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Legge

L.R. Marche 37/2019

Modificazioni alla legislazione regionale in materia istituzionale

Normativa regionaleL.R. Marche 37/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge apporta modifiche puntuali alla normativa regionale in materia istituzionale, intervenendo sulla l.r. 18/1980 e sulla l.r. 27/2004, con una disposizione di coordinamento sulla numerazione dei commi. Prevede un rinvio di efficacia per una parte delle modifiche alla l.r. 27/2004, applicabili dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore. Non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla legislazione regionale istituzionale e coordinamento formale della l.r. 18/1980 e della l.r. 27/2004

Modificazioni alla legislazione regionale in materia istituzionale

La legge regionale 18 novembre 2019, n. 37 interviene sulla disciplina istituzionale regionale, modificando disposizioni della l.r. 18/1980 e della l.r. 27/2004. Il provvedimento contiene anche norme di coordinamento formale, una clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione di urgenza con entrata in vigore accelerata.

Interventi sulla l.r. 18/1980

La legge modifica due disposizioni della l.r. 5 aprile 1980, n. 18:

  • l’articolo 1 della l.r. 18/1980 viene sostituito;
  • il primo comma dell’articolo 20 della medesima legge viene sostituito.

Inoltre, per tutti gli articoli della l.r. 18/1980, ove non già presente, viene introdotta la numerazione progressiva dei commi in cifre arabe.

Modifiche alla l.r. 27/2004

La legge apporta ulteriori modifiche alla l.r. 16 dicembre 2004, n. 27, intervenendo su più disposizioni:

  • modifica il comma 5 dell’articolo 10;
  • modifica il numero 2) della lettera b) del comma 9 dell’articolo 10;
  • aggiunge il comma 3-bis all’articolo 11.

È inoltre previsto che una specifica disciplina introdotta dalla l.r. 36/2019 trovi applicazione solo a partire dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Regime transitorio e decorrenza

La legge contiene una disciplina transitoria espressa solo per una parte delle modifiche relative alla l.r. 27/2004: le disposizioni richiamate si applicano dalla legislatura successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore della legge.

Per il resto, la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in quanto dichiarata urgente.

Aspetti finanziari

La legge esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, prevedendo espressamente l’invarianza finanziaria.

Deprecazione

L’atto non risulta deprecato, poiché reca una disciplina normativa ancora astrattamente utile sul piano del coordinamento e delle modifiche legislative regionali.

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