trasporti e del turismo.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta 15 aprile 2013, n. 11 aggiorna varie discipline su piste da sci, soccorso sulle piste, impianti funiviari, taxi e noleggio con conducente, trasporto pubblico di linea, motorizzazione civile e classificazione turistica. Interviene su procedure, limiti autorizzativi, tessere di polizia stradale e abroga alcune disposizioni ormai non più applicabili.

Modifiche in materia di trasporti, impianti funiviari, motorizzazione civile e turismo

Modifiche a trasporti, impianti funiviari, motorizzazione civile e turismo

La legge regionale Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 15 aprile 2013, n. 11 interviene su una pluralità di leggi regionali già vigenti nei settori dei trasporti, degli impianti a fune, della motorizzazione civile e del turismo. Il provvedimento aggiorna regole operative, delimita ambiti applicativi, introduce o rimuove vincoli e abroga alcune norme non più coerenti con l’assetto vigente.

Piste da sci e soccorso sulle piste

Nel settore delle piste da sci, la disciplina sulle autorizzazioni e sulla documentazione progettuale viene aggiornata prevedendo che la domanda sia presentata in forma progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, secondo la modulistica predisposta dal servizio competente. È inoltre previsto che le mappe georeferenziate delle piste siano pubblicate sul geoportale regionale.

Per il soccorso sulle piste, viene riconosciuta una specifica equiparazione: per i soggetti che nel 1999 hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di direttore delle piste partecipando al percorso di 40 ore, l’abilitazione si intende valida anche per la figura di pisteur-secouriste, a condizione che abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento professionale previsti dalla normativa regionale. In tali casi, l’iscrizione nell’elenco regionale dei pisteurs-secouristes è effettuata d’ufficio dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.

Impianti funiviari

In materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per il trasporto di persone o di persone e cose, la normativa viene precisata escludendo espressamente gli ascensori verticali dal relativo ambito applicativo. Inoltre, viene abrogata la disposizione regionale urgente sulla scadenza temporale di vita tecnica e revisione generale degli impianti a fune, con effetto eliminativo della norma speciale richiamata.

Autoservizi pubblici non di linea: taxi e noleggio con conducente

Per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, la Giunta regionale è confermata quale soggetto competente a delimitare le aree di utenza nel territorio regionale e a determinare, con propria deliberazione e previa istruttoria della struttura regionale competente e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il numero massimo di licenze e autorizzazioni rilasciabili in ciascuna area.

La determinazione deve tenere conto:

  • delle licenze e autorizzazioni già rilasciate;
  • del numero di abitanti;
  • dell’estensione territoriale e delle caratteristiche dell’area;
  • dell’intensità dei movimenti per esigenze turistiche, di cura, di soggiorno e di lavoro;
  • di altri fattori caratterizzanti il territorio.

Nel tetto massimo non rientrano i servizi pubblici non di linea svolti con veicoli a trazione animale, per i quali le licenze e autorizzazioni possono essere rilasciate dai Comuni interessati. È inoltre stabilito che le licenze e autorizzazioni per servizi destinati ai disabili, aggiudicati da un ente pubblico mediante procedura concorsuale, non sono soggette al limite massimo territoriale.

La disciplina dei servizi di taxi e noleggio con conducente viene inoltre riformulata imponendo che tali servizi siano organizzati in modo da assicurare la necessaria assistenza all’accesso delle persone con handicap alle autovetture.

Sono infine abrogati gli articoli regionali che risultavano superati nel sistema dei servizi non di linea.

Trasporto pubblico di linea

Per i servizi di trasporto pubblico di linea, viene ampliata la competenza regionale in materia di fermate: oltre alle funzioni già previste, è attribuito anche il potere di rilasciare i nulla osta relativi all’ubicazione delle fermate, tenendo conto anche delle caratteristiche dei veicoli impiegati.

Motorizzazione civile e tessere di polizia stradale

In materia di motorizzazione civile, la legge disciplina il rilascio delle tessere di polizia stradale al personale inquadrato nel ruolo unico regionale che sia già in possesso della tessera rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero competente, in conformità al regolamento di esecuzione del codice della strada. A tali soggetti è rilasciata una tessera sostitutiva per garantire la continuità delle funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e), del codice della strada.

Per i casi non coperti da tale previsione, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione criteri e modalità di rilascio delle tessere di polizia stradale per l’espletamento delle medesime funzioni.

Turismo e classificazione delle strutture ricettive

In materia turistica, viene chiarito il regime transitorio di applicazione delle tabelle A e B e del quadro di classificazione con il punteggio complessivo minimo per i singoli livelli di classificazione, allegati alla legge regionale sulla classificazione alberghiera. Tali strumenti continuano ad applicarsi solo nei casi e per i limiti temporali stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in base alla disciplina richiamata.

È inoltre abrogata la precedente disposizione che regolava ulteriormente il medesimo ambito.

Regime delle abrogazioni e applicabilità attuale

La legge contiene alcune abrogazioni puntuali di norme già presenti nelle leggi regionali modificate. In concreto, il provvedimento aggiorna un quadro normativo settoriale e resta rilevante solo per gli effetti delle modifiche apportate alle discipline tuttora operative. Le disposizioni relative a fattispecie esaurite o a norme espressamente abrogate hanno ormai valore storico e, per le parti superate, non presentano una utilità pratica autonoma.

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