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Sentenza

Sentenza del 25/03/2019 n. 3348 - Comm. Trib. Prov. Catania

Ricorso cumulativo - impugnazione di atti connessi solo sogggettivamente - inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato cumulativamente più atti tributari relativi a pretese impositive differenti, tra loro non collegate sotto il profilo oggettivo o procedimentale, ma accomunate soltanto dall'identità delle parti. La questione riguarda l'ammissibilità del ricorso cumulativo nel processo tributario.

La decisione

Il ricorso cumulativo è ammissibile quando gli atti impugnati appartengono alla stessa sequenza procedimentale e riguardano la medesima pretesa impositiva, come nel caso di avviso di accertamento, estratto di ruolo e cartella di pagamento. In tale situazione opera anche l'art. 19, ultimo comma, del d.lgs. n. 546/1992, che consente di impugnare insieme all'atto notificato anche gli atti autonomamente impugnabili precedentemente non notificati. Al contrario, quando gli atti riguardano pretese impositive non connesse e sono collegati soltanto dall'identità soggettiva delle parti, il ricorso cumulativo è inammissibile.

Norme richiamate

  • Art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992

    La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

    La disposizione consente l'impugnazione congiunta di atti tributari precedenti non notificati, purché appartengano alla medesima sequenza procedimentale e siano riferibili alla stessa pretesa impositiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso cumulativo è generalmente ammissibile quando gli atti impugnati sono oggettivamente e procedimentalmente connessi e riguardano la stessa pretesa impositiva.
  • La sola identità tra ricorrente ed ente resistente non è sufficiente a giustificare l'impugnazione cumulativa di atti distinti.
  • Avviso di accertamento, estratto di ruolo e cartella possono essere impugnati nello stesso ricorso quando sono riferiti alla medesima pretesa e fanno parte della stessa sequenza procedimentale.
  • Se gli atti riguardano tributi, annualità o pretese diverse e non presentano un collegamento sostanziale, è necessario proporre ricorsi separati per evitare l'inammissibilità.
  • L'atto notificato può consentire l'impugnazione congiunta di precedenti atti autonomamente impugnabili non notificati, ma solo se esiste un effettivo collegamento con la medesima pretesa tributaria.

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