Cassazione Civile, Sentenza n. 16163/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento che aveva rettificato il valore dichiarato di due capannoni (uno portato da Euro 540.000 dichiarati a Euro 898.000 e l'altro da Euro 360.000 dichiarati a Euro 720.000). L'Ufficio censurava la perizia CTU (in particolare l'applicazione di un abbattimento del 45% sul valore determinato dall'UTE), la carenza di elementi comparativi e di istruttoria, l'erroneità dei presupposti legali, fattuali e commerciali della stima e l'illegittimità delle sanzioni applicate (richiamando artt. 43, 51 e 42 dPR 131/86; art. 9 DM 1444/68; art. 2 l. 122/89; art. 2 dPR 380/01; artt. 7 e 10 legge 212/2000). In sostanza l'Ufficio chiedeva la riforma per vizio di metodo e di motivazione della decisione di merito e, in subordine, che l'abbattimento fosse quantificato in misura ridotta (6%).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui, se il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che ha espresso valutazioni anche sulle censure dei consulenti di parte, l'obbligo motivazionale si esaurisce con l'indicazione delle fonti del convincimento; non è necessario che il giudice ripercorra dettagliatamente e punto per punto le controdeduzioni dei consulenti di parte. La Corte ha inoltre ritenuto che l'Agenzia non avesse ottemperato all'onere di specificazione richiesto in sede di legittimità: non ha riprodotto e documentato quali rilevanti censure rivolte al CTU in appello non fossero state esaminate, limitandosi a generiche critiche e a una richiesta implicita di riesame di merito (es. contestazione dell'abbattimento del 45%). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile nel merito e va rigettato. La Corte non ha pronunciato sulle spese del giudizio di cassazione, rilevando che gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, artt. 42, 43, 51
Richiamate dall'Agenzia in relazione ai criteri di valutazione e alla necessità di elementi comparativi; la Corte non ha ritenuto che la mancata ripetizione dettagliata delle censure relative a tali norme in cassazione fosse sufficiente a dimostrare un vizio di motivazione quando il giudice di merito ha adottato e indicato le fonti del proprio convincimento tratte dalla CTU.
DM 1444/1968, art. 9
Invocato dall'Agenzia per contestare la correttezza della perizia; la Corte ha sottolineato che le critiche tecniche che implichino un riesame delle risultanze istruttorie attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se non è indicata specificamente l'omessa considerazione.
L. 122/1989, art. 2
Richiamata in riferimento a criteri procedurali e istruttori; la pronuncia segnala che il mancato sviluppo in cassazione di quali aspetti normativi non siano stati valutati dal giudice a quo impedisce il sindacato di legittimità.
d.P.R. 380/2001, art. 2
Invocato rispetto a questioni urbanistiche e capacità edificatoria; la Corte ha accettato la valutazione del CTU sulla mancanza di autonoma capacità edificatoria dei lotti, ritenendo irrilevante per la legittimità la richiesta di nuovo esame di merito.
L. 212/2000, artt. 7 e 10
Le eccezioni relative all'illegittimità delle sanzioni sono state già valutate in primo grado e respinte; la Cassazione non ha ritenuto provato un difetto di valutazione aderente ai motivi di ricorso.
D.lgs. 546/1992, art. 59
Richiamato in relazione al ruolo del consulente tecnico nel processo tributario; la Corte ha ribadito che quando il CTU risponde anche alle censure di parte, il giudice di merito assolve l'onere motivazionale indicandone le fonti.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Riferito al potere e ai limiti della consulenza tecnica; la Corte ha confermato che le critiche tecniche che mirino a rinnovare la valutazione dei fatti costituiscono sindacato di merito e sono inammissibili in Cassazione se non adeguatamente specificate.
Codice di Procedura Civile, art. 360, co.1, n.4 e n.5
Articolano i motivi di impugnazione per nullità della motivazione e vizio di motivazione; la Corte ha applicato tali principi per stabilire che non sussiste vizio quando il giudice di merito indica le fonti (CTU) del suo convincimento e la parte non specifica quali censure non siano state esaminate.
Codice di Procedura Civile, art. 366, co.1, n.6
Richiesto il principio di specificità del ricorso in cassazione: la Corte ha rilevato l'onere per il ricorrente di riportare nel ricorso le deduzioni rilevanti già svolte in appello per permettere il controllo di legittimità.
Massime di principio
- Se il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che ha anche preso posizione sulle censure dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del convincimento: non è necessario riprodurre punto per punto tutte le controdeduzioni.
- In Cassazione il ricorrente deve indicare con specificità quali censure svolte in sede di merito non siano state valutate: un generico rinvio agli atti o critiche di carattere generale è insufficiente e comporta l'inammissibilità del motivo fondato su carenza di motivazione.
- Le critiche che richiedono un riesame delle valutazioni tecniche o dei fatti (ad es. percentuali di abbattimento, valutazioni commerciali) costituiscono sindacato di merito e non sono reclamabili in sede di legittimità salvo che non si dimostri l'omessa considerazione di elementi decisivi.
- Quando il consulente d'ufficio ha ribadito le sue conclusioni anche in grado d'appello, la parte che contesta la decisione deve riprodurre nel ricorso di cassazione i passaggi essenziali delle sue osservazioni in modo che la Corte possa valutare l'effettiva omissione di esame.
- Per contestare la legittimità di sanzioni o di rettifiche basate su perizie occorre in primo luogo documentare specificamente i vizi procedurali o di metodo già davanti al giudice di merito e poi puntualmente rappresentarli in cassazione; la mera asserzione dell'errore non basta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16044/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16045/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16046/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16047/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16048/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16050/2020 del 28/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →