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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del D.R. n. 920/2021 del 1.7.2021 recante “Regolamento per i trasferimenti e passaggi per l'ammissione ad anni successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chierugia”; per quanto di interesse del D.R. n. 914/2021 del 1/7/2021 recante “Avviso di selezione per l'ammissione ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia”; del Regolamento didattico del CdL magistrale in medicina e chirurgia per l'anno 2021/2022 nella parte in cui rinvia alla specifica “Disciplina Trasferimenti e Passaggi”; di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, tra cui ove occorra del Manifesto degli studi e relativi allegati, gli atti citati nel decreto rettorile n. 920/2021 ed in parte qua e nei limiti di interesse dei DM 218/2020 e 730/2021.

Giustizia amministrativa202100393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti universitari impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della definizione in rito.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento universitario sui trasferimenti e passaggi per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nonché gli atti connessi relativi alla selezione e alla disciplina didattica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale recante il regolamento per i trasferimenti e passaggi ai fini dell'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, l'avviso di selezione per l'ammissione ai corsi, il regolamento didattico del corso di laurea e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali, deducendo vizi non ulteriormente esaminati dal giudice in ragione della sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, con memoria del 26 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ai fini della decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza una specifica interpretazione decisoria.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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