Cassazione Civile, Sentenza n. 1615/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cavcichi impugnava la sentenza d'appello che aveva condannato il committente al pagamento parziale delle competenze al geometra Cioni per la progettazione di un fabbricato, contestando: (i) la mancata risoluzione del contratto per l'omesso svolgimento della Direzione Lavori; (ii) l'erroneo calcolo del compenso, con una decurtazione del 25% operata dalla Corte d'Appello senza adeguata motivazione e senza applicare correttamente le regole della tariffa dei geometri; (iii) la quantificazione e il criterio di calcolo delle spese rimborsabili; (iv) la mancata valutazione probatoria di alcune documentazioni di pagamento; (v) profili di violazione del contraddittorio e di mancanza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato alcuni motivi (primo, quinto e sesto) e dichiarato inammissibile il decimo; ha accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando errori nella determinazione del compenso del professionista e nella quantificazione delle spese da parte della Corte d'Appello (mancata applicazione e motivazione del criterio previsto dalla tariffa dei geometri, in particolare l'art. 58 e la Tabella delle parzializzazioni). Per tali profili la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità saranno decise dal giudice di rinvio. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso e rinvio per ricalcolo di compensi e spese.
Norme richiamate
art. 281 sexies c.p.c.
Indicazione procedurale della natura dell'impugnazione e del tipo di decisione resa in sede di appello
art. 1453 c.c.
Richiamato nel contesto della risoluzione per inadempimento: la Corte ha ricordato che la gravità dell'inadempimento è questione di fatto rimessa al giudice del merito
art. 1455 c.c.
Norma sulla risoluzione per mancata esecuzione; la Corte ha affermato che la valutazione della gravità dell'inadempimento è di merito e non sindacabile se adeguatamente motivata
art. 1458 c.c.
Richiamato in tema di conseguenze dell'inadempimento contrattuale tra le parti
art. 116 c.p.c.
Richiamato nella valutazione dell'apprezzamento prudente della prova: la Cassazione conferma la limitata sindacabilità del prudente apprezzamento probatorio del giudice di merito
art. 115 c.p.c.
Richiamato a fronte della censura sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulle risultanze probatorie; la Corte esclude che vi sia stata inosservanza delle regole processuali
art. 2233 c.c.
Stabilisce i criteri di determinazione del compenso professionale: priorità alla convenzione tra le parti; in assenza di accordo applicabile la tariffa professionale; la Corte ha richiamato questo principio per imporre al giudice di merito di usare la Tariffa dei geometri
Legge 2.3.1949 n. 144 (Tariffa geometri) - art. 55
Definisce l'importo cui applicare la percentuale degli onorari per le costruzioni e la base di calcolo del compenso
Legge 2.3.1949 n. 144 (Tariffa geometri) - art. 56
Elenca le prestazioni comprese nella tariffa, tra cui la Direzione Lavori, e ne definisce la natura e i contenuti
Legge 2.3.1949 n. 144 (Tariffa geometri) - art. 57
Classificazione delle costruzioni e rinvio alle tabelle per la determinazione degli onorari
Legge 2.3.1949 n. 144 (Tariffa geometri) - art. 58
Stabilisce che l'onorario è dovuto integralmente se l'omissione di alcune operazioni non supera il valore 0,20 nella Tabella 12; la Corte ha rilevato che la Direzione Lavori ha aliquota 0,25 e dunque non giustifica il pagamento integrale senza adeguata motivazione
art. 21 della Tariffa (rimborsi spese)
Elenca le spese rimborsabili ma non ne indica la misura: la Corte ha ritenuto insufficiente il mero richiamo all'art. 21 senza spiegare il criterio di calcolo adottato
art. 113 c.p.c.
Richiamato in relazione alla quantificazione degli onorari e alle regole procedurali di liquidazione
art. 112 c.p.c.
Richiamato in tema di determinazione e distribuzione delle spese di giudizio; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione
art. 2729 c.c.
Citando la norma in tema di prova scritta; la Corte ha comunque sottolineato la libertà del giudice di valutare l'attendibilità dei documenti bancari e delle matrici di assegno
art. 132 comma 2 n. 4 disp. att. c.p.c.
Invocato dal ricorrente per carenza di motivazione: la Cassazione ha ritenuto fondate specifiche censure riguardanti la motivazione sul calcolo del compenso e delle spese
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione delle decisioni: la Corte ha accolto la censura circa insufficiente motivazione sul calcolo del compenso
art. 342 e 345 c.p.c.
Richiamati con riferimento alla novità delle censure introdotte in appello; la Cassazione ha ritenuto irrilevanti ai fini del suo sindacato centrale, rimandando al merito
art. 111 Cost.
Invocato in tema di principio del contraddittorio: la Corte ha ritenuto la censura infondata nel caso concreto
art. 283 c.p.c.
Prevede la possibilità di infliggere pena pecuniaria per istanze manifestamente infondate; la Corte ha ritenuto discrezionale l'eventuale condanna e non censurabile l'omessa applicazione nel caso concreto
Massime di principio
- La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale (ai fini della risoluzione) è questione di fatto e rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione o violazioni di legge.
- In assenza di convenzione tra le parti per la determinazione degli onorari professionali, il giudice deve applicare la tariffa professionale secondo i criteri e le tabelle previste; non sono ammesse decurtazioni arbitrarie senza motivazione e riferimento alla tabella delle parzializzazioni.
- La Tariffa dei geometri (art. 58 e tabelle) prevede che l'onorario sia dovuto integralmente solo se le operazioni omesse non superano la soglia indicata (0,20 nella Tabella 12); se l'aliquota dell'operazione omessa è superiore, il giudice deve motivare come ha determinato la riduzione.
- Le matrici di assegni non equivalgono automaticamente a quietanze di pagamento: il valore probatorio dei documenti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che può richiedere ulteriori prove (estratti conto, quietanze firmate).
- La quantificazione delle spese rimborsabili richiede una motivazione esplicita circa il criterio di calcolo; il riferimento generico a norme che elencano le spese non è sufficiente per fondare la liquidazione.
- Le misure discrezionali previste dal codice (es. applicazione della pena pecuniaria per istanze manifestamente infondate) restano tali: la mancata irrogazione non costituisce automaticamente vizio di motivazione impugnabile se non sussistono i presupposti di legge.
- In caso di censura sulla determinazione numerica di compensi o rimborsi, il giudice di merito deve rendere conto con chiarimenti aritmetici e normativi su come è pervenuto alle riduzioni o agli aumenti, altrimenti la decisione è esposta a cassazione e rinvio.
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