L.R. Marche 43/2019
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna varie leggi regionali con modifiche puntuali e contiene una disciplina temporanea sulle attività estrattive: fino al nuovo P.R.A.E. consente, per materiali di difficile reperibilità e a precise condizioni, ampliamenti di cave già autorizzate. Molte disposizioni di modifica sono oggi superate o abrogate; la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
La legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43, per la Regione Marche, introduce una serie di adeguamenti puntuali a diverse leggi regionali e reca una disciplina specifica, a carattere temporaneo, in materia di attività estrattive. Nel testo consolidato molte disposizioni di modifica risultano oggi assorbite o abrogate, ma resta rilevante soprattutto il quadro normativo transitorio previsto per i progetti estrattivi.
Disciplina temporanea delle attività estrattive
La disposizione centrale riguarda l’ampliamento di progetti di coltivazione già autorizzati, limitatamente ai materiali di difficile reperibilità indicati dal P.R.A.E. e in attesa dell’approvazione del suo aggiornamento.
L’ampliamento è consentito:
- solo nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento del P.R.A.E. vigente e fino all’entrata in vigore del nuovo P.R.A.E.;
- in deroga alla programmazione dei P.P.A.E.;
- soltanto per i siti ubicati entro poli e bacini estrattivi già individuati dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore vigenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
- esclusivamente per i materiali di difficile reperibilità previsti dal P.R.A.E.
L’ampliamento costituisce variante sostanziale al progetto autorizzato ed è soggetto al procedimento previsto dall’articolo 13 della l.r. 71/1997. È ammesso entro il limite del 30% dei volumi complessivi di escavazione autorizzati e solo se, nel sito interessato, sia già stato raggiunto almeno il 60% del volume di scavo originariamente autorizzato.
La possibilità di ampliamento è inoltre subordinata a:
- regolarità del pagamento dei contributi dovuti ai sensi della l.r. 71/1997;
- disponibilità di idonei impianti di lavorazione dei materiali estratti.
I quantitativi autorizzati per effetto dell’ampliamento sono scomputati da quelli da individuare nel successivo aggiornamento del P.R.A.E. e nel suo recepimento negli strumenti provinciali di programmazione. Ai relativi progetti si applicano le esenzioni previste dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2009.
Decorrenza e aggiornamenti successivi
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Il testo consolidato segnala inoltre una successiva previsione del 2025: i progetti che abbiano già usufruito dell’ampliamento possono, alle stesse condizioni, ottenere un ulteriore ampliamento fino al 30% dei volumi complessivamente autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 13/2025, purché il sito abbia raggiunto almeno il 65% del volume complessivamente autorizzato.
Modifiche a normative regionali previgenti
La legge interviene su numerose leggi regionali precedenti, modificandone o integrandone singole disposizioni in materia di:
- ordinamento e organizzazione amministrativa;
- attività estrattive;
- procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali;
- disciplina di settori specifici regolati da leggi regionali del 2005, 2012, 2015, 2017, 2019.
Per alcune modifiche, il testo consolidato indica espressamente che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore devono essere conclusi dai Comuni o dagli altri enti locali competenti secondo la disciplina vigente.
Regime transitorio per gli organi regionali
In prima applicazione, gli organi indicati dalla legge regionale 36/2005, già operanti alla data di entrata in vigore della legge, restano in carica per ulteriori due anni. La disposizione è quindi rilevante solo per il periodo iniziale successivo all’entrata in vigore.
Disposizioni finanziarie e urgenza
La legge dichiara l’invarianza finanziaria: non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e l’attuazione avviene con le risorse già previste dalla normativa vigente. È inoltre qualificata come urgente, con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
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