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Provvedimento

Provvedimenti n. 344 del 06/06/2024

Provvedimento del 6 giugno 2024

Garante Privacy344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un magistrato contro Google LLC per la presenza nei risultati di ricerca, associati al suo nome, di due URL relativi a vicende giudiziarie e mediatiche risalenti nel tempo. Per uno dei collegamenti Google ha dichiarato di aver già avviato il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca; per l'altro il Garante ha ritenuto fondata la richiesta di deindicizzazione, poiché la relazione della Camera dei deputati cui rimandava era molto datata e non sussisteva più un interesse pubblico all'associazione tra il nominativo dell'interessato e quelle informazioni. È stato quindi ordinato a Google LLC di rimuovere l'URL dai risultati di ricerca associati al nome dell'interessato entro 20 giorni, con richiesta di comunicare l'adempimento entro 30 giorni.

Google LLC: deindicizzazione di due URL associati al nominativo di un magistrato per tutela del diritto all'oblio

Google LLC - deindicizzazione di URL associati al nominativo di un magistrato

Il Garante ha deciso su un reclamo ex art. 77 GDPR proposto da un magistrato nei confronti di Google LLC, avente a oggetto la presenza nei risultati di ricerca, in associazione al suo nome, di due URL relativi a vicende giudiziarie e mediatiche risalenti nel tempo. Il procedimento riguarda l'esercizio del diritto all'oblio nei motori di ricerca e la compatibilità della persistente reperibilità online con i principi del Regolamento.

Origine del reclamo e contenuto della richiesta

L'interessato ha chiesto la rimozione di due risultati di ricerca collegati al proprio nominativo: uno rinviava a una relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati sull'applicabilità dell'insindacabilità ex art. 68 Cost., l'altro a un articolo di stampa del 29 giugno 2020. Entrambi i contenuti erano riconducibili a una vicenda che aveva coinvolto il reclamante quando era pubblico ministero, con successive iniziative disciplinari e civili.

Il reclamante ha evidenziato che tali informazioni richiamavano un procedimento disciplinare risalente al 2000, conclusosi senza l'adozione di sanzioni, e ha sostenuto che la loro perdurante diffusione gli arrecasse un pregiudizio ingiustificato. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di cui all'art. 5 GDPR, in particolare minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, nonché del diritto all'oblio.

Riscontro di Google e competenza del Garante

Con la nota istruttoria del 10 aprile 2024, l'Autorità ha richiesto a Google, quale titolare del trattamento, di fornire elementi sulla richiesta del reclamante e di comunicare se intendesse adeguarsi. Google ha poi rappresentato che, per uno degli URL, stava procedendo a bloccare il collegamento dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query corrispondente al nome dell'interessato; per l'altro ha negato la deindicizzazione, ritenendo non possibile intervenire su contenuti pubblicati da un'istituzione pubblica.

Il Garante ha richiamato il principio di stabilimento e la diretta gestione del trattamento da parte di Google LLC, con sede negli Stati Uniti, ritenendo sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR.

Valutazioni in diritto sul diritto all'oblio

L'Autorità ha richiamato gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR e i criteri applicativi del diritto all'oblio elaborati nelle proprie Linee guida, nonché le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ai fini della valutazione ha considerato non solo il trascorrere del tempo, ma anche la permanenza di un interesse pubblico alla reperibilità del dato in associazione al nominativo dell'interessato.

Nel caso dell'URL relativo alla relazione della Camera dei deputati, il Garante ha rilevato che il contenuto riportava anche ampi stralci di dichiarazioni molto dure e ritenute ingiuriose dal reclamante, ma che erano trascorsi oltre 22 anni dalla relazione. Ha quindi escluso la persistenza di un interesse pubblico all'associazione del nome del reclamante a quelle affermazioni.

L'Autorità ha precisato che la deindicizzazione dai risultati di ricerca non comporta la rimozione del documento dal sito originario della Camera dei deputati, ma incide solo sulla reperibilità del contenuto tramite ricerca nominativa.

Esito del reclamo e misure disposte

Per l'URL che Google aveva già dichiarato di stare bloccando, il Garante ha preso atto della situazione e ha ritenuto non necessari ulteriori provvedimenti.

Per l'altro URL, invece, ha dichiarato il reclamo fondato e ha ingiunto a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di disporne la rimozione come risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Annotazione interna, controlli successivi e rimedi

Il Garante ha disposto l'annotazione nel registro interno delle misure adottate nei confronti di Google LLC, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Ha tuttavia chiarito che tale annotazione non potrà valere, in eventuali futuri procedimenti contro il medesimo titolare, come precedente rilevante ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di valutazione riferita alle specificità del singolo caso.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy, Google LLC è stata invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento; è stato inoltre richiamato che l'eventuale mancato riscontro è punito ai sensi dell'art. 166 del Codice. Infine, il Garante ha indicato la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell'interessato

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un magistrato nei confronti di Google LLC. L'interessato chiedeva la rimozione, dai risultati di ricerca associati al proprio nome, di due URL: uno rinviava a una relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e l'altro a un articolo di stampa, entrambi connessi a una vicenda risalente che lo aveva coinvolto in passato.

Contestazioni del reclamante e quadro fattuale

Il reclamante ha sostenuto che i contenuti rimandavano a un procedimento disciplinare risalente al 2000, conclusosi senza sanzioni, ormai privo di interesse pubblico ma ancora fonte di pregiudizio. Ha richiamato la violazione dei principi di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione di cui all'art. 5 GDPR, nonché del diritto all'oblio, inteso come diritto a non subire effetti pregiudizievoli dalla persistente reperibilità online di notizie non più attuali.

Posizione di Google LLC

A seguito della richiesta istruttoria del Garante, Google ha riferito che per uno degli URL stava procedendo al blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query corrispondente al nome del reclamante. Quanto all'altro URL, ha invece negato la possibilità di aderire alla richiesta di deindicizzazione, osservando che la pubblicazione proveniva da un'istituzione pubblica e che non avrebbe potuto intervenire sulla rimozione per diritto all'oblio.

Valutazioni del Garante sul diritto all'oblio

Il Garante ha richiamato gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR e i criteri elaborati dalle proprie Linee guida, nonché le Linee guida EDPB n. 5/2019 sul diritto all'oblio nei motori di ricerca. Ha rilevato che l'URL relativo alla relazione della Giunta per le autorizzazioni riportava ampi stralci di affermazioni molto dure e ritenute ingiuriose dall'interessato, ma che erano trascorsi oltre 22 anni dalla relazione e non sussisteva più alcun interesse pubblico all'associazione del nominativo del reclamante a تلك affermazioni.

Provvedimento finale e adempimenti richiesti

Per l'URL già non più visibile in associazione al nome dell'interessato, il Garante ha preso atto della comunicazione di Google e non ha adottato ulteriori misure. Per l'altro URL ha dichiarato il reclamo fondato e, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ha ingiunto a Google LLC di rimuoverlo dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato entro 20 giorni. È stata inoltre disposta l'annotazione nel registro interno dell'Autorità, senza valore di precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, e richiesto a Google di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricercaoblio e deindicizzazionepubblica amministrazione

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