Cassazione Civile, Ordinanza n. 09347/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2016, con recupero di imposta, interessi e sanzioni nei confronti di un bookmaker stabilito in altro Stato membro e del centro di trasmissione dati operante in Italia per la raccolta delle scommesse. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e falsa applicazione della normativa del 2010, sostenendo che l'impianto normativo non potesse colpire il bookmaker estero, perché l'intento del legislatore sarebbe stato solo repressivo dell'attività illecita; 2) violazione della disciplina del 2015, deducendo che l'avviso sarebbe stato illegittimo perché emesso sulla base di norme diverse da quelle che, dal 1 gennaio 2016, avrebbero imposto il calcolo dell'imposta sulla differenza tra somme giocate e vincite; 3) violazione delle norme sulla base imponibile forfetaria, assumendo che il criterio del triplo della media provinciale non fosse applicabile all'anno 2015; 4) violazione del diritto UE, con richiesta di disapplicazione della normativa italiana e di rinvio pregiudiziale, sostenendo discriminazione, doppia imposizione e incompatibilità con la libertà di prestazione dei servizi; 5) violazione delle norme sulle sanzioni, deducendo l'obiettiva incertezza normativa; 6) violazione delle regole sulle spese, chiedendo la compensazione per la complessità della materia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali perché la normativa nazionale, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale, assoggetta all'imposta unica anche i CTD e i bookmaker esteri che raccolgono scommesse in Italia, senza discriminazione per luogo di stabilimento; ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale e la disapplicazione della disciplina interna; ha precisato che il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile introdotto nel 2015 opera solo per attività regolarmente gestite e verificabili, mentre chi non ha regolarizzato la posizione resta soggetto al criterio forfetario presuntivo, salva prova contraria sull'effettivo ammontare delle giocate; ha inoltre chiarito che, per l'anno d'imposta 2016, non era applicabile il previgente criterio del 2011 come preteso dai ricorrenti; ha escluso l'esimente per obiettiva incertezza normativa, poiché la disciplina interpretativa del 2010 aveva già chiarito il quadro per il periodo in esame; ha infine dichiarato inammissibile la censura sulle spese, confermando il principio di soccombenza. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e, per effetto della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La definizione camerale è stata ritenuta corretta perché la questione era già consolidata in giurisprudenza e non presentava peculiarità tali da giustificare la pubblica udienza.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché i giudici di merito avevano comunque affrontato la questione della soggettività passiva e della disciplina applicabile.
art. 360 c.p.c.
Sono stati i parametri formali invocati per articolare i motivi di ricorso per cassazione.
L. n. 220 del 2010
Ha fornito la disciplina interpretativa dell'imposta unica sulle scommesse, chiarendo l'assoggettamento anche delle raccolte fuori dal sistema concessorio e dei rapporti con bookmaker privi di concessione.
L. n. 208 del 2015
Il comma 945 introduce un nuovo criterio di determinazione dell'imposta per le scommesse a quota fissa dal 1 gennaio 2016; il comma 926 modifica il comma 644 della legge n. 190/2014. La Corte ha affermato che tale disciplina non elimina la soggettività passiva dei CTD/operatori irregolari e si applica solo a raccolte regolari e verificabili.
L. n. 190 del 2014
art. 1, commi 643, 644, lett. g)
Il comma 643 regola la regolarizzazione dei soggetti che offrono scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale; il comma 644, lett. g), stabilisce il criterio forfetario del triplo della media provinciale per i soggetti non regolarizzati o decaduti dalla regolarizzazione.
d.l. n. 98 del 2011
Il precedente metodo di calcolo continua ad applicarsi solo ai periodi d'imposta precedenti al 1 gennaio 2016, non all'annualità 2016 oggetto dell'accertamento.
d.lgs. n. 504 del 1998
Costituisce la disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la Corte ne ribadisce l'applicazione a chiunque gestisca scommesse, con o senza concessione.
art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998
Il presupposto impositivo è riferito anche ai soggetti che gestiscono scommesse per conto di terzi e ai bookmaker esteri, in via solidale con il CTD.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1, d.lgs. n. 504 del 1998
Indica l'aliquota massima utilizzata nella determinazione forfetaria dell'imposta.
art. 56 TFUE
La Corte richiama la giurisprudenza unionale per escludere che la normativa italiana in materia di imposta unica sulle scommesse osti alla libertà di prestazione dei servizi.
art. 52 TFUE
È menzionato tra le norme UE invocate dai ricorrenti per sostenere l'incompatibilità della disciplina nazionale; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 49 TFUE
È richiamato nella domanda di disapplicazione, ma la Corte esclude che la normativa impugnata sia discriminatoria o restrittiva nei confronti del bookmaker estero.
art. 267 TFUE
La Corte nega la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché la questione è già stata decisa dalla Corte di giustizia nella causa C-788/18.
art. 10, L. n. 212 del 2000
Invocato per l'esimente da obiettiva incertezza normativa; la Corte la esclude per l'annualità 2016.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
L'esimente per obiettiva incertezza normativa è stata ritenuta non applicabile perché la disciplina interpretativa aveva già chiarito il quadro normativo prima del periodo d'imposta in contestazione.
art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma non ha trovato accoglimento nel caso concreto.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nella censura sulle spese, senza esito favorevole ai ricorrenti.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
La compensazione delle spese è possibile solo in caso di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni; nella specie è stato applicato il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
art. 92 c.p.c.
La compensazione non è stata ritenuta dovuta, mancando i presupposti richiesti dalla norma.
art. 96 c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata a carico della ricorrente.
d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo può ricadere anche sul centro di trasmissione dati e sul bookmaker estero che gestiscono raccolte sul territorio italiano, con responsabilità solidale, senza che il luogo di stabilimento dell'operatore escluda la soggettività passiva.
- La disciplina nazionale sull'imposta unica non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi quando si applica indifferentemente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, e la sola eventuale doppia imposizione derivante da sistemi fiscali diversi degli Stati membri non impone allo Stato italiano di adeguare il proprio ordinamento.
- Il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile introdotto dal 2015 per le scommesse a quota fissa si applica soltanto alle attività regolarmente gestite e verificabili; per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale continua a operare il criterio forfetario presuntivo, salvo prova contraria dell'effettivo volume delle giocate e delle vincite.
- L'assenza di collegamento al totalizzatore nazionale legittima l'accertamento induttivo su base presuntiva, perché impedisce la ricostruzione analitica dell'attività; il contribuente può superare la presunzione soltanto fornendo elementi probatori specifici e concreti.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa non è invocabile quando una norma interpretativa ha già chiarito il regime impositivo per il periodo d'imposta oggetto di recupero.
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza resta la regola; la compensazione richiede i presupposti legali espressamente previsti e non può essere imposta solo dalla complessità della materia.
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