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Ordinanza

Ordinanza n. 5681/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202605438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di approvazione dell’avviso pubblico e delle graduatorie degli aventi diritto, nonché criteri di graduazione basati su quattro fasce ISEE

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’avviso pubblico, la conferma dei criteri di formazione della graduatoria deliberata dal Coordinamento Istituzionale il 17 marzo 2026 (già stabiliti il 1° luglio 2025), e i successivi provvedimenti di approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di diritto dedotti nel ricorso; il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, considerato il numero dei soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale accoglimento.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza pronunciarsi sul merito del ricorso né sulla legittimità degli atti impugnati. Ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, da effettuare con pubblicazione sul sito del Comune di Aversa. L’avviso deve indicare l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, nonché la formula prescritta nell’ordinanza. La pubblicazione deve avvenire entro 45 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza; la prova va depositata entro il successivo termine perentorio di sette giorni. Il difensore provvederà con la collaborazione degli uffici comunali. Disposto inoltre l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Considerato che la parte ricorrente ha notificato il ricorso anche alla signora OMISSIS- (allo stato non costituita in giudizio) nella qualità di soggetto controinteressato ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a;

    La notifica ai controinteressati è rilevante per l’integrazione del contraddittorio; in ragione del numero dei soggetti potenzialmente incisi, il Collegio autorizza anche la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In caso di diffusione del provvedimento, le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere oscurati.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Le disposizioni sulla protezione dei dati relativi alla salute fondano l’ordine di oscurare i dati identificativi e quelli idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In caso di diffusione della decisione, la Segreteria deve oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il numero dei soggetti potenzialmente incisi dall’accoglimento del ricorso rende necessario completare il contraddittorio, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, definendone modalità e termini e richiedendo il deposito della prova dell’avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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