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Sentenza

Sentenza n. 1446/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento della comunicazione -OMISSIS- del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del Personale (-OMISSIS-) avente ad oggetto “Richiesta di assegnazione ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 prodotta dal Vice Sovrintendente -OMISSIS- matr. -OMISSIS-. Provvedimento finale di diniego”; - Della presupposta comunicazione -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del Personale (-OMISSIS-) avente ad oggetto “Richiesta di assegnazione ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 prodotta dal Vice Sovrintendente -OMISSIS- matr. -OMISSIS-. Preavviso di rigetto”; - Di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale rispetto a quelli espressamente impugnati.

Giustizia amministrativa202503565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, preceduto da preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, deducendo violazione ed erronea applicazione della disposizione, violazione dell’art. 97 Cost., illogicità manifesta, irragionevolezza, erroneità del presupposto di fatto e difetto di istruttoria. L’amministrazione aveva fondato il diniego sulla rilevante scopertura di personale presso la sede di servizio, quantificata nel provvedimento nel 62,96% per il ruolo dei sovrintendenti. Il ricorrente ha contestato tale dato, sostenendo che la scopertura effettiva fosse pari al 52% alla data del 22 settembre 2025, e ha dedotto che l’amministrazione non avesse dimostrato l’impossibilità di sopperire al trasferimento mediante una riorganizzazione dell’organico. In sede cautelare il TAR aveva già rilevato che il diniego si fondava sul mero dato numerico della scopertura, peraltro non correttamente determinato, senza adeguata istruttoria e ponderazione delle esigenze familiari e organizzative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ricostruito il regime dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiarendo che l’assegnazione temporanea richiede la disponibilità di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva quando l’assegnazione riguardi un’amministrazione diversa, mentre tale requisito non rileva nello stesso modo quando si chieda una diversa sede della medesima amministrazione. L’assenso dell’amministrazione di provenienza consente un diniego fondato su esigenze organizzative, ma la valutazione deve tener conto della specificità dell’ordinamento delle forze di polizia e non può ridursi al richiamo a una mera scopertura di organico. L’amministrazione deve ponderare l’interesse familiare del dipendente e le esigenze di organizzazione del personale, riferite alla sede di provenienza e, ove rilevante, a quella di destinazione; non è tuttavia sempre necessario motivare su entrambi i profili quando uno di essi sia, per consistenza quantitativa o qualitativa, autonomamente determinante. Nel caso concreto, il diniego era basato su un dato numerico errato: la scopertura effettiva risultava pari al 52%, anziché al 62,96%. Il giudice non può adattare o integrare la motivazione sostituendo il presupposto di fatto erroneamente utilizzato dall’amministrazione con un diverso presupposto. L’errore era decisivo, poiché una scopertura inferiore di oltre dieci punti percentuali poteva rendere possibili strumenti organizzativi alternativi al trasferimento. L’amministrazione dovrà quindi riesercitare il potere e rivalutare l’istanza sulla base del dato effettivo e del corretto bilanciamento degli interessi. Le spese, pari a 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero della Giustizia.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche ... può essere assegnato, a richiesta ... ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ... subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

    La disposizione attribuisce rilievo alle esigenze familiari, ma consente il diniego quando adeguatamente motivato sulla base delle esigenze organizzative e della specificità dell’ordinamento interessato. La motivazione deve fondarsi su dati di fatto corretti e su un’effettiva ponderazione degli interessi.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

    La norma si applica esclusivamente alle forze di polizia e non direttamente al personale militare; per il personale di polizia consente un diniego fondato su motivate esigenze organiche o di servizio.

  • art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità.

    La disposizione impone di considerare la specificità dello status militare nell’applicazione della disciplina in materia di maternità e paternità; il riferimento è richiamato dal TAR per distinguere la posizione del personale militare da quella delle forze di polizia.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, in relazione all’adeguatezza dell’istruttoria e al corretto bilanciamento tra esigenze familiari e organizzative.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di assegnazione temporanea previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il diniego dell’amministrazione deve essere motivato sulla base di esigenze organizzative effettive e deve risultare da una ponderazione tra l’interesse familiare del dipendente e l’interesse pubblico alla razionale allocazione del personale.
  • Per gli appartenenti alle forze di polizia, il diniego dell’assegnazione temporanea può fondarsi su motivate esigenze organiche o di servizio, ma non può essere giustificato dal mero richiamo generico a una scopertura di organico priva di un’adeguata valutazione concreta.
  • L’amministrazione può motivare il diniego anche con riferimento soltanto alla sede di provenienza o soltanto alla sede di destinazione quando la situazione organizzativa considerata sia, per consistenza quantitativa o qualitativa, autonomamente determinante; altrimenti deve fornire una motivazione comparativa idonea a rendere verificabile il bilanciamento degli interessi.
  • L’erronea quantificazione della scopertura di organico costituisce un vizio del presupposto di fatto quando il dato sia decisivo per il diniego. Il giudice non può sostituire o adattare la motivazione amministrativa assumendo un diverso dato fattuale rispetto a quello utilizzato dall’amministrazione.
  • Quando il diniego sia annullato per erroneità del presupposto fattuale, l’amministrazione conserva il potere di riesaminare l’istanza, ma deve esercitarlo sulla base dei dati effettivi e di una nuova ponderazione tra l’interesse del dipendente e le esigenze organizzative.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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