Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/01/2019 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Notifica e deposito degli atti - Modalità telematica - Obbligo di mantenere la stessa modalità per l'intero giudizio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato il rifiuto tacito di rimborso di somme versate provvisoriamente dalla loro madre nel corso di un precedente giudizio tributario, conclusosi con l'annullamento della cartella di pagamento. Ritenevano di aver ricevuto un rimborso incompleto, rivendicando euro 4.448,66 per interessi e aggio, oltre agli interessi di legge. Dopo la sentenza favorevole di primo grado, hanno proposto appello incidentale per ottenere ulteriori interessi. L'appello incidentale è stato però depositato tramite raccomandata, sebbene i contribuenti avessero utilizzato il processo telematico in primo grado.

La decisione

Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'Agente della riscossione ha effettuato un ulteriore bonifico di euro 4.589,80 in esecuzione della sentenza di primo grado. L'appello incidentale dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile per il mancato rispetto dell'obbligo di utilizzare le modalità telematiche già adottate nel primo grado, anche per gli atti successivi alla costituzione in appello. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Qualora una parte si sia avvalsa delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata ad utilizzare le stesse modalità anche nel giudizio di appello.

    L'utilizzo del processo tributario telematico in primo grado vincola la parte a mantenere la modalità telematica anche nel grado di appello.

  • Art. 2, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Contribuisce a disciplinare l'utilizzo delle modalità telematiche nel processo tributario e la continuità di tale modalità processuale.

  • Artt. 10 e 11 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Le modalità telematiche devono essere rispettate anche per il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, compresi gli atti del giudizio di appello.

  • Art. 26 d.lgs. n. 112/1999

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla ripartizione delle competenze e alla legittimazione passiva per somme riferibili all'attività dell'Agente della riscossione; la decisione non sviluppa una valutazione definitiva su tale profilo, poiché la controversia è stata dichiarata cessata.

  • Art. 42 D.P.R. n. 602/1973

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina dei rimborsi e alla competenza dell'Agente della riscossione.

  • Art. 44 D.P.R. n. 602/1973

    È stato indicato dai contribuenti quale base per la richiesta degli interessi sulle somme da rimborsare.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se una parte sceglie e utilizza il deposito telematico in primo grado, deve mantenere la stessa modalità per l'intero grado e anche in appello.
  • L'obbligo riguarda non solo l'atto di costituzione, ma anche controdeduzioni, appelli incidentali e gli atti successivi. Il deposito tramite posta raccomandata, in luogo di quello telematico obbligatorio, può comportare l'inammissibilità dell'atto.
  • Prima di depositare un atto processuale occorre verificare la modalità con cui la parte si è costituita nel precedente grado e le regole tecniche applicabili al momento del deposito.
  • Il pagamento integrale o sostanzialmente satisfattivo effettuato dall'amministrazione o dall'Agente della riscossione può determinare la cessazione della materia del contendere, impedendo una prosecuzione utile della controversia.
  • La cessazione della materia del contendere non sana eventuali vizi formali dell'appello incidentale: l'atto può essere comunque dichiarato inammissibile per violazione delle regole sul deposito.
  • La pronuncia non chiarisce in via definitiva la legittimazione passiva tra Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione, poiché il pagamento ha reso non più attuale la controversia principale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.