Sentenza n. 12164/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della nota ministeriale n. 0035807 del 19/08/2024, comunicata al ricorrente a mezzo email, avente ad oggetto la notifica di conclusione del procedimento amministrativo avviato, ex D.Lgs. 206/2007, giusta istanza prot. 14051 del 31/05/2022, in esecuzione della sentenza TAR/Lazio-sez. Terza Bis, n. 15783/22, e segnatamente nella parte in cui emerge il diniego del riconoscimento del titolo di studio documentato ed acquisito in Romania con riferimento alle classi di concorso A16 – Disegno Artistico e modellazione odontotecnica (frutto di accorpamento delle ex classi di concorso 23/A – Disegno e modellazione odontotecnica e 27/A – Disegno tecnico e artistico) , A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) (v. nota ministeriale n. 0035807 del 19/08/2024); - della nota ministeriale n. 0002004 del 26/07/2024, comunicata al ricorrente a mezzo email, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Romania limitatamente alle classi di concorso A01 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado) A017 (Disegno e storia dell’Arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e segnatamente nella parte in cui è omesso il riconoscimento, seppure eventualmente condizionato al superamento di misure compensative, con riguardo alle predette classi di concorso A-16, A-37 e A-60 (v. nota ministeriale n. 0002004 del 26/07/2024 all. sub 02).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della qualificazione professionale conseguita in Romania per le classi di concorso A16, A37 e A60, nonché precedente riconoscimento limitato alle classi A01 e A17
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, nonché degli artt. 45 e 49 TFUE, lamentando che il Ministero non avesse effettuato una concreta comparazione tra il percorso formativo e professionale svolto in Romania e i requisiti italiani per le classi di concorso A16, A37 e A60. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione si sarebbe limitata ad affermare l'impossibilità di riconoscere il medesimo titolo per più classi di concorso, per evitare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani tenuti a conseguire distinte abilitazioni, senza verificare in concreto le competenze possedute. Con specifico riguardo alla classe A16, è stato dedotto anche il difetto di istruttoria.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Quanto alla classe A16, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego, poiché il Ministero aveva svolto una verifica concreta e congruamente motivata, rilevando che il percorso professionale concluso in Romania abilitava all'insegnamento nell'ambito dell'Architettura, ma non alle discipline comprese nella classe A16. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'autorità competente deve verificare la corrispondenza, anche parziale, tra le conoscenze e l'esperienza attestate dal titolo estero e i requisiti italiani, potendo imporre misure compensative proporzionate. Quanto alle classi A37 e A60, il diniego è stato invece annullato. Il Ministero aveva fondato la decisione su una preclusione generale al riconoscimento dello stesso titolo per più classi di concorso e su una generica esigenza di parità di trattamento, senza esaminare in concreto le competenze e le abilitazioni documentate. Il TAR ha ritenuto tale motivazione formalistica e l'istruttoria carente, precisando che l'Amministrazione deve riesaminare l'istanza verificando la corrispondenza del percorso formativo e professionale ai requisiti delle classi nazionali, previa verifica dell'interesse attuale al riconoscimento alla luce di eventuali acquisizioni intervenute nelle more. Spese compensate per la parzialità dell'accoglimento.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione amministrativa; è stato ritenuto violato con riferimento al diniego fondato sulla generale impossibilità di riconoscere un titolo per più classi di concorso.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
direttiva 2005/36/CE
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro e impone la verifica della corrispondenza tra qualifiche estere e requisiti nazionali.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate quando sussistano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante.
art. 3 d.lgs. 206/2007
Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere ... alla professione corrispondente per la quale i soggetti ... sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
Il riconoscimento presuppone la corrispondenza tra la qualifica professionale posseduta nello Stato d'origine e la professione o attività cui si chiede accesso in Italia.
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 206/2007
le qualifiche professionali sono le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza ... o un'esperienza professionale
Individua le qualifiche professionali rilevanti ai fini del riconoscimento.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Richiamato quale disposizione che, insieme alla l. 241/1990, disciplina le forme del procedimento di riconoscimento anche per le domande relative a più classi di concorso.
artt. 45 e 49 TFUE
Richiamati dal ricorrente in relazione alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione competente deve verificare concretamente la corrispondenza, anche parziale, tra le conoscenze, il titolo e l'esperienza professionale posseduti e i requisiti richiesti dall'ordinamento nazionale, potendo imporre, ove necessario, misure compensative opportune e proporzionate.
- La presentazione di una domanda di riconoscimento riferita a più classi di concorso non può essere respinta sulla base di una preclusione generale derivante dal fatto che il medesimo titolo sia già stato valutato per altre classi di concorso. L'amministrazione deve esaminare in concreto le competenze e le abilitazioni documentate per ciascuna ulteriore classe richiesta.
- La generica esigenza di evitare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini formati in Italia non costituisce, da sola, una motivazione sufficiente per negare il riconoscimento di una qualifica professionale estera senza procedere alla comparazione sostanziale dei percorsi formativi e professionali.
- Il diniego di riconoscimento è legittimo quando l'amministrazione dimostri, mediante istruttoria concreta e motivazione congrua, che la qualifica conseguita nello Stato d'origine abilita a un ambito professionale diverso e non corrisponde alle discipline comprese nella classe di concorso richiesta.
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