Sentenza del 25/03/2019 n. 3348 - Comm. Trib. Prov. Catania
Ricorso cumulativo - impugnazione di atti connessi solo sogggettivamente - inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato cumulativamente più atti tributari relativi a pretese impositive differenti, tra loro non collegate sotto il profilo oggettivo o procedimentale, ma accomunate soltanto dall'identità delle parti. La questione riguarda l'ammissibilità del ricorso cumulativo nel processo tributario.
La decisione
Il ricorso cumulativo è ammissibile quando gli atti impugnati appartengono alla stessa sequenza procedimentale e riguardano la medesima pretesa impositiva, come nel caso di avviso di accertamento, estratto di ruolo e cartella di pagamento. In tale situazione opera anche l'art. 19, ultimo comma, del d.lgs. n. 546/1992, che consente di impugnare insieme all'atto notificato anche gli atti autonomamente impugnabili precedentemente non notificati. Al contrario, quando gli atti riguardano pretese impositive non connesse e sono collegati soltanto dall'identità soggettiva delle parti, il ricorso cumulativo è inammissibile.
Norme richiamate
Art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
La disposizione consente l'impugnazione congiunta di atti tributari precedenti non notificati, purché appartengano alla medesima sequenza procedimentale e siano riferibili alla stessa pretesa impositiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso cumulativo è generalmente ammissibile quando gli atti impugnati sono oggettivamente e procedimentalmente connessi e riguardano la stessa pretesa impositiva.
- La sola identità tra ricorrente ed ente resistente non è sufficiente a giustificare l'impugnazione cumulativa di atti distinti.
- Avviso di accertamento, estratto di ruolo e cartella possono essere impugnati nello stesso ricorso quando sono riferiti alla medesima pretesa e fanno parte della stessa sequenza procedimentale.
- Se gli atti riguardano tributi, annualità o pretese diverse e non presentano un collegamento sostanziale, è necessario proporre ricorsi separati per evitare l'inammissibilità.
- L'atto notificato può consentire l'impugnazione congiunta di precedenti atti autonomamente impugnabili non notificati, ma solo se esiste un effettivo collegamento con la medesima pretesa tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →