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Messaggio

Messaggio numero 4378 del 23-11-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento dispone la ripresa, entro il 31 gennaio 2019, degli adempimenti e dei versamenti contributivi e assicurativi sospesi per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, senza sanzioni né interessi, anche con rateazione fino a 60 rate mensili. Fornisce inoltre le istruzioni operative per le diverse categorie di contribuenti e i relativi modelli e codici di versamento.

Proroga al 31 gennaio 2019 dei versamenti e adempimenti contributivi sospesi per eventi sismici del 2016-2017

Proroga della ripresa dei versamenti sospesi per eventi sismici

Il documento disciplina la ripresa degli adempimenti e dei versamenti previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016 in poi. La ripresa è prorogata al 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, con possibilità di pagamento in unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a 60 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2019.

Ambito di applicazione e periodo interessato

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di adempimento e versamento compresa tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. Per le aziende DM, il periodo arriva fino alla retribuzione di agosto 2017. Il documento richiama anche i piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già in corso alla data del sisma, i cui pagamenti sospesi rientrano nella disciplina di ripresa.

Termini per la ripresa e modalità generali

I soggetti interessati devono:

  • versare in unica soluzione entro il 31 gennaio 2019, senza sanzioni e interessi; oppure
  • presentare entro il 31 gennaio 2019 una comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, per ottenere il pagamento fino a un massimo di 60 rate mensili a partire da gennaio 2019.

Chi aveva già ripreso i versamenti in forma rateale dal 31 maggio 2018 deve interrompere i versamenti a decorrere dal 1° dicembre 2018. Il debito residuo potrà poi essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2019 oppure oggetto di una nuova rateazione con apposita domanda entro la stessa data, secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

Esclusione del rimborso

È espressamente precisato che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

Istruzioni operative per le aziende con dipendenti

Le aziende con dipendenti devono effettuare il pagamento tramite modello F24, compilando la Sezione INPS con il codice contributo DSOS e indicando la matricola aziendale seguita dal codice N964, utilizzato per la rilevazione del credito.

Se non hanno ancora trasmesso la denuncia Uniemens, devono adempiere entro il 31 gennaio 2019. Per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, nel flusso Uniemens va inserito il nuovo valore N964 e le relative informazioni riferite agli importi dei contributi sospesi. L’esito del flusso può determinare un credito INPS, un credito azienda oppure un saldo a zero.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, le rate sospese comprendono:

  • III rata sul minimale 2016, scadente il 16 novembre 2016;
  • secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale 2016, scadente il 30 novembre 2016;
  • IV rata sul minimale 2016, scadente il 16 febbraio 2017;
  • I rata sul minimale 2017, scadente il 16 maggio 2017;
  • saldo della contribuzione eccedente il minimale 2016 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale 2017, scadenti il 20 luglio 2017;
  • II rata sul minimale 2017, scadente il 20 agosto 2017.

Se il contribuente intende versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto 2017 e saldo 2016, deve presentare una dichiarazione attestante il reddito 2015 e 2016 da utilizzare come base imponibile. Le informazioni devono essere prodotte con il modello di rateazione anche per chi intende pagare in unica soluzione.

Liberi professionisti e committenti della Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il saldo 2016 e il primo acconto 2017 devono essere versati entro il 31 gennaio 2019, con modello F24, Sezione INPS.

Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata, la contribuzione dovuta sui compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione deve essere versata entro il 31 gennaio 2019, sempre tramite F24, Sezione INPS.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Il pagamento dei contributi sospesi per le aziende agricole assuntrici di manodopera avviene con modello F24. I dati per la compilazione della delega (Sede INPS, causale, codeline e periodo) sono indicati nella lettera già inviata in sede di tariffazione. Il prospetto dei contributi dovuti sarà reso disponibile anche nel cassetto aziende agricole, nella sezione “news individuale”.

I contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione già trasmessi, devono essere versati entro il 31 gennaio 2019.

Per le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, le aziende che ne abbiano sospeso la presentazione devono inviarle entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Tali denunce saranno poi oggetto di calcolo contributivo e valorizzazione in concomitanza con la lavorazione delle denunce del 4° trimestre 2018; la contribuzione risultante avrà scadenza di pagamento il 16 giugno 2019.

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Anche per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare il pagamento si effettua mediante modello F24, utilizzando i dati già comunicati nella lettera di tariffazione e disponibili nel cassetto previdenziale autonomi agricoli nella sezione “news individuale”. I contributi sospesi devono essere versati entro il 31 gennaio 2019.

Datori di lavoro domestico

I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi sospesi devono essere versati entro il 31 gennaio 2019 con le consuete modalità:

  • bollettini MAV ricevuti o generati sul sito INPS, percorso “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”;
  • soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”;
  • pagamento online sul sito INPS, nella medesima sezione, tramite pagoPA con carta di credito, debito o prepagata oppure con addebito in conto.

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende di natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica devono indicare il contributo dovuto nell’elemento della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il codice 33, relativo alla restituzione di contributi sospesi per eventi calamitosi. Il pagamento va effettuato con modello F24, Sezione altri enti previdenziali e assistenziali, usando nel campo causale contributo il codice PX33.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dei contributi sospesi si rinvia alle istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 204/2016, il messaggio n. 3124 del 27/07/2017 e il messaggio n. 39828 del 07/12/2004. Il documento non introduce nuove regole contabili, ma richiama la disciplina già esistente.

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