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Sentenza

Sentenza n. 1623/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Rifiuto parziale della SCIA in sanatoria e, nel presente giudizio, sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto l'impugnazione della nota comunale e la domanda di accertamento della formazione per silenzio del titolo abilitativo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., sul portato conformativo della sentenza del TAR n. 853 del 7 maggio 2026, che aveva respinto il precedente ricorso. In quel giudizio era stata contestata la nota comunale del 4 febbraio 2026, con cui il Comune aveva parzialmente denegato una SCIA in sanatoria relativa a opere eseguite senza titolo; era stato inoltre chiesto di accertare la formazione per silenzio del titolo ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. La sentenza aveva rilevato che i termini per la formazione del titolo non erano decorsi e che il richiedente avrebbe dovuto eseguire le modifiche da lui stesso proposte e rispettare le ulteriori prescrizioni comunali. Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente ha sostenuto che residuasse spazio per chiarimenti e per individuare un effetto conformativo nei confronti del Comune, benché il ricorso originario fosse stato respinto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, osservando che una sentenza di rigetto non impone obblighi di esecuzione e che le modalità operative risultavano già dalle prescrizioni del provvedimento, fondate sulla proposta progettuale dello stesso interessato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse ad agire. In via generale, il giudizio di ottemperanza è esperibile da chi abbia ottenuto l’accoglimento di una propria domanda; l’eccezione prevista per i chiarimenti consente anche all’amministrazione soccombente di chiedere indicazioni sulle modalità di esecuzione, ma non attribuisce al privato la possibilità di attivare l’ottemperanza dopo il rigetto della propria domanda. Le sentenze di rigetto non modificano l’assetto giuridico determinato dall’atto impugnato e non generano un obbligo di ottemperanza; pertanto non può chiedersi al giudice di indicare all’amministrazione una specifica modalità di esecuzione né può configurarsi un effetto conformativo a carico dell’amministrazione vittoriosa. Il TAR ha aggiunto, per completezza, che le opere dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni del provvedimento, riferite alla proposta dello stesso ricorrente. Spese compensate per la singolarità della vicenda procedimentale e della questione processuale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    La domanda ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. in tema di chiarimenti, può essere proposta dall’amministrazione rimasta soccombente nel giudizio di cognizione, trattandosi di regola dell’unica vicenda processuale dalla quale scaturisce l’obbligo di ottemperanza, ossia di conformarsi alla decisione giurisdizionale, in capo alla medesima amministrazione (e alle altre parti soccombenti).

    La domanda di chiarimenti presuppone una decisione che generi un obbligo di conformazione. Può proporla l’amministrazione soccombente per chiarire le modalità di esecuzione; non è invece configurabile, di regola, rispetto a una sentenza di rigetto, che non impone un obbligo di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile, in via generale, dalla parte che abbia ottenuto l’accoglimento di una propria domanda nel giudizio di cognizione; la parte soccombente non può usarlo per ottenere l’esecuzione o la modifica degli effetti di una sentenza di rigetto.
  • La domanda di chiarimenti prevista dall’art. 112, comma 5, c.p.a. non è un rimedio generale e non consente al privato, dopo il rigetto del ricorso, di chiedere al giudice di indicare all’amministrazione una specifica modalità di azione.
  • Le sentenze di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico determinato dall’atto amministrativo impugnato e, non producendo un obbligo di conformazione a carico dell’amministrazione vittoriosa, non sono suscettibili di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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