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Legge

L.R. Liguria 24/2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 24/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 29/1994 in tema di caccia nella Regione, chiarendo la disciplina applicabile nei periodi in cui non è efficace il calendario venatorio e precisando il divieto di caccia su terreni innevati, con eccezioni per la zona faunistica delle Alpi e la caccia di selezione agli ungulati. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del 24 settembre 2014.

Modifiche alla disciplina regionale sul prelievo venatorio e sulla caccia sulla neve

Modifiche alla disciplina regionale sul prelievo venatorio

La legge regionale Emilia-Romagna 18 settembre 2014, n. 24 interviene sulla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, che disciplina la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio. Il testo introduce precisazioni operative sulla caccia nei periodi privi di efficacia del calendario venatorio e sul divieto di caccia in presenza di neve.

Disciplina applicabile quando il calendario venatorio non è efficace

Nel periodo in cui il calendario venatorio non ha efficacia, l’attività venatoria si svolge secondo:

  • la legge regionale 29/1994;
  • l’articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 157/1992;
  • le altre normative vigenti in materia.

La norma individua quindi un quadro residuale di regole applicabili fuori dal periodo di validità del calendario venatorio regionale.

Caccia su terreni coperti da neve

Viene ribadito il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve. Il divieto non opera:

  • nella zona faunistica delle Alpi;
  • per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati.

Ai fini dell’applicazione del divieto, per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono quelli circostanti il punto di osservazione che, a vista d’occhio, risultano coperti da un manto nevoso per oltre la metà della propria estensione. È esclusa la cosiddetta “spruzzata”.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La sua utilità è quindi attuale solo come testo modificativo della disciplina venatoria regionale vigente.

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