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Provvedimento

Provvedimento del 10/03/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna il modello 730/2014 e le istruzioni, introducendo la casella "730 senza sostituto", adeguando vari riferimenti a IMU e Mini IMU, correggendo errori materiali e aggiornando importi, codici e chiarimenti operativi.

Modifiche al modello 730/2014 e alle relative istruzioni

Modifiche al modello di dichiarazione 730/2014 e alle istruzioni

Il provvedimento apporta numerose correzioni e integrazioni al modello di dichiarazione 730/2014, già approvato con provvedimento del 15 gennaio 2014, e alle relative istruzioni. Gli interventi riguardano sia il modello sia il prospetto di liquidazione 730-3 e sono finalizzati ad adeguare il contenuto a nuovi orientamenti interpretativi, in particolare sui rapporti tra IMU e IRPEF, oltre che a correggere errori materiali.

Modifiche al modello 730

Nel modello sono introdotte o modificate diverse voci:

  • nel frontespizio, dopo il campo "730 integrativo", è inserita la casella "730 senza sostituto";
  • nel prospetto dei familiari a carico, il codice "D" viene ridenominato da "Figlio disabile" a "Figlio con disabilità";
  • nel quadro C, la casella "Rientro in Italia" viene sostituita con "Casi particolari";
  • nel quadro E, nelle denominazioni dei righi E3 ed E4, "disabili" è sostituito con "persone con disabilità".

Modifiche al modello 730-3

Il prospetto di liquidazione 730-3 è aggiornato in più punti:

  • nelle sezioni relative a "Responsabile Assistenza Fiscale", "Dichiarante" e "Coniuge Dichiarante" sono eliminate le caselle riferite al "N. di iscrizione all'albo dei CAF";
  • nella descrizione del rigo 164 è inserito che l'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto;
  • nella sezione "Dati per la compilazione del modello F24", nei righi 196, 216 e 237, il codice tributo "1053" è sostituito con "1816".

Aggiornamenti alle istruzioni: soggetti esonerati e presentazione del modello

Le istruzioni sono integrate con specificazioni sui casi di esonero e sulla presentazione del modello:

  • nel capitolo 2, viene precisato che l'abitazione principale e le pertinenze richiamate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'IMU per il 2013;
  • nel capitolo 3, per il caso del "Mod. 730 dipendenti senza sostituto", viene stabilito che nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto";
  • nella tabella dei casi di esonero con limiti di reddito, dopo "Terreni e/o fabbricati" si aggiunge il riferimento a "abitazione principale e sue pertinenze";
  • nel capitolo 7, prima dell'elenco dei documenti da esibire, si chiarisce che il contribuente conserva l'originale della documentazione, mentre CAF o professionista abilitato ne conservano copia, trasmissibile all'Agenzia delle Entrate su richiesta.

Liquidazione, rimborsi, trattenute e modello senza sostituto

Nel capitolo dedicato a liquidazione, rimborsi e trattenute vengono introdotti chiarimenti operativi rilevanti:

  • il rimborso spettante al termine dei controlli preventivi è erogato dall'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità previste per il 730 presentato da contribuenti privi di sostituto d'imposta;
  • per il 730 presentato senza sostituto con esito a debito, i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti per il modello Unico Persone fisiche;
  • nel capitolo "Cosa c'è di nuovo" e in altre istruzioni correlate, si ribadisce che, per il 730 presentato da lavoratori dipendenti privi di sostituto, va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto";
  • nelle istruzioni al rigo F6 è precisato che, nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7, con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Unico Persone fisiche.

Familiari a carico, redditi di lavoro e casi particolari

Alcune modifiche chiariscono la compilazione di specifiche sezioni:

  • in tema di figli, viene precisato che la compilazione delle caselle "Numero figli residenti all'estero" e "Numero figli in affido preadottivo" è alternativa con riferimento al medesimo figlio;
  • nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente, la casella "Rientro in Italia" è rinominata "Casi particolari" e viene aggiunta l'ipotesi del codice "3" per i casi di superamento dei limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati; in tale ipotesi, nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in eccedenza rispetto ai limiti;
  • nelle istruzioni per il quadro I, nella dichiarazione in forma congiunta, la formula riferita all'"Imu dovuta" viene sostituita con "imposte dovute".

Redditi fondiari: terreni e fabbricati

Ampie modifiche riguardano la disciplina applicativa per terreni e fabbricati, con particolare riferimento all'IMU e alla Mini IMU:

  • per i terreni non affittati si precisa che l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cd. "Mini Imu";
  • per la colonna 9 "IMU non dovuta" si chiarisce che, se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, il codice va indicato solo sul primo rigo, poiché riferito all'intero periodo d'imposta;
  • per la colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP" si introduce una regola specifica quando la condizione vale solo per parte dell'anno: occorre compilare due righi distinti, barrando la casella solo nel rigo relativo al periodo interessato; se nello stesso anno vi sono diverse situazioni per uno stesso terreno, la casella va barrata in tutti i righi in cui sussiste la condizione agevolativa della rivalutazione del 5 per cento.

Abitazione principale, fabbricati non locati e casi IMU

Le istruzioni sull'abitazione principale e sui fabbricati non locati vengono aggiornate per tenere conto dei casi in cui l'IMU è dovuta o della Mini IMU:

  • nel paragrafo sull'abitazione principale si specifica che non sono dovute IRPEF e addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'IMU per il 2013, includendo ad esempio le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e quelle per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'IMU oppure la cd. "Mini Imu";
  • nel paragrafo sui fabbricati non locati, il richiamo alle eccezioni viene sostituito con il riferimento agli immobili che non vanno dichiarati, sopra elencati;
  • inoltre, nella parentesi relativa alle categorie catastali e ai codici da indicare nei righi da B1 a B8, il testo è sostituito con l'indicazione "Categorie catastali A1 – A11, escluso A10 e codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8";
  • alla fine delle istruzioni per il codice utilizzo 5 "pertinenza dell'abitazione principale" è aggiunto che, se la pertinenza è assoggettata ad IMU, nella colonna 12 "Casi particolari IMU" va indicato il codice 2;
  • nelle istruzioni del codice 6 da indicare in colonna 7, il riferimento temporale passa da "31 dicembre 2013" a "30 giugno 2014";
  • nelle istruzioni della colonna 10 "IMU dovuta per il 2013" si precisa che va riportato anche l'importo della cd. "Mini Imu" dovuta;
  • nella colonna 12 "Casi particolari IMU" il codice 1 viene esteso ai casi in cui non è dovuta l'IMU né la Mini Imu per il 2013; il codice 2 viene esteso alle abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'IMU oppure la Mini Imu; viene inoltre chiarito che, se i dati del fabbricato sono esposti su più righi, la colonna va compilata in ciascun rigo interessato e, nell'esempio dell'immobile di lusso adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno e poi locato, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi.

Oneri, detrazioni e altri importi

Il provvedimento aggiorna anche alcune istruzioni su oneri e importi:

  • per il codice onere 20, l'importo da 2.065 è corretto in 2.065,83;
  • per il codice onere 28, il periodo relativo alla detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo viene anticipato dopo il richiamo all'art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  • nelle istruzioni al rigo F1 viene chiarito che, se nel 2013 è stato presentato un modello 730-situazioni particolari, gli acconti relativi a IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca da riportare nel rigo F1 sono quelli indicati nei righi 94, 95, 97, 100 e 101 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013, ovvero nei righi 114, 115, 117, 120 e 121 per il coniuge;
  • nel rigo F5, colonna 5, il riferimento da "punto 28" è corretto in "punto 253";
  • nella voce di appendice sugli oneri sostenuti dalle società semplici, l'importo 2.065,83 è sostituito con 2.065.

Redditi esteri, appendici e altre precisazioni

Sono introdotti ulteriori chiarimenti e aggiornamenti:

  • nelle istruzioni del rigo D4, colonna 2, viene precisato che l'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se invece è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo risultante dalla valutazione estera, ridotto delle spese eventualmente riconosciute;
  • nella voce di appendice sulle condizioni per essere considerati residenti, dopo il numero 1 è inserito il testo "soggetti iscritti nelle";
  • nella voce di appendice relativa ai redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito, per le borse di studio esenti il riferimento normativo passa dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;
  • nel paragrafo sulla documentazione da conservare, per le protesi viene precisato che si tratta di quelle che non rientrano tra i dispositivi medici;
  • nella voce di appendice "Veneto - Addizionale regionale casi particolari" i riferimenti all'anno 2012 sono sostituiti con 2013 e la parola "disabile" è sostituita da "con disabilità".

Motivazioni del provvedimento

Le modifiche sono motivate dall'esigenza di allineare il modello e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel mese di gennaio 2014, soprattutto in tema di rapporti tra IMU e IRPEF nei casi di pagamento della cosiddetta "Mini Imu", oltre che di correggere errori materiali rilevati dopo la pubblicazione del modello sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate fondate sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sullo Statuto dell'Agenzia, sul Regolamento di amministrazione e sul decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. Richiama inoltre il provvedimento del 15 gennaio 2014 che aveva approvato i modelli 730 e la relativa documentazione. È infine precisato che la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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