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Provvedimento

Provvedimento del 04/03/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, dal 31 marzo 2014, l’accesso gratuito e in esenzione da tributi alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale per i soggetti che risultano titolari, anche solo in parte, dei relativi immobili. In prima attuazione il servizio è riservato alle persone fisiche registrate a Entratel o Fisconline; dal medesimo termine è esteso anche agli sportelli catastali decentrati con specifici obblighi documentali e di conservazione delle prove dell’esenzione.

Attivazione della consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale

Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale

Il provvedimento definisce le modalità di consultazione gratuita e in esenzione da tributi delle banche dati ipotecaria e catastale per gli immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche solo in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. La disciplina riguarda sia l’accesso telematico sia l’accesso presso gli sportelli catastali decentrati.

Ambito di applicazione

Il documento disciplina due canali di consultazione:

  • la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale;
  • la consultazione della banca dati catastale presso gli sportelli catastali decentrati.

In entrambi i casi, l’agevolazione consiste nella gratuità del servizio e nell’esenzione da tributi, ma solo con riferimento agli immobili di cui il soggetto consultante risulti titolare, anche parzialmente, di diritti reali.

Accesso al servizio telematico

A decorrere dal 31 marzo 2014, il servizio telematico è accessibile, in una prima fase, soltanto alle persone fisiche registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline.

La consultazione produce informazioni limitate e selezionate in funzione del tipo di banca dati:

  • per gli atti catastali, il servizio fornisce esclusivamente i dati relativi agli immobili di cui il soggetto risulti intestatario, individuati tramite il codice fiscale del soggetto abilitato che effettua la consultazione;
  • per i registri immobiliari, il servizio fornisce esclusivamente le formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato, identificato tramite codice fiscale, sia gli immobili di cui lo stesso risulti intestatario negli atti catastali.

Il documento precisa quindi che il servizio non ha portata generale, ma è circoscritto alle posizioni immobiliari riferibili al soggetto che esegue l’accesso.

Accesso presso gli sportelli catastali decentrati

Dal 31 marzo 2014, la consultazione gratuita della banca dati catastale è estesa anche alle richieste effettuate presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell’Agenzia.

Per ottenere l’esenzione, la persona fisica richiedente deve esibire un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

  • la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante o da altro rappresentante organicamente riferibile all’ente;
  • il richiedente deve esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento;
  • deve inoltre comprovare la propria qualità di rappresentante legale od organico del soggetto cui la visura si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

La documentazione prodotta deve essere conservata presso lo sportello catastale decentrato, così da consentire le verifiche dell’Agenzia, anche a campione, sulla spettanza dell’esenzione.

Motivazioni e base normativa

Il provvedimento richiama l’art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede la consultazione gratuita e in esenzione da tributi delle banche dati ipotecaria e catastale quando la richiesta è riferita a immobili di cui il soggetto richiedente sia titolare, anche parzialmente, di diritti reali.

Richiama inoltre il comma 5-quinquies del medesimo articolo, che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità e dei tempi per estendere il servizio anche per via telematica.

È richiamato anche l’art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate.

Contenuto operativo dell’estensione telematica

La motivazione chiarisce che il provvedimento attua la disciplina primaria estendendo la consultazione telematica gratuita ai soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline. In prima attuazione il servizio è limitato alle persone fisiche e opera solo quando il codice fiscale presente nelle banche dati coincide con quello del titolare dell’abilitazione.

Viene ribadito che:

  • per gli atti catastali, l’accesso riguarda gli immobili di cui il soggetto risulta intestatario;
  • per i registri immobiliari, l’accesso riguarda le formalità informatizzate che riportano sia il soggetto sia gli immobili a lui intestati negli atti catastali.

Regole per gli sportelli catastali decentrati

Dal medesimo 31 marzo 2014, l’accesso gratuito presso gli sportelli catastali decentrati è reso possibile per le consultazioni della banca dati catastale nei limiti previsti per gli immobili di cui all’articolo 2, comma 2.

Il documento specifica che la disciplina operativa segue le regole applicabili presso gli Uffici dell’Agenzia e richiama la Circolare n. 4/T del 28 settembre 2012 come riferimento illustrativo delle modalità applicative.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento elenca i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: art. 57, comma 1; art. 62, commi 1 e 2; art. 64; art. 68, comma 1;
  • decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: art. 23-quater;
  • legge 27 febbraio 1985, n. 52: art. 16 e seguenti;
  • decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: art. 6, commi 5-quater e 5-quinquies.

Pubblicazione e decorrenza

Il provvedimento è datato Roma, 4 marzo 2014, e prevede che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisca la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La decorrenza operativa principale indicata nel testo è il 31 marzo 2014.

Testo integrale

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