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Legge

L.R. Abruzzo 18/2020

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 18/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Abruzzo 28/2017 su comitato consultivo per la pesca, immissioni/catture di fauna ittica, tesserino segnacatture, divieti di pesca e altre misure operative. Si applica dal 16 luglio 2020 e non contiene limiti temporali specifici, salvo la durata in carica del Comitato per la legislatura regionale.

Modifiche alla disciplina regionale della pesca nelle acque interne e della fauna ittica

Modifiche alla disciplina regionale della pesca nelle acque interne

La legge regionale Abruzzo n. 18 del 2020 interviene sulla l.r. 28/2017 per aggiornare la governance della pesca, le regole su immissione e cattura di specie ittiche, gli adempimenti del tesserino segnacatture e alcuni divieti di pesca. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e si applica dal 16 luglio 2020.

Comitato consultivo regionale per la pesca

La legge riscrive il Comitato consultivo regionale per la pesca, attribuendogli funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e gestione della fauna ittica. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici.

La composizione è ampia e include:

  • l’Assessore regionale competente o un suo delegato, con funzioni di presidente;
  • un esperto in gestione della fauna ittica e della pesca nominato dalla Regione;
  • un rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise;
  • un rappresentante per ciascuna organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 28/2017;
  • un rappresentante delle associazioni piscicoltori operanti in Abruzzo;
  • un tecnico dell’ARTA Abruzzo;
  • il dirigente del servizio regionale competente o un suo delegato;
  • un dipendente della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.

Partecipano inoltre, come invitati permanenti:

  • un rappresentante degli enti di gestione dei parchi nazionali presenti nel territorio regionale;
  • un rappresentante degli enti di gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi;
  • un rappresentante dei Consorzi di Bonifica dell’Abruzzo;
  • un rappresentante di ENEL GEM dell’Abruzzo;
  • un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e operanti sul territorio regionale;
  • un rappresentante di ciascuna autorità di bacino distrettuale competente sul territorio abruzzese.

Il presidente convoca il Comitato almeno due volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Comitato dura in carica per la legislatura regionale. Il funzionamento non comporta oneri per il bilancio regionale, né gettoni di presenza né rimborsi spese.

Interventi su immissione, cattura e gestione della fauna ittica

La disciplina regionale viene aggiornata prevedendo che la Regione possa svolgere, con il supporto del Laboratorio, attività presso il proprio centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell’Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro; allo stesso modo sono vincolate le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l’assolvimento di obblighi ittiogenici.

È inoltre precisato che la normativa riguarda l’immissione e la reimmissione di specie ittiche e che i richiami al regime speciale di tutela delle specie e degli habitat naturali devono intendersi riferiti all’art. 12, comma 3, del d.P.R. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni.

La Regione può autorizzare l’immissione o la cattura di specie ittiche per finalità specifiche:

  • tutela dell’igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile;
  • ragioni di pubblico interesse;
  • motivi di studio;
  • riduzione di presenze che determinano squilibri biologici;
  • conservazione della fauna ittica in situazioni di carenza idrica, anche in relazione a lavori in alveo.

I risultati dei campionamenti e delle catture devono essere trasmessi alla Regione, che li utilizza per l’aggiornamento della Carta ittica regionale.

Lavori in alveo, recupero della fauna e variazioni di livello

Quando lavori nell’alveo dei corsi d’acqua naturali provocano turbative all’habitat naturale, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione deve imporre che l’impresa o l’ente esecutore informi la Regione con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori.

La Regione può quindi fissare eventuali prescrizioni a carico del richiedente, inclusi gli adempimenti da svolgere, a spese dell’interessato, per:

  • il recupero della fauna ittica presente;
  • l’eventuale successivo ripopolamento.

I Consorzi di Bonifica e le società di gestione degli invasi devono comunicare alla Regione le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico. Le operazioni vanno svolte con tempi e modalità idonei a minimizzare l’impatto sul patrimonio ittico, favorendo recupero e successivo trasferimento, salve le esigenze di sicurezza idraulica. Per tali attività il Consorzio o la società può avvalersi delle associazioni piscatorie.

Programmazione della pesca e riposo biologico

Il documento di programmazione annuale della pesca, da adottarsi per l’anno successivo, deve riportare anche le giornate di riposo biologico e i periodi di chiusura alla pesca.

Tesserino segnacatture per la pesca dilettantistico-sportiva

Per la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della Regione Abruzzo è obbligatorio il tesserino segnacatture, valido per un anno. Il rilascio avviene tramite la Regione, in collaborazione con enti territoriali e anche mediante associazioni piscatorie riconosciute o altri soggetti autorizzati, come esercizi commerciali o centri turistici.

Sul tesserino il pescatore deve indicare, prima di iniziare l’attività:

  • la giornata di pesca;
  • l’eventuale scelta di pesca particolare, come no kill o zona trofeo.

Devono inoltre essere riportate le catture effettuate senza rilascio.

I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi a gare o manifestazioni di pesca sportiva di interesse nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare anche se privi del tesserino segnacatture.

Il tesserino è rilasciato annualmente previa riconsegna di quello precedente entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla consegna.

La disciplina estende inoltre l’esenzione già prevista per chi ha compiuto 65 anni ai cittadini italiani residenti all’estero, ai cittadini europei e ai cittadini di Paesi terzi presenti in Italia per motivi turistici.

Divieti di pesca e tutela ambientale

Viene ribadito il divieto di collocare reti e apparecchi di pesca non consentiti attraverso i fiumi o altri corpi idrici.

Inoltre, tra gli elementi da non abbandonare o disperdere nelle acque vengono inclusi anche i rifiuti, oltre ai pesci già contemplati dalla norma modificata.

Coordinamento delle funzioni regionali

Tra le funzioni regionali elencate nella l.r. 28/2017 viene soppressa la parola “di pesca” da una delle lettere dell’articolo 30, con un adeguamento lessicale della disposizione sulle competenze regionali.

Attuazione, oneri e decorrenza

Il Comitato consultivo regionale per la pesca deve essere istituito dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, e il testo vigente indica l’efficacia dal 16 luglio 2020.

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