L.R. Abruzzo 15/2020
Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo la tutela sanitaria delle attività sportive e motorie: definisce le attività, individua destinatari, competenze di Regione e ASL, centri autorizzati, certificazioni di idoneità, libretto sanitario e registro informatico regionale, commissione d’appello, controlli antidoping, sanzioni e norme transitorie. In vigore dal 27 giugno 2020, con modifiche successive; alcune disposizioni risultano già abrogate.
Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie in Abruzzo
Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie in Abruzzo
La legge regionale disciplina l’organizzazione della medicina dello sport, la tutela sanitaria degli sportivi e dei praticanti attività motorie nel territorio della Regione Abruzzo. Definisce il quadro delle competenze regionali e delle ASL, le modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità, i presìdi autorizzati e gli strumenti di controllo e vigilanza.
Finalità e ambito di tutela
La Regione promuove, nell’ambito della programmazione sanitaria, l’educazione sanitaria motoria e sportiva come strumento di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica. La tutela sanitaria riguarda sia l’attività agonistica professionistica e dilettantistica, sia l’educazione sanitaria e la protezione di chi pratica o intende praticare attività sportiva o motoria a vari livelli, affinché l’attività si svolga entro i limiti fisiologici di ciascuno.
Definizioni delle attività
La disciplina distingue tra diverse tipologie di attività:
- attività agonistica: praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, per specifici casi, dal Ministero dell’Istruzione; è finalizzata a prestazioni di elevato livello;
- attività non agonistica: organizzata dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, per i giochi della gioventù, dal Ministero dell’Istruzione nelle fasi comunali, provinciali e regionali;
- attività motoria e ricreativa: svolta da soggetti non tesserati, individualmente o collettivamente, in modo non occasionale e finalizzata al benessere psico-fisico; per tale attività non è richiesta alcuna certificazione medica.
Per i tesserati con federazioni o enti di promozione sportiva non rilevano le qualificazioni di “competitiva” o “non competitiva”: conta solo la distinzione tra agonistica e non agonistica.
Sono richiamati inoltre i criteri per le certificazioni di particolare ed elevato impegno cardiovascolare per manifestazioni podistiche oltre 20 km, gran fondo di ciclismo, nuoto, sci di fondo e attività analoghe, nonché la disciplina specifica per professionisti e disabili.
Destinatari della tutela sanitaria
Gli interventi di tutela riguardano:
- tutti i cittadini, per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva;
- alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico;
- aderenti ad associazioni o società sportive che svolgono attività motorio-formative o sportivo-ricreative non agonistiche;
- soggetti che praticano o intendono praticare attività agonistiche a ogni livello;
- personale tecnico-sportivo e ufficiali di gara;
- universitari che nell’anno accademico svolgono attività sportiva o ne promuovono la pratica.
Competenze della Regione e delle ASL
La Regione esercita funzioni di programmazione annuale e pluriennale, nomina la Commissione regionale d’appello, istituisce il libretto sanitario dell’atleta e il Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport. È inoltre prevista l’istituzione dell’elenco regionale degli specialisti in medicina dello sport operanti in ambulatori o studi privati.
Le ASL svolgono la tutela della salute degli sportivi mediante visite e accertamenti per l’idoneità agonistica, realizzano interventi di educazione sanitaria e vigilano sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni per attività agonistiche e non agonistiche.
Elenco regionale degli specialisti e strutture abilitate
Presso l’assessorato regionale competente in sanità è istituito l’elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso ambulatori e studi privati, con indicazione delle relative strutture.
La certificazione di idoneità agonistica è rilasciata esclusivamente da strutture e professionisti abilitati, tra cui:
- servizi pubblici di medicina dello sport;
- strutture private autorizzate;
- medici specialisti in medicina dello sport iscritti nell’elenco regionale;
- medici della Federazione Medico Sportiva Italiana o soggetti in possesso del previgente attestato ex l. 1099/1971.
Le strutture di medicina dello sport sono classificate in tre livelli: primo, secondo e terzo livello, sulla base dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. I nuovi centri sono autorizzati secondo la normativa regionale sull’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
Per i centri di terzo livello la legge prevede specifiche funzioni avanzate: tutela sanitaria globale, diagnostica cardiovascolare non invasiva, attività diagnostico-terapeutica e riabilitativa, valutazioni fisiologiche e biomeccaniche, formazione, ricerca, educazione sanitaria e presenza di psicoterapeuta con esperienza in psicologia dello sport.
Certificazioni di idoneità: soggetti competenti e regole generali
Le certificazioni di idoneità sono regolate dalla normativa nazionale richiamata dalla legge regionale. In particolare:
- per l’attività agonistica, la visita e la certificazione sono riservate a medici specialisti in medicina dello sport operanti in strutture autorizzate o ai medici abilitati nei casi previsti;
- per l’attività non agonistica, la certificazione può essere rilasciata dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta per i propri assistiti, dai medici specialisti in medicina dello sport e dai medici della FMSI, nel rispetto della normativa statale;
- per l’attività motoria e ricreativa, non è richiesta certificazione medica.
La certificazione deve essere datata e sottoscritta dal medico che ha effettuato la visita. I costi degli accertamenti e della certificazione sono a carico dell’atleta, della società sportiva o dell’ente/istituzione che richiede la visita; le tariffe sono determinate dalla Regione e sono comprensive di tutti gli accertamenti previsti.
Idoneità agonistica: procedura, effetti e ricorsi
Lo specialista deve effettuare personalmente la visita e la valutazione di idoneità, garantendo tutti gli accertamenti previsti dai decreti ministeriali richiamati. Il certificato è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica e copia dello stesso deve essere conservata dalla società sportiva per cinque anni.
Se emergono condizioni morbose che possono compromettere l’idoneità, il medico sociale ne informa la società, che sospende l’atleta finché non ottiene una nuova certificazione.
In caso di non idoneità:
- il medico certificatore invia il giudizio all’interessato e al competente servizio regionale entro cinque giorni;
- trasmette alla società o organizzazione sportiva il solo esito di non idoneità;
- il giudizio può essere impugnato davanti alla Commissione regionale d’appello entro 30 giorni dal ricevimento.
Durante gli accertamenti il giudizio resta sospeso; se entro 60 giorni dalla richiesta del medico visitatore non arrivano i referti, l’atleta è considerato non idoneo.
Tutela degli sportivi disabili
Per i soggetti disabili che praticano attività sportiva agonistica è previsto un controllo preliminare di idoneità specifica, da ripetere annualmente o prima se necessario. La qualificazione di agonista per i portatori di handicap è demandata al CIP o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
La richiesta di certificazione deve fare riferimento alle attività adattate secondo le norme del CIP ed essere accompagnata da certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile della disabilità. La valutazione deve essere altamente individualizzata, considerando condizioni di disabilità e caratteristiche biomeccaniche e funzionali dell’attività sportiva.
Libretto sanitario e registro informatico regionale
È istituito il libretto sanitario ad uso medico sportivo, valido dieci anni, predisposto su modello standard dal dirigente del competente servizio regionale. Il libretto è personale, segue l’atleta per tutta la sua attività sportiva ed è rilasciato dalle strutture abilitate; contiene dati anagrafici, sport praticato, società di appartenenza, data della visita, accertamenti, esito, controlli, ultimo richiamo antitetanico e annotazioni medico-sportive riservate.
Nessuna visita può essere effettuata senza previa esibizione del libretto.
La legge istituisce inoltre il Registro Informatico Regionale delle idoneità sportive, accessibile via web in modo controllato e sicuro, nel quale i medici registrano le idoneità erogate verificando dati anagrafici, eventuali idoneità già in corso e motivi ostativi. Il registro consente agli ufficiali di gara e agli incaricati di federazioni ed enti di promozione la verifica dei dati anagrafici, dell’idoneità e della scadenza.
Il registro sostituisce il precedente libretto sanitario dello sportivo ministeriale; fino alla data fissata dalla Giunta regionale resta in uso il vecchio libretto. Per entrambe le misure è prevista l’invarianza finanziaria.
Commissione regionale di appello
Presso l’Assessorato regionale alla Sanità è istituita una Commissione regionale di appello contro i giudizi di non idoneità agonistica. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, con ricorso motivato e documentazione allegata, tramite raccomandata A.R. o PEC.
La Commissione dura cinque anni ed è composta da:
- un medico specialista in medicina dello sport, presidente;
- un medico internista;
- un cardiologo;
- un ortopedico;
- un medico legale;
- un funzionario regionale con funzioni di segretario.
La Commissione può avvalersi di consulenti specialisti, disporre ulteriori accertamenti e decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. L’interessato può farsi assistere da un medico di fiducia a proprie spese. La decisione è comunicata all’interessato, allo specialista certificatore e alla società o ente sportivo.
Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport
La Regione istituisce un Comitato di Controllo con funzioni tecnico-consultive, di indirizzo, vigilanza e controllo sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul corretto svolgimento delle procedure di visita e certificazione.
Il Comitato, in carica cinque anni, è composto da rappresentanti regionali, dai responsabili dei centri pubblici di secondo livello, da rappresentanti di Ordini dei medici, FMSI, CONI e scuole di specializzazione in medicina dello sport. Si riunisce almeno due volte l’anno ed è gratuito, senza indennità o gettoni.
Osservatorio epidemiologico
È istituito un osservatorio epidemiologico regionale per la medicina dello sport, collocato in un centro di terzo livello individuato dall’Assessorato regionale alla Sanità. L’osservatorio raccoglie e analizza dati sulle patologie che impediscono o conseguono all’attività sportiva agonistica, valuta i motivi di sospensione e di non idoneità, la prevalenza delle patologie nella popolazione sportiva e trasmette annualmente i dati elaborati all’Assessorato.
Controlli anti-doping
Gli adempimenti e i provvedimenti anti-doping sono assicurati dalle normative CONI e dalle disposizioni del CIO, tramite i laboratori anti-doping della FMSI-CONI. Presso la U.O.S.D. Farmacotossicologia e qualità analitica dell’ASL di Pescara è individuato il laboratorio per il controllo degli atleti dilettanti e amatoriali.
Gli oneri dei controlli sono a carico di chi li richiede. La Regione promuove formazione per fornire informazioni contro l’uso di sostanze dopanti, per una corretta alimentazione degli sportivi, con particolare attenzione ai minori, e contro l’abuso di integratori che migliorano le prestazioni.
Le strutture sportive che favoriscano o promuovano l’uso di sostanze doping tra gli iscritti sono assoggettate alle sanzioni previste dalla legge.
Obblighi delle società sportive e sanzioni
Le società e organizzazioni sportive devono subordinare tesseramento e partecipazione degli iscritti agli accertamenti e alle certificazioni previste, conservare i certificati per il periodo di validità e verificare le scadenze. Devono inoltre collaborare con le ASL, trasmettendo trimestralmente l’elenco degli iscritti con le scadenze dei certificati.
Per l’attività agonistica non possono essere accettati certificati rilasciati da soggetti o strutture diversi da quelli autorizzati dalla legge.
Chi organizza manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, regionale o locale deve assicurare, a proprie spese, servizi di assistenza medica e pronto soccorso; analoghi servizi devono essere garantiti anche per attività e manifestazioni ludico-motorie o sportive pubbliche e a partecipazione libera.
La violazione degli obblighi previsti comporta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. L’accertamento delle violazioni è demandato all’ASL territorialmente competente.
Norme transitorie, finanziarie e abrogazioni
In prima applicazione la Giunta regionale aggiorna l’atto di fabbisogno delle strutture di medicina dello sport secondo i criteri sui rapporti residenti/centri. È prevista una ricognizione delle autorizzazioni comunali già rilasciate ai sensi della l.r. 32/2007.
Sono considerate decadute le autorizzazioni per la realizzazione di centri di medicina dello sport i cui titolari, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, non abbiano avviato le attività necessarie per ottenere l’autorizzazione all’esercizio.
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: gli adempimenti sono svolti con risorse già disponibili.
Sono abrogate, con l’entrata in vigore della legge:
- la l.r. 132/1997 sulla medicina dello sport;
- l’art. 4 della l.r. 67/2012;
- l’art. 12 della l.r. 1/2015;
- ogni altra norma regionale incompatibile.
È inoltre inserita una modifica alla l.r. 10/2020 per estendere, in specifiche condizioni, il contributo ai lavoratori stagionali delle zone montane della regione Abruzzo quando i ricavi o compensi di marzo 2020 risultino diminuiti di almeno un terzo rispetto a marzo 2019.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, con successivi interventi modificativi già richiamati nel testo vigente.
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