L.R. Valle d'Aosta 9/2013
Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), e 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta n. 64/1994 sulla caccia: introduce il revisore legale del Comitato venatorio, nuove regole su tesserino regionale e divieti di rilascio, adegua e riformula sanzioni amministrative, sopprime alcune specie cacciabili e integra la disciplina delle assegnazioni dei cacciatori. L’art. 5 sull’originaria Commissione disciplinare è poi stato abrogato nel 2016.
Modifiche alla disciplina venatoria regionale e alle sanzioni in Valle d'Aosta
Modifiche alla disciplina venatoria regionale della Valle d’Aosta
La legge interviene sulla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, e, in un punto, sulla legge regionale 12 giugno 2012, n. 16. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Valle d’Aosta e aggiorna controlli, tesserino venatorio, sanzioni e alcuni profili organizzativi del Comitato regionale per la gestione venatoria.
Controllo contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria
Viene sostituita la disciplina del controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria. Il controllo spetta a un revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con durata in carica triennale.
Custodia dei cani da caccia e obbligo di comunicazione della fuga
La mancata custodia dei cani da caccia è ricondotta alla sanzione prevista dalla normativa regionale sulla tutela degli animali di affezione. Se il cane fugge durante l’esercizio venatorio, la sanzione si applica solo se il proprietario o detentore non comunica la fuga entro 24 ore al Comune di residenza o abituale dimora, al canile regionale, ai servizi veterinari dell’Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d’Aosta.
Specie oggetto di prelievo venatorio
Sono soppresse, nell’ambito della disciplina delle specie cacciabili, le locuzioni relative a corvo, storno e taccola, con effetto di esclusione di tali indicazioni dal testo della disposizione richiamata.
Tesserino regionale di caccia e accesso all’attività venatoria
Per esercitare la caccia in Valle d’Aosta è necessario essere muniti del tesserino regionale “Carnet de chasse”, predisposto e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.
È inoltre abrogata la previsione del comma 7-bis dell’articolo 33 della l.r. 64/1994.
Divieto di rilascio del tesserino regionale
La legge introduce una disciplina dettagliata del divieto di rilascio del tesserino regionale, collegata a procedimenti penali e amministrativi per violazioni in materia venatoria.
In particolare:
- per condanne definitive relative alle violazioni di cui all’articolo 30, comma 1, della l. 157/1992, il Presidente del Comitato, previo parere della Commissione disciplinare, dispone il divieto fino a 5 anni, con decorrenza dall’inizio dell’anno venatorio successivo a quello in cui il procedimento è definito;
- in caso di oblazione o di applicazione della pena in misura ridotta, il divieto non può superare 3 anni;
- per le violazioni amministrative indicate nell’articolo 31, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), i), l), della l. 157/1992 e nell’articolo 46, comma 1, lettera i), della l.r. 64/1994, il divieto può arrivare fino a 3 anni e, in caso di pagamento in misura ridotta, non oltre 2 anni;
- per le violazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), m), o), p), q), r), s), il divieto può arrivare fino a 2 anni e, in caso di pagamento in misura ridotta, non oltre 1 anno.
Se il periodo di divieto è inferiore a un’annata venatoria, esso deve riferirsi a periodi di effettivo esercizio venatorio, esclusi i periodi di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe.
Sanzioni amministrative in materia venatoria
La legge aggiorna e converte in euro numerose sanzioni previste dall’articolo 46 della l.r. 64/1994, mantenendo la struttura delle diverse fattispecie ma rimodulando gli importi. Sono inoltre confermate, per alcune violazioni, la confisca o il sequestro dei capi allevati e la revoca dell’autorizzazione all’allevamento.
Gli importi risultanti sono, in sintesi:
- lettera a): da 160 a 960 euro; se il fatto è commesso in ambiti protetti, da 240 a 1.440 euro;
- lettere b), g), n) e r): da 40 a 240 euro;
- lettere c), e) e o): da 400 a 2.400 euro;
- lettere d), q) e s): da 80 a 480 euro;
- lettera f): 120 euro per ciascun capo allevato, con sequestro e confisca dei capi allevati; per altre violazioni dell’articolo 24, da 120 a 720 euro e revoca dell’autorizzazione all’allevamento;
- lettere h), i) e m): da 320 a 1.920 euro;
- lettere l) e p): da 160 a 960 euro;
- commi 2 e 3: da 80 a 480 euro;
- comma 4-bis, lettera a): da 2.000 a 12.000 euro;
- comma 4-bis, lettere b) ed e): da 1.000 a 6.000 euro;
- comma 4-bis, lettera c): da 400 a 2.400 euro;
- comma 4-bis, lettere d) e f): da 200 a 1.200 euro.
Assegnazione dei cacciatori in sovrannumero
Viene integrata la disciplina già introdotta dalla l.r. 16/2012. Se il numero di cacciatori già iscritti è tale da compromettere la gestione delle specie cacciabili o da impedire una quota pro capite media omogenea di animali prelevabili nelle circoscrizioni venatorie, il Comitato regionale per la gestione venatoria può, nelle more dell’approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, assegnare d’ufficio tutti o parte dei cacciatori in sovrannumero alle altre sezioni comunali. I criteri sono stabiliti dal Comitato e approvati dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.
Disposizione successivamente abrogata
La legge del 2013 inseriva anche l’articolo 33-bis sulla Commissione disciplinare presso il Comitato regionale per la gestione venatoria, incaricata di esprimere pareri sul divieto di rilascio del tesserino. Tale articolo è però stato successivamente abrogato nel 2016 e, quindi, non risulta più operativo.
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