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Legge

L.R. Marche 36/2019

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"

Normativa regionaleL.R. Marche 36/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Marche 27/2004 sulle elezioni regionali, intervenendo su candidature, presentazione delle liste, composizione e altri profili procedurali. Gli effetti finanziari sono coperti con risorse già stanziate; per alcune modifiche sono previsti oneri dal 2020 e 2021. L’articolo finale è poi stato abrogato dalla l.r. 37/2019.

Modifiche alla disciplina regionale per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

Modifiche alla disciplina elettorale regionale

La legge regionale 21 ottobre 2019, n. 36 interviene sulla legge regionale Marche 16 dicembre 2004, n. 27, che disciplina l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. Il provvedimento aggiorna varie disposizioni della normativa elettorale, con effetti applicabili nel territorio della Regione Marche.

Ambito delle modifiche

La legge non riscrive integralmente la disciplina elettorale, ma apporta modifiche puntuali a diversi articoli della l.r. 27/2004 e sostituisce l’Allegato A. Gli interventi riguardano, in particolare:

  • l’articolazione delle norme su candidature e presentazione delle liste;
  • alcuni requisiti e adempimenti connessi alla competizione elettorale;
  • la disciplina di specifici aspetti procedurali;
  • l’aggiornamento dell’allegato tecnico della legge elettorale.

Contenuto delle modifiche alla legge elettorale

Le modifiche interessano gli articoli 3-bis, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 19 della l.r. 27/2004, oltre all’Allegato A. Dal testo disponibile non emerge il contenuto letterale delle nuove disposizioni, ma risulta che:

  • all’articolo 3-bis viene aggiunto un comma 2-bis e modificato il comma 3;
  • all’articolo 9 è modificato il comma 6;
  • all’articolo 10 è inserito un comma 3-bis e sostituito il comma 4;
  • all’articolo 11 sono modificati i commi 1, 2 e 3 ed è disposta l’abrogazione dei commi 4 e 5;
  • all’articolo 12 è modificata la lettera a) del comma 1;
  • all’articolo 13 è modificata la lettera d) del comma 1;
  • all’articolo 16 sono modificati il comma 2 e il comma 6;
  • all’articolo 19 è sostituita la lettera g) del comma 4;
  • l’Allegato A è integralmente sostituito.

Profili finanziari

La legge distingue tra interventi privi di oneri e interventi con copertura finanziaria specifica.

Per le modifiche introdotte dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:

  • non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
  • l’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Per le modifiche introdotte dall’articolo 1:

  • gli oneri sono quantificati in euro 299.820,00 per il 2020;
  • gli oneri sono quantificati in euro 620.640,00 per il 2021;
  • la copertura è assicurata mediante le risorse già stanziate nella Missione 01, Programma 01, nell’ambito del contributo di funzionamento all’Assemblea legislativa;
  • per gli anni successivi, la spesa è autorizzata con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci;
  • l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa è autorizzato alle variazioni di bilancio necessarie per la gestione.

Regime temporale e attualità

La legge è del 2019 ed è collegata anche a oneri riferiti agli anni 2020 e 2021. L’articolo 11 del testo risulta successivamente abrogato dalla l.r. 18 novembre 2019, n. 37. Per il resto, il provvedimento ha funzione di modifica della normativa elettorale regionale e deve essere letto nel testo coordinato della l.r. 27/2004, nei limiti delle successive modifiche intervenute.

Testo integrale

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