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Legge

L.R. Marche 38/2019

Disposizioni in materia di equo compenso

Normativa regionaleL.R. Marche 38/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale promuove l’equo compenso dei professionisti, anche non ordinistici, imponendo atti di indirizzo per uffici regionali ed enti collegati, criteri di gara basati sui parametri ministeriali e divieto di clausole vessatorie. Dal 2022 introduce inoltre obblighi documentali nelle istanze alla PA e la dichiarazione di avvenuto pagamento delle prestazioni, con applicazione ai procedimenti non già in corso alla data di entrata in vigore della modifica.

Disposizioni regionali in materia di equo compenso per i professionisti

Disposizioni regionali in materia di equo compenso

La legge disciplina, per la Regione indicata nel titolo, misure di tutela del compenso professionale nell’ambito dell’attività della pubblica amministrazione regionale e degli enti collegati. Il fine è assicurare che le prestazioni professionali siano remunerate in modo proporzionato e secondo criteri coerenti con la normativa statale ed europea.

Finalità e ambito di tutela

La Regione promuove e valorizza le attività professionali e riconosce il diritto all’equo compenso ai professionisti, compresi i soggetti che svolgono professioni non organizzate ai sensi della legge n. 4/2013. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione.

Atti di indirizzo per amministrazioni ed enti regionali

L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, adottano atti di indirizzo diretti:

  • agli uffici dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale;
  • agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati;
  • alle società partecipate dalla Regione;
  • agli enti locali e ad altri enti pubblici o privati che esercitano funzioni conferite dalla Regione.

Tali atti devono garantire il rispetto delle finalità della legge e orientare i comportamenti amministrativi in materia di affidamenti e incarichi professionali.

Criteri per affidamenti e incarichi professionali

Nelle procedure di affidamento di lavori e servizi, i compensi professionali devono essere determinati:

  • sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni; oppure
  • in modo proporzionato alla quantità, qualità e contenuto della prestazione, tenendo conto, ove possibile, di attività analoghe svolte da altre categorie professionali, per le professioni ordinistiche prive di specifici parametri e per le professioni non organizzate ex legge n. 4/2013.

I medesimi parametri devono essere utilizzati come criterio o base di riferimento per individuare l’importo da porre a base di gara.

Nei contratti di incarico professionale non possono essere inserite clausole vessatorie, secondo la definizione di cui all’art. 13-bis della legge forense n. 247/2012.

Estensione agli enti locali

La Regione promuove l’adozione, da parte degli enti locali, di misure coerenti con quanto previsto dalla legge, al fine di diffondere uniformemente i principi dell’equo compenso sul territorio regionale.

Istanza alla pubblica amministrazione e documentazione del rapporto professionale

Per conto di privati cittadini e imprese, la presentazione di istanze comunque denominate, anche autorizzatorie o concessorie, previste da norme e regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata:

  • dagli elaborati richiesti dalla normativa vigente;
  • dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell’incarico sottoscritte dal committente;
  • dalla copia del documento di identità, nel rispetto del d.P.R. n. 445/2000.

La lettera di affidamento deve indicare:

  • i dati del professionista;
  • gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio;
  • la PEC;
  • gli estremi dell’assicurazione professionale obbligatoria;
  • la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste;
  • il relativo compenso.

Il compenso deve risultare proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, secondo la legislazione statale vigente, i parametri ministeriali applicabili e le caratteristiche della prestazione da svolgere.

Pagamento della prestazione professionale e chiusura del procedimento

Al momento conclusivo del procedimento amministrativo avviato con l’istanza di cui sopra, l’amministrazione acquisisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti che hanno sottoscritto gli elaborati progettuali o che sono responsabili, a qualsiasi titolo, dell’esecuzione delle opere. La dichiarazione deve attestare l’avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente secondo modelli adottati dalla Giunta regionale e, successivamente, dagli organi competenti degli enti interessati, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali.

La mancata presentazione della dichiarazione impedisce il completamento dell’iter amministrativo fino all’integrazione richiesta dall’amministrazione competente.

Per le prestazioni di carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali è comunque subordinato alla preventiva attestazione dell’idoneità del progetto o dell’elaborato tecnico presentato per la conclusione del procedimento.

Monitoraggio e relazione annuale

La Giunta regionale deve presentare all’Assemblea legislativa, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale contenente i risultati del monitoraggio sul rispetto della legge. Il monitoraggio può essere svolto anche mediante raccolta e analisi dei dati acquisiti dai soggetti destinatari dell’art. 2, dagli enti locali e dagli ordini professionali. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa.

Disposizioni transitorie

In prima applicazione, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e la Giunta regionale devono adottare gli atti di indirizzo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La prima relazione annuale doveva essere presentata entro il 31 marzo 2021.

Le modifiche introdotte nel 2022 prevedono che le nuove disposizioni non si applichino ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge modificativa.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Testo integrale

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