Ordinanza n. 1387/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’accertamento del diritto del minore a vedersi riconosciuto il trattamento logopedico con metodo Prompt specifico per il disturbo del linguaggio espressivo e ricettivo ADHD oltre che da deficit del funzionamento adattivo e disregolazione emotivo-comportamentale e con duplicazione xp11.22 sospeso dalla Asl Benevento, nella misura già in essere (prima della sospensione) di n. 50 sedute logopediche, articolate in due ore settimanali, secondo quanto indicato da specialisti competenti e in conformità al fabbisogno terapeutico individuale del minore; e per l’annullamento del provvedimento (orale) di sospensione del piano terapeutico logopedico, comunicato dalla Dott.ssa-OMISSIS- in data 18.10.2023; nonché per la condanna dell’ASL di Benevento a ripristinare tempestivamente il piano terapeutico logopedico con metodo PROMPT, già autorizzato con nota prot. n. 244 del 16.4.2021 e successivamente rinnovato con note prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, garantendo integralmente le relative n. 50 sedute logopediche, articolate in due ore settimanali di trattamento, da erogarsi anche mediante strutture o centri convenzionati dotati di personale specializzato nel metodo PROMPT, entro un termine congruo da stabilirsi, compatibile con il fabbisogno terapeutico del minore e nel rispetto del suo diritto alla continuità assistenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione orale, comunicata il 18 ottobre 2023, del piano terapeutico logopedico con metodo PROMPT
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore del minore ha chiesto l’accertamento del diritto alla prosecuzione del trattamento logopedico con metodo PROMPT, nella misura di 50 sedute articolate in due ore settimanali, nonché l’annullamento della sospensione orale del piano terapeutico e la condanna dell’ASL al suo tempestivo ripristino, anche tramite strutture convenzionate specializzate. La domanda cautelare è stata fondata sull’esigenza di garantire la continuità assistenziale e il trattamento conforme al fabbisogno terapeutico individuale del minore. Nel corso del giudizio, l’ASL ha depositato una nota del 26 gennaio 2026, non impugnata, chiarendo che dal 2023 il trattamento dello spettro autistico avviene mediante metodologia ABA, nell’ambito della quale la logopedia continua ad avvalersi del metodo PROMPT. Con successiva nota del 18 maggio 2026, l’ASL ha ritenuto più opportuno, in ragione dell’eterogeneità del disturbo del linguaggio e della compresenza di fattori genetici e neurobiologici, un intervento globale di matrice cognitivo-comportamentale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto non fosse più attuale né concreto, sia perché la sospensione contestata risaliva al 2023, sia perché la nota dell’ASL del 26 gennaio 2026 attestava che il trattamento in corso mediante metodologia ABA includeva comunque la logopedia con metodo PROMPT. La decisione cautelare non accerta in via definitiva il diritto alla specifica articolazione del trattamento né definisce nel merito la controversia relativa all’opportunità dell’intervento globale cognitivo-comportamentale indicato dall’ASL nella nota del 18 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il giudice l’ha respinta ritenendo non attuale né concreto il pregiudizio dedotto.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa richiede la sussistenza di un pregiudizio attuale e concreto; la domanda può essere respinta quando l’atto lesivo risale a un periodo remoto e la situazione assistenziale nel frattempo è stata modificata o sostituita da un trattamento che assicura comunque la prestazione sostanziale dedotta come necessaria.
- Quando l’amministrazione documenta, con un atto successivo non impugnato, che il trattamento sanitario in corso include la metodologia specifica richiesta dall’interessato, viene meno, allo stato cautelare, l’attualità del pregiudizio derivante dalla precedente sospensione di quella metodologia.
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