L.R. Liguria 25/2014
ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO DELLA LIGURIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso l’IRCCS Giannina Gaslini la Banca del latte umano donato della Liguria, integrata nella rete regionale di neonatologia e pediatria. Disciplina principi, qualità, selezione delle donatrici, riservatezza e regolamento attuativo entro 90 giorni. Nessun nuovo onere per il SSR. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione della Banca del latte umano donato in Liguria
Istituzione della Banca del latte umano donato in Liguria
La legge regionale disciplina la creazione e il funzionamento della Banca del latte umano donato della Liguria, inserendola nel quadro della tutela della maternità, dell’infanzia e della salute pubblica. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Liguria.
Finalità e principi generali
La disciplina richiama i principi costituzionali di protezione di maternità e infanzia e di tutela della salute, oltre alle indicazioni dell’OMS, dell’Unione europea e dell’UNICEF/OMS in materia di allattamento materno. La donazione di latte umano è impostata come attività non remunerata e orientata esclusivamente alla salute dei bambini.
- non è prevista alcuna remunerazione né per la donazione né per l’utilizzo del latte;
- a ogni madre è riconosciuta la libertà di scegliere con quale latte nutrire il proprio figlio;
- il latte di una donatrice non può essere somministrato a un bambino diverso dal proprio senza consenso scritto dei genitori.
Compiti e funzione della Banca del latte
La Banca è configurata come servizio sanitario specializzato che opera nell’esclusivo interesse della salute dei bambini. Le sue funzioni comprendono selezione, raccolta, controllo, trattamento, conservazione e distribuzione del latte umano donato per specifiche necessità mediche, nel rispetto delle norme di legge e delle migliori tecniche e conoscenze scientifiche disponibili.
La distribuzione può riguardare latte materno della madre o di donatrice, eventualmente arricchito secondo il regolamento attuativo, con particolare attenzione ai neonati prematuri e a quelli affetti da patologie dell’apparato digerente, immunologiche o allergiche.
Sede e integrazione nella rete sanitaria regionale
La Banca è istituita presso l’IRCCS Giannina Gaslini. Essa integra la Rete regionale di Neonatologia e Pediatria e svolge anche una funzione di promozione culturale e informativa.
In particolare, la struttura è finalizzata a:
- promuovere la cultura della donazione;
- rafforzare la motivazione alla donazione basata sulla protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno;
- diffondere informazioni sull’utilità del latte umano donato e sulle tecniche di trattamento adottate per garantirne sicurezza e qualità.
Qualità, requisiti e controlli
La Banca opera nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali sulle banche del latte umano donato. Il regolamento attuativo deve disciplinare, a garanzia della qualità del prodotto, i criteri di esclusione delle donatrici, le procedure di raccolta e conservazione, le procedure operative e i requisiti strutturali.
Il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali è verificato dall’Agenzia Sanitaria Regionale.
Donatrici: informazione, consenso e selezione
Alle donatrici devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole e responsabile. La donazione richiede consenso scritto e l’identificazione delle donatrici avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
La selezione deve tutelare la salute delle donatrici, delle madri naturali e dei bambini riceventi, tenendo conto in particolare:
- degli stili di vita;
- di fattori di rischio connessi a droghe, alcol o tabacco;
- del rischio di malattie sessualmente trasmissibili.
Riservatezza e protezione dei dati
La gestione documentale e dei codici identificativi deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il regolamento attuativo deve inoltre stabilire chi può accedere ai dati, le garanzie per le informazioni presenti nel registro delle donazioni e nei dati sanitari raccolti, nonché le misure di custodia e sicurezza.
Regolamento attuativo e tempi di adozione
La Giunta regionale deve emanare il regolamento attuativo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il regolamento è lo strumento chiamato a dettagliare gli aspetti operativi, sanitari e organizzativi essenziali.
Aspetti finanziari e decorrenza
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il Servizio Sanitario Regionale e deve essere realizzata con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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